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La formazione specifica dei lavoratori e dei preposti in e-learning

La formazione specifica dei lavoratori e dei preposti in e-learning

In una recente circolare anche la Lombardia, in coerenza con l'Accordo Stato-Regioni, estende l’utilizzo della modalità e-learning alla formazione specifica di lavoratori e preposti in tema di sicurezza sul lavoro. I criteri di realizzazione dei corsi.

Milano, 13 Set – Nicoletta Cornaggia, dirigente della  Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro) e componente del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’aveva promesso in una  intervista concessa a PuntoSicuro.
In risposta ad una nostra domanda sulla valorizzazione della modalità e-learning per la formazione alla sicurezza aveva sottolineato non solo i vantaggi di tale modalità di formazione, ma aveva anche accennato alla necessaria “individuazione di alcuni elementi il cui rispetto sia garanzia - per il soggetto formatore, per l’utente e per l’organo di vigilanza - di erogazione corretta del corso”.
 
In questo senso la  Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha recentemente emanato una specifica circolare, la Circolare regionale n. 17 del 29 luglio 2013 recante “Indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le indicazioni delle linee applicative della conferenza stato regioni degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. lgs 81/08 e s.m.i.”. La circolare è stata pubblicata il 5 Agosto 2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI IN E-LEARNING
La circolare - predisposta insieme alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - contiene specifiche indicazioni per la corretta realizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro in modalità e-learning in applicazione di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. In particolare, secondo quanto contenuto nell’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in merito alla formazione dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e alle successive linee applicative stabilite nell’ Accordo Stato Regioni siglato il 25 luglio 2012, la circolare illustra “le modalità organizzative utili ad avviare e monitorare, in Lombardia, la sperimentazione di modelli di formazione e-learning” in merito a punti della formazione precedentemente non definiti dall’Accordo del 21 dicembre 2011: la formazione dei lavoratori sui rischi specifici e la formazione particolare aggiuntiva dei preposti per i punti da 6 a 8.
 
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
[…]
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
[…]
“Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
• la formazione generale per i lavoratori;
• la formazione dei dirigenti;
• i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
• la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
• progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome
nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti (i punti da 6 a 8 del percorso formativo dei preposti, ndr).”
 
La circolare regionale definisce quindi le modalità per l’avvio dei progetti sperimentali: le proposte sperimentali in modalità e-learning devono essere trasmesse al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL competente per territorio, utilizzando la modulistica riportata nella circolare. E saranno esaminate per una loro validazione “in apposite sedute dei tavoli tecnici di confronto organizzate dai Servizi PSAL”.
 
La circolare segnala che la Regione, in una logica di valorizzazione delle specificità espresse dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), “si avvale delle articolazioni territorialmente competenti, ovvero dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e segnatamente dei Servizi di Prevenzione Salute e sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per l’adeguato governo delle proposte sperimentali”.
Per “l’attestazione della formazione in modalità e-learning in via sperimentale, al fine di mantenere uniformità a livello regionale”, va utilizzato il modello allegato alla circolare.
 
La sperimentazione regionale in Lombardia dei percorsi formativi ha una durata di 12 mesi a partire dal 5 agosto 2013, data di pubblicazione della circolare sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.
 
 
I CRITERI DI REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E-LEARNING
La circolare fornisce inoltre “indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning”.
 
Dopo aver ripreso la definizione della formazione in modalità e-learning contenuta negli Accordi del 2011 e nelle linee applicative del luglio 2012 – ribadisce che l’e-learning si distingue da altre modalità di formazione a distanza (FAD) proprio “per la componente Internet e/o web e per la presenza di una ‘piattaforma tecnologica’ specifica”. Tale modalità “è basata su un modello formativo interattivo per l’attuazione di un percorso di apprendimento dinamico che si realizza all’interno di una comunità virtuale che consente ai discenti di partecipare alle attività didattico-formative anche attraverso la possibilità di interagire tra di loro e con tutor qualificati”.
 
Dunque l’e-learning si caratterizza per la presenza di:
- una funzione, embedded nella piattaforma (cioè un sistema progettato appositamente per una determinata applicazione e non riprogrammabile dall’utente per altri scopi), “di monitoraggio delle attività svolte dal discente;
- una funzione per la comunicazione tra tutor e discente”.
In questo senso “la formazione erogata attraverso la mera trasmissione di lezioni frontali non soddisfa i requisiti indicati negli allegati agli Accordi”.
 
Inoltre la modalità e-learning richiesta “è quella che valorizza:
- la multimedialità (ovvero l’utilizzo di materiale didattico non statico come semplici slides di testo ma dinamico come filmati di approfondimento degli argomenti, lezioni audio-video dei docenti, immagini, documenti di approfondimento);
- l’interattività con i materiali, così che siano favoriti percorsi di studio personalizzati e l’apprendimento sia ottimizzato;
- l’interazione umana tra discenti e docenti/tutor, facilitando, sempre attraverso le tecnologie di comunicazione in rete, la creazione di contesti collettivi di apprendimento”.
Si ricorda poi che la formazione in modalità e-learning “deve essere fruita in orario di lavoro del lavoratore; al pari di ogni altra modalità formativa, richiede una ridistribuzione dei carichi di lavoro nel periodo di formazione, onde consentire al discente di seguire le attività didattiche programmate”.
 
