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Gestione della sicurezza antincendio: livelli, soluzioni e prevenzione

Gestione della sicurezza antincendio: livelli, soluzioni e prevenzione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

20/09/2021

Un documento Inail si sofferma sulla gestione della sicurezza antincendio con riferimento alla misura S.5 del Codice di prevenzione incendi. Focus sui livelli di prestazione, sulle soluzioni progettuali e sulle misure di prevenzione degli incendi.

Roma, 20 Set – A livello di prevenzione incendi la gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, “un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio ed un'adeguata risposta in fase emergenziale”.

 

E tale gestione della sicurezza agisce, in realtà, “sia in fase preventiva sia in fase di emergenza, attraverso l'attuazione di istruzioni e procedure finalizzate:

  • al mantenimento delle condizioni di progetto ed al corretto esercizio dell'attività;
  • al controllo e alla manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio;
  • alla gestione della sicurezza in emergenza dell'attività, quali ad esempio il piano di emergenza e la formazione ed addestramento del personale addetto alla gestione delle emergenze”.

 

A ricordarlo e a fornire diverse informazioni sulla GSA, sui livelli di prestazioni, sulle soluzioni progettuali e sulle misure di prevenzione è il documento “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi”.

Il documento, frutto della collaborazione tra Inail, Università di Roma “La Sapienza”, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, fa riferimento a due capitoli del Codice di prevenzione incendi:

  • Gestione della sicurezza antincendio (S.5)
  • Operatività antincendio (S.9).

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Gestione della sicurezza antincendio: livelli di prestazione

Il quaderno si sofferma sulle indicazioni specifiche del Codice di prevenzione incendi che individua tre livelli di prestazione definiti in funzione dell'obiettivo da garantire:

  • livello I: “Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza”;
  • livello II: “Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto”;
  • livello III: “Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto dedicata”.

 

Riprendiamo dal documento la tabella (tab. S.5-2) dei criteri di attribuzione "generalmente accettati" per l'individuazione del livello di prestazione da garantire all'attività:

 

 

Nel documento vengono riportate altre informazioni sui vari livelli e si indica che “ad ogni livello di prestazione, è associata la corrispondente soluzione conforme ossia quel pacchetto di misure che il responsabile dell'attività è tenuto ad adottare, senza l'onere di dimostrarne l'efficacia e la validità, in quanto già predefinite dal normatore”. E per la misura GSA tali soluzioni conformi “sono strutturate in forma tabellare e, per ciascuna tabella, sono definite funzioni e compiti che devono essere assegnati alle figure coinvolte nella gestione dell'attività, sia nella fase dell'esercizio ordinario sia in quella dell'emergenza; permane una qualche differenza tra attività lavorativa e non lavorativa in quanto per le prime sono comunque previsti specifici adempimenti già imposti dai vigenti regolamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Chiaramente al crescere del livello di prestazione richiesto “le misure previste dalle corrispondenti soluzioni conformi divengono sempre più stringenti e complesse, tanto che, per i livelli II e III è prevista la presenza di una ‘struttura di supporto’”.

 

Si segnala poi che ciò che contraddistingue i livelli II e III (che necessitano di struttura di supporto) dal livello I “è la presenza di un Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio, nel quale, in sintesi, sono descritte le modalità di attuazione sistematica della GSA in esercizio, ossia:

  • “le attività di controllo per prevenire gli incendi;
  • la programmazione delle attività di informazione, formazione e addestramento;
  • la specifica informazione degli occupanti;
  • controlli delle vie di esodo;
  • la programmazione della manutenzione degli impianti rilevanti ai fini antincendio;
  • le procedure per l'esecuzione delle manutenzioni;
  • la programmazione della turnazione degli addetti del servizio antincendio;
  • la programmazione delle revisioni periodiche”.

