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Chiarimenti su sicurezza antincendio e impianti fotovoltaici

Chiarimenti su sicurezza antincendio e impianti fotovoltaici
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Prevenzione incendi

14/01/2015

Una nota del Ministero dell’Interno si sofferma sulla valutazione dell’aggravio del rischio incendio correlata alla installazione di un impianto fotovoltaico. Gli adempimenti da seguire in relazione ai risultati dell’analisi del rischio.

Roma, 14 Gen – In questi anni, anche attraverso gli incentivi proposti in vari paesi, è sensibilmente aumentata l’attenzione verso il mondo dei  sistemi fotovoltaici, attenzione che deve essere tuttavia rivolta anche alla sicurezza di chi opera nel settore e alla valutazione dell’eventuale aumento del  rischio incendio correlata all'installazione di un impianto fotovoltaico.
 
Ricordiamo a questo proposito che il  DPR 151/2011 presenta le modalità operative, le procedure e le semplificazioni di prevenzione incendi per le attività assoggettate (divise nelle categoria A, B e C). E se in linea generale gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, laddove l’installazione dell’impianto comporti un aggravio del livello di rischio, sono da seguire precisi adempimenti relativi al regolamento antincendio.

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Sicurezza Fotovoltaico - Categoria Istat: C - Attività Manifatturiere

A parlarne è il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la Nota n° 12678 del 28 ottobre 2014.
 
In risposta ad un quesito sugli impianti fotovoltaici, la Nota segnala in particolare che la “valutazione dell’aggravio di rischio correlata alla installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta deve essere effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza evidenziati nelle note n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 04/05/2012: le soluzioni tecniche contenute nelle predette note non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive, ed il professionista, attraverso lo strumento della valutazione del rischio, può individuare soluzioni alternative al fine del raggiungimento dei sopra richiamati obiettivi di sicurezza antincendio”.
 
Ed in coerenza con quanto già chiarito nella nota n. 6334 del 04/05/2012, “solo nel caso in cui dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria B o C, dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall’art. 3 del DPR 151/2011”.
 
Art. 3 - Valutazione dei progetti
 
1.Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
(...)
 
Per “le attività di categoria A, e per quelle di categoria B e C, per le quali a valle della valutazione del rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può procedere agli adempimenti di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, in linea con quanto stabilito anche all’art. 4 comma 7 del D.M. 07/08/2012”.
 
Art. 4 - Controlli di prevenzione incendi
 
1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
 
(...)
 
 
Riportiamo a questo proposito il parere della Direzione Regionale riguardo al quesito relativo all’individuazione delle procedure di prevenzione incendi conseguenti l’installazione di un impianto fotovoltaico.
 
Sempre tenendo conto delle note ministeriali n. 1324 del 7/02/2012 e 6334 del 4/05/2012, si forniscono i seguenti pareri:
 
- “l’installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui all’art.4, comma 6, del DPR 151/2011. Le indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 6334 del 4/05/2012 (1° chiarimento della tabella allegata) forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica comporti o meno aggravio del rischio”;
 
- la valutazione di cui al punto precedente deve essere effettuata anche in caso di impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida allegata alla nota ministeriale n. 1324 del 7/02/2012. Si ritiene peraltro che tale valutazione non debba ottenere l’assenso preliminare del Comando, in quanto non previsto nel regolamento di prevenzione incendi;
 
- le procedure da attuare in esito alla suddetta valutazione sono chiaramente individuate nella citata nota di chiarimento (3° chiarimento della tabella allegata);
 
- le considerazioni svolte si riferiscono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (in concorso o in alternativa a quella fornita dalla rete di distribuzione pubblica)”.
 
Ricordiamo per concludere che la nota riporta anche il Parere del Comando in risposta al quesito formulato.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Enrico Cacioni - likes: 0
14/01/2015 (11:37:15)
In veste di autore del quesito, visto il parere espresso dall'ufficio del Ministero dell'Interno, ritengo che tutto sarebbe più semplice e meno costoso per l'utente se l'impianto fosse inserito nell'allegato al D.P.R. 151/2011.
Invece in questo modo non si è scomodato l'impianto legislativo ma comunque è rimasto tutto sotto il libero arbitrio del funzionario VVF esaminatore con buona pace per la semplificazione delle procedure e delle scelte del professionista antincendio.

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