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Vigili del fuoco: la definizione di manifestazione temporanea

Vigili del fuoco: la definizione di manifestazione temporanea
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

15/06/2015

Una risposta del Dipartimento dei vigili del fuoco relativa all’applicazione del D.P.R. 151/2011 e al punto 69 dell’Allegato I del D.P.R. Cosa si deve intendere per manifestazione temporanea?

 
Riportiamo la risposta del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ad una richiesta del Comando VVF di Trapani sulla definizione di "manifestazione temporanea" ai fini dell'applicazione o meno del  D.P.R. n.151/2011. Infatti nell’allegato I al  p.to 69 "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi" si indica che "sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico".
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Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.
 
In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.
 
Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.
 
In generale. comunque. per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
 
In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.
 
 
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Nota n. prot. 5918 del 19 maggio 2015 - Definizione di manifestazione temporanea.
 
 
RPS
 
 
 
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