 

Inoltre si indica che per il livello di prestazione II, ad integrazione delle misure già previste dal livello I, “il responsabile dell'attività deve individuare la figura del Coordinatore degli addetti al servizio antincendio che:

  • sovraintende all'attuazione delle misure antincendio;
  • coordina gli addetti, la messa in sicurezza degli impianti;
  • si interfaccia con le squadre di soccorso;
  • segnala al responsabile dell'attività eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza”.

 

Infine il livello di prestazione III prevede anche “l'individuazione del centro di gestione della sicurezza e l'istituzione dell'unità gestionale GSA con la nomina del relativo coordinatore”.

 

Gestione della sicurezza antincendio: soluzioni progettuali

Il documento si sofferma poi sulle soluzioni progettuali con riferimento sia alle soluzioni conformi che alle soluzioni alternative.

 

Queste alcune definizioni tratte dal Codice di prevenzione incendi:

  • Soluzione conforme: “soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione” (le soluzioni conformi “sono soluzioni progettuali prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche”);
  • Soluzione alternativa: “soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi” (le soluzioni alternative “sono soluzioni progettuali prestazionali che richiedono ulteriori valutazioni tecniche”).
  • Soluzione in deroga: “soluzione progettuale per la quale è richiesta l’attivazione del procedimento di deroga, così come previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi”.

 

Riprendiamo, a titolo esemplificativo, le soluzioni conformi presentate nel documento per il livello di prestazione III (con riferimento ai paragrafi del Codice):

 

 

Si indica poi che sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione e al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, “il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7”.

 

Nella seguente tabella S.5-6 sono riportate “alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate”.

 

 

Gestione della sicurezza antincendio: misure di prevenzione

Concludiamo soffermandoci sul tema delle misure di prevenzione degli incendi (S.5.5).

 

Si indica che le misure di prevenzione degli incendi “devono essere individuate nella prima fase della valutazione del rischio” (capitolo G.2 del Codice di prevenzione incendi): “per ciascun elemento identificato come pericoloso ai fini antincendio, è necessario valutare se esso possa essere eliminato, ridotto, sostituito, separato o protetto da altre parti dell'attività”.

 

Il documento, sempre con riferimento a quanto proposto nel Codice, riporta, a titolo esemplificativo, alcune “azioni elementari per la prevenzione degli incendi:

  1. pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale:
  1. della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, …),
  2. della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell'incendio)”;
  1. riduzione degli inneschi. Ad esempio “siano identificate e controllate le potenziali sorgenti di innesco (es. uso di fiamme libere non autorizzato, fumo in aree ove sia vietato, apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …)”;
  2. “riduzione del carico di incendio;
  3. sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell'incendio rapida, con altri con velocità d'incendio più lenta;
  4. controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  5. controllo degli accessi e sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d'esodo;
  6. gestione dei lavori di manutenzione o di modifica dell'attività; il rischio d'incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifica, in quanto possono essere:
  1. condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …);
  2. temporaneamente disattivati impianti di sicurezza;
  3. temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione;
  4. impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …). Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non considerate nella progettazione antincendio iniziale, devono essere specificamente affrontate (es. se previsto nel DVR, …).
  1. in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell'attività, secondo la normativa vigente;
  1. istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare”.

 

Infine si indica che le misure di prevenzione degli incendi identificate nella fase di valutazione del rischio “sono vincolanti per l'esercizio dell'attività”.

 

Concludiamo segnalando che il documento, sempre in relazione al GSA, si sofferma anche su:

  • progettazione della gestione della sicurezza
  • gestione della sicurezza nell'attività in esercizio
  • gestione della sicurezza in emergenza.

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Gianni Biggi, Armando De Rosa, Andrea Marino e Piergiacomo Cancelliere (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Antonio Alvigini, Giovanni Baldi, Paolo Belardinelli, Andrea Bosco, Vincenzo Cascioli, Filippo Cosi, Gianluca Guidi, Alessandro Leonardi, Davide Luraschi, Emanuele Nicolini, Paolo Persico, Matteo Pugnalin, Pietro Vandini - edizione 2020 (formato PDF, 10.78 MB).

 

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Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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