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Sicurezza nella scuola: prevenzione incendi, obblighi e segnalazioni

Sicurezza nella scuola: prevenzione incendi, obblighi e segnalazioni
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

26/09/2014

Indicazioni sulla sicurezza negli edifici scolastici con riferimento al ruolo dell’ente proprietario e del dirigente scolastico. Gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, la normativa, le segnalazioni e le responsabilità del dirigente.

 
Asti, 26 Sett – Molti lettori ci chiedono informazioni e chiarimenti relativi al tema della sicurezza nel mondo della scuola, un tema che ha spesso suscitato interesse e polemiche anche in relazione agli evidenti segni del  degrado strutturale delle nostre scuole.
 
Per cercare qualche utile approfondimento sul tema, possiamo riprendere la presentazione del convegno “ La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici” (Asti, 10 aprile 2014) organizzato da  EcoSafe con il patrocinio dell’ASL AT e il supporto di vari enti e associazioni.

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Innanzitutto ci soffermiamo brevemente sul tema degli incendi con l’intervento “Gli aspetti relativi alla prevenzione incendi negli edifici scolastici” a cura dell’Ing. Giuseppe Piazza (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Asti) che sottolinea come le attività scolastiche rientrino nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.
E per gli adempimenti della prevenzione degli incendi nell’edificio scolastico “operano due diversi soggetti giuridici:
- Ente Proprietario dell’edificio: responsabile delle strutture e degli impianti;
- Amministrazione scolastica: responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’attività”.
 
L’intervento si sofferma in particolare sul Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 e sul fatto che le “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti” nell'ambito di applicazione del presente regolamento di prevenzione incendi fanno parte della:
- categoria A (attività a basso rischio e standardizzate): fino a 150 persone;
- categoria B (attività a medio rischio): oltre 150 e fino a 300 persone;
- categoria C (attività a elevato rischio): oltre 300 persone.
E si ricorda che sono soggetti al regolamento anche gli asili nido con oltre 30 persone presenti.
 
L’intervento riporta informazioni dettagliate sui vari procedimenti correlati al DPR 151/2011 e in relazione all’appartenenza alla categoria A, B o C (valutazione dei progetti, segnalazione certificata di inizio attività, attestazione di rinnovo periodico, deroga, nulla osta di fattibilità, ...) e si sofferma poi sul D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Ad esempio con riferimento alla classificazione legata all’affollamento (studenti + personale):
- “tipo 0: presenze fino a 100 persone;
- tipo 1: presenze da 101 a 300 persone;
- tipo 2: presenze da 301 a 500 persone;
- tipo 3: presenze da 501 a 800 persone;
- tipo 4: presenze da 801 a 1200 persone;
- tipo 5: presenze oltre le 1200 persone”.
 
In relazione al decreto ministeriale sono inoltre riportate informazioni su: resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; misure per l’evacuazione in caso d’emergenza; numero delle uscite; sistema delle vie di esodo; indicazioni su scale, impianti e sistemi di allarme; mezzi e impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi.
 
E infine sono riportati i compiti del Dirigente Scolastico nella gestione della sicurezza antincendio:
- “designare RSPP, MC, ASPP e addetti all’emergenza;
- valutare il rischio incendio ed elaborare il documento;
- tenere aggiornato il documento (DVR);
- informare e formare i lavoratori e le figure preposte alla gestione della sicurezza antincendio;
- predisporre piano di emergenza;
- attuare le norme di esercizio”.
 
Riguardo al convegno del 10 aprile concludiamo con alcuni cenni all’intervento “Il ruolo dell’ente proprietario e del dirigente scolastico: obblighi segnalazioni e procedure”, a cura del Dott. Michele Montrano (funzionario SPRESAL dell’ ASL TO3).
 
L’intervento si sofferma sulla struttura di sicurezza degli istituti scolastici con specifico riferimento all’art. 18, comma 3 del D. Lgs. 81/2008:
 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(...)
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
(...)
 
Per fare fronte agli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione l’ente locale “non può solamente attendere la segnalazione delle strutture scolastiche, ma deve autonomamente assumere l’iniziativa attraverso azioni di controllo, di manutenzione preventiva, e di riparazione, atti a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici”.
E l’esonero di responsabilità, previsto dal comma 3 “non opera nel caso di obblighi diversi dagli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici”.
 
Viene anche riportato l’articolo 5 del DM 29 settembre 1998 n. 382Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni”.
Secondo tale articolo “il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e/o degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo”.
 
L’intervento indica che dunque laresponsabilità del Dirigente scolastico viene meno “solamente quando abbia formalmente richiesto gli interventi necessari all’ente proprietario e abbia adottato ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio” e sottolinea la centralità della valutazione dei rischi, come ribadita anche dalla sentenza n.43786/2010 della Corte di Cassazione.
 
Con riferimento poi al “Documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici del Piemonte” si segnala l’importanza dell’instaurazione di un “profondo rapporto di collaborazione tra i rispettivi ‘datori di lavoro’ (della Scuola e dell’Ente Locale) coadiuvati dai propri rispettivi servizi di prevenzione e protezione. È opportuno che tale rapporto vada ben al di là delle semplici segnalazioni necessarie al dirigente scolastico per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. È auspicabile che i piani di intervento siano predisposti sulla base di soluzioni concordate, ad esempio, in seguito a sopralluoghi congiunti e frutto delle varie professionalità, che necessariamente dovranno essere presenti all’interno dei rispettivi servizi di prevenzione, passando attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.
 
È poi la stessa Circolare 119 del 29/04/1999 del Ministero della Pubblica Istruzione a dire che ‘è il caso di sottolineare come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali (comuni o province) vada sviluppato nel segno della migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra ente locale e scuola, sia per gli aspetti tecnici, attinenti la fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli generali di espressione della comunità locale. (...) Si raccomanda, pertanto, a tutte le componenti interessate, pur nell'esercizio di ruoli e funzioni che in taluni casi possono prospettarsi in posizioni dialettiche, di tenere comunque e sempre presente la necessità di operare nello spirito della massima apertura e collaborazione, in un'ottica di fattiva sinergia di obiettivi e risorse”.
Inoltre il documento di indirizzo piemontese suggerisce alle scuole “la stipula di un accordo/ dichiarazione congiunta con l’Ente Proprietario, nel quale vengano puntualmente definiti i programmi, i ruoli e le incombenze poste a carico del Dirigente Scolastico e dell’Ente Proprietario”.
 
L’autore conclude proprio auspicando una “effettiva collaborazione tra enti proprietari e istituzioni scolastiche” e una “collaborazione degli organi di vigilanza attraverso una attività di assistenza e formazione”.
 
 
Gli aspetti relativi alla prevenzione incendi negli edifici scolastici” a cura dell’Ing. Giuseppe Piazza (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Asti), intervento al convegno “La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici” (formato PDF, 1.67 MB).
 
Il ruolo dell’ente proprietario e del dirigente scolastico: obblighi segnalazioni e procedure”, a cura del Dott. Michele Montrano (funzionario SPRESAL dell’ASL TO3), intervento al convegno “La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici” (formato PDF, 2.34 MB).
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: GIAMPAOLO BULLEGAS - likes: 0
01/04/2021 (13:13:22)
Vorrei chiedere al collega Ing. Piatti chi ha l'obbligo di compilare materialmente Il registro di prevenzione incendi in una scuola e, trattandosi di delega di funzione , se un addetto antincendio può rifiutarsi di compilarlo . Grazie

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