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Formazione abilitativa per operatori di apparecchi di sollevamento

Formazione abilitativa per operatori di apparecchi di sollevamento

Un intervento si sofferma sulla normativa relativa alla formazione abilitativa necessaria per gli operatori di apparecchi di sollevamento. Il D.Lgs. 81/2008, la struttura dei corsi, le note di chiarimento e le scadenze.

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Gru a torre
Macchine e Attrezzature: Abilitazione e formazione degli operatori (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art.73 Accordo Stato Regioni 22/02/2012 All. V)

 

Milano, 20 Apr – Uno degli Accordi in materia di formazione che ha suscitato più quesiti e richiesta di chiarimenti in questi anni è l’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Per fornire ulteriori informazioni su queste abilitazioni, sulle scadenze, sulla normativa, con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento, torniamo a soffermarci sul tema attraverso un intervento al convegno “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” che, organizzato da Inail e Assolombarda, si è tenuto a Milano nel dicembre del 2015.

 

L’intervento “ La formazione abilitativa per gli operatori di apparecchi di sollevamento (ex art. 73 comma 5 D.lgs 81/08)”, a cura di Massimo Rizzati (AUSL di Ferrara) riprende innanzitutto il contenuto del comma 5, dell’art. 73 del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) del D.Lgs. 81/2008.

 

Riportiamo l’intero articolo 73 del D.Lgs. 81/2008:

 

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

E con riferimento all’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sono riportate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione:

- “Piattaforme di lavoro elevabili (PLE);

- Gru a torre;

- Gru mobile (autogrù);

- Gru per autocarro;

- Carrelli elevatori semoventi (carrelli industriali con conducente a bordo);

- Carrelli semoventi a braccio telescopico;

- Trattori agricoli e forestali;

- Escavatori idraulici;

- Escavatori a fune;

- Pale caricatrici frontali;

- Terne;

- Autoribaltabili a cingoli;

- Pompa per calcestruzzo”. 

 

La relazione indica che, in generale, la struttura dei corsi per gli operatori di apparecchi di sollevamento deve comprendere:

- modulo giuridico: cenni normativi con riferimenti alle disposizioni di legge applicabili alla specifica attrezzatura;

- modulo tecnico: terminologia, tipologia, equipaggiamenti, configurazioni; valutazione del carico, delle distanze, stabilità; valutazione degli elementi che influenzano la stabilità; caratteristiche principali, componenti, accessori, organi di presa, dispositivi di comando; manuali, diagrammi di carico/di lavoro, stabilizzazione, dispositivi limitatori, indicatori e di controllo; modalità di utilizzo in sicurezza;

- modulo pratico: individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre utilizzo e prima del trasferimento; pianificazione delle operazioni di sollevamento e posizionamento; esercitazioni di presa/aggancio del carico, interferenze, utilizzo di accessori; manovre di emergenza; messa a riposo. 

 

L’intervento fa poi riferimento al contenuto della Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del lavoro e ai vari chiarimenti forniti:

- esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo: “dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;

- utilizzo saltuario: il titolo abilitativo è necessario anche in caso di utilizzo saltuario dell’attrezzatura, non è necessario in caso non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro (spostamento a vuoto, manutenzione, etc.);

- corso di aggiornamento: le tre ore relative agli argomenti dei moduli pratici, possono essere effettuate in aula.

E riprende anche il contenuto della Circolare n. 21 del 10 giugno 2013:

- attrezzature di lavoro per le quali è richiesta la specifica abilitazione: “l’elenco delle attrezzature è da intendersi esaustivo e non esemplificativo;

- operatori addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: carrelli elevatori di cui all’allegato VI ai quali siano abbinati accessori tali che l’attrezzatura di lavoro risultante risponda a una delle definizioni che individuano attrezzature elencate nell’Accordo, è necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo”. 

 

Si ricorda poi che l’Accordo è entrato in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione (avvenuta il 12 marzo 12) nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 12 marzo 13. E si ricorda che “per effetto del DDF (decreto del fare, ndr) l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione per il SAF (settore agricolo forestale, ndr) è differito al 22.3.15”.

Vengono poi ricordate:

- norma transitoria (Punto 12.1): “i lavoratori che alla data di entrata in vigore, cioè il 12.3.13 (22.3.15 per le attrezzature del SAF), del presente Accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’Accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, cioè entro il 12.3.15 (22.3.17 x le attrezzature del SAF)”;

- formazione pregressa (Punto 9.4): “I lavoratori del settore agricolo che alla data (12 marzo 2013, ma per effetto del DDF 22.3.15) di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni (12 marzo 2017) dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo”.   

 

Nell’intervento è riportato uno specchietto riassuntivo delle scadenze:

 

 

Segnaliamo che le slide dell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riportano alcuni grafici con i corsi effettuati (per Regione e per tipologia di attrezzatura).

 

Ricordiamo, infine, i molti articoli di PuntoSicuro sul tema della formazione/abilitazione per le attrezzature in relazione alle diverse scadenze e novità normative di questi anni:

- ABC della formazione: l’applicazione dell’accordo sulle attrezzature;

- ABC della formazione: abilitazione all'uso delle attrezzature;

- Attrezzature di lavoro: formazione entro il 12 marzo;

- Chiarimenti sul differimento per l’abilitazione alle macchine agricole;

- Attrezzature di lavoro: chiarimenti e novità per l’abilitazione;

- Accordo attrezzature: i chiarimenti della circolare n. 21 del 10 giugno 2013 del Ministero del lavoro Ministero;

- Da oggi in vigore l’accordo attrezzature: nuovi chiarimenti dal Ministero;

- La formazione alla sicurezza per le attrezzature di lavoro;

- Attrezzature di lavoro: il riconoscimento della formazione pregressa;

- Il patentino per l’utilizzo delle attrezzature speciali.

 

 

 

La formazione abilitativa per gli operatori di apparecchi di sollevamento (ex art. 73 comma 5 D.lgs 81/08)”, a cura di Massimo Rizzati (AUSL di Ferrara), intervento al convegno “L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” (formato PDF, 1.01 MB).

 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano -Accordo del 22 febbraio 2012concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

RTM



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