VERIFICHE FINALI DI APPRENDIMENTO DEI CORSI E-LEARNING
Un ulteriore aspetto affrontato dalla circolare è relativo alle verifiche finali.
 
È specificato che se la formazione dei lavoratori erogata in modalità tradizionale in aula non prevede la valutazione finale, la formazione in modalità e-learning prevede “la verifica finale in presenza”.
Dunque “le verifiche finali, ovvero quelle sulla cui base il formatore dichiara il risultato raggiunto dal discente, non possono essere condotte in modalità telematica (cosa possibile per le verifiche intermedie), ma devono essere svolte in presenza,” secondo una delle modalità indicate nella circolare, “che dovranno essere scelte dall’azienda in funzione delle proprie esigenze”:
- verifica a carico dell’azienda o del soggetto formatore che, attraverso personale qualificato (in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di sicurezza), potrà somministrare direttamente ai lavoratori che hanno concluso il percorso e-learning un questionario di valutazione dell’apprendimento;
- verifica attraverso videoconferenza sincrona, sempre a condizione che anch’essa sia residente sulla medesima piattaforma tecnologica e che permetta di tracciare tutte le fasi della verifica finale stessa. Ad esempio, nel caso di somministrazione di questionari, un tutor d’aula “assicura il corretto svolgimento delle verifiche in videoconferenza”.
 
In merito alle verifiche finali dei corsi e-learning, la circolare sottolinea la possibilità prevista dall’Accordo del dicembre 2011 che i progetti sperimentali “possono ricomprendere anche sperimentazioni finalizzate a dare valenza di efficacia a percorsi e-learning che si concludono con la verifica finale condotta in modalità telematica”.
 
SOGGETTO FORMATORE E SOGGETTO EROGATORE DEI CORSI E-LEARNING
La circolare si sofferma poi sul soggetto formatore, cioè il soggetto giuridico “che organizza la formazione in modalità e-learning utilizzando una specifica piattaforma tecnologica, che può essere sviluppata e fornita da un soggetto/ente diverso”.
 
Sono a carico del soggetto formatore “tutte le verifiche di conformità della piattaforma per la corretta erogazione della formazione in modalità e-learning” e gli “adempimenti a equipaggiamento della piattaforma per dare piena ottemperanza alle previsioni di cui agli Accordi Stato Regioni”.
In particolare il soggetto formatore rende disponibile ed assicura:
- “la piattaforma e-learning e tutti i contenuti in formato direttamente fruibile dai discenti;
- la connettività adeguata a supportare l’utenza prevista;
- le risorse umane di supporto all’aspetto tecnico;
- le risorse umane di supporto all’aspetto didattico/organizzativo”.
Inoltre produce per ciascun corso la seguente documentazione:
- “versione su supporto durevole dei materiali veicolati attraverso la piattaforma;
- registrazione dei dati di fruizione, di apprendimento e di gradimento per ciascun discente;
- registrazione degli elenchi dei partecipanti;
- autocertificazione di fruizione sottoscritta da ciascun discente;
- statistiche di fruizione, apprendimento e di gradimento per ciascun corso”.
Tale documentazione “deve essere esibita dal soggetto formatore all’organo di vigilanza, se da questi richiesta, per la valutazione dei corsi stessi e secondo le scadenze definite”.
 
Il soggetto formatore deve inoltre definire un documento di progetto esaustivo di tutte le caratteristiche del corso (obiettivi generali, programma e suddivisione in unità didattiche, target, numero massimo di partecipanti, modalità con cui i contenuti sono stati declinati in funzione delle differenze di lingua, finestra temporale di erogazione, nominativi dei Tutor tecnici e didattici, durata di fruizione prevista, modalità di valutazione dell’apprendimento, numero e tipo di verifiche intermedie e finali previste, sede delle verifiche finali, scheda di iscrizione contenente contratto formativo, …).
Il soggetto formatore rilascia inoltre l’attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica (alla circolare è allegato un modello).
 
Il campo di applicazione della formazione in modalità e-learning contemplata nella Circolare è relativo ai percorsi per:
- “datore di lavoro con funzione di RSPP: modulo normativo e gestionale (1 e 2) e aggiornamento;
- lavoratore: formazione generale e aggiornamento;
- preposto: formazione di cui ai punti da 1 a 5 e aggiornamento;
- dirigente”.
  
Ricordiamo che PuntoSicuro ha pubblicato nel 2012 una importante analisi sull’ efficacia dei corsi e-learning di buon livello qualitativo rispetto ad analoghi corsi erogati in tradizionale modalità frontale.
 
 
Pietro de’ Castiglioni e Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
13/09/2013 (08:49:58)
La circolare è sicuramente interessante in quanto apripista di un possibile maggior sviluppo della tecnologia. Rimango perplesso sulla verifica finale in presenza. E' come se per il legislatore l'ambiente di erogazione e verifica, dotata di adeguato software non fosse in grado di valutare l'apprendimento delle persone. Invece è proprio il contrario. Con la tecnologia si potrebbe fare molto, anzi moltissimo.

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