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I quesiti sul decreto 81/08: quali sanzioni per il DVR incompleto?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione del rischio incendio

03/06/2009

Quali sanzioni si rischiano in caso di omissione della valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, in caso di omissione della data certa e per mancanza nel DVR degli elementi indicati nell’art. 28?

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Chiarimenti circa i nuovi obblighi di data certa sul DVR e valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e circa le sanzioni per la mancanza nel DVR degli elementi indicati nell’art. 28.
 
A cura di G. Porreca (www.porreca.it). 
 
 
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Quesito
La mancanza della data certa sul documento di valutazione dei rischi è sanzionabile? L'art. 55 comma 1 parla di omissione della valutazione dei rischi e non fa riferimento al comma 2 dell'art. 28. Se l'organo di vigilanza durante una ispezione condotta dopo il 16 maggio 2009 trova un DVR datato 28 dicembre 2008 senza data certa può sanzionare il datore di lavoro per l'assenza di tale data. A quale sanzione, inoltre, va incontro un datore di lavoro che non ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato entro il 16 maggio 2009?
 
Risposta
Per rispondere ai quesiti formulati occorre effettuare una lettura combinata dell’art. 17 comma 1 lettera a)  del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha istituito l’obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, con l’art. 28 dello stesso decreto legislativo che fissa l’oggetto della valutazione dei rischi stessi nonché il contenuto ed i requisiti del documento di valutazione dei rischi (DVR) da redigere all’esito della citata valutazione.
 
Secondo l’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008:
 
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
    a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
    b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
 
Secondo l’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 poi:
 
  “1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
  2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
    a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
  3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”. 
 
Come è noto l’obbligo di apporre la data certa sul documento di valutazione dei rischi, che era stato già fissato al 1°/1/2009,  è entrato in vigore il 16/5/2009 in virtù della proroga concessa con il decreto-legge  30/12/2008 n. 207 convertito, con modificazioni, con la legge 27/2/2009 n. 14  con il quale è stato prorogato anche l’entrata in vigore dell’obbligo della valutazione dei rischi limitatamente a quelli da stress lavoro-correlato. Alla luce di quanto sopra detto, quindi, è evidente, in premessa ed in risposta al quesito formulato, che i DVR redatti e datati prima del 16/5/2009 non sono sottoposti all’obbligo della certificazione della data di redazione.
 
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni da applicare nel caso di DVR privi di data certa occorre fare riferimento all’art. 55 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 che così recita:
 
  “1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
    a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte”.
 
Secondo quanto discende dalla lettura dei sopra citati articoli si è del parere, quindi, in risposta al quesito formulato, che il datore di lavoro che ha provveduto, a partire dal 16/5/2009, data di entrata in vigore dell’obbligo, ad apporre sul DVR o su documentazione ad esso integrativa una data non certificata  è passibile della sanzione prevista dal citato art. 55 comma 1, stabilita nell’arresto da quattro ad otto mesi o nell’ammenda da 5.000 a 15.000 euro “per aver omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) secondo i requisiti previsti dall’art. 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008  il quale con il comma 2 ha imposto l’apposizione di una data certa sul documento medesimo”. Quindi, in definitiva, non fornire di data certa un DVR elaborato al termine di una valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, benché obbligatorio,  equivale in sostanza, ai fini della applicazione delle relative sanzioni a non aver effettuata la valutazione dei rischi medesimi.
 
A tal punto è da tenere inoltre presente quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 55 che prevede un aggravamento delle sanzioni da applicare a carico dei datori di lavoro di aziende presso le quali si svolgono attività a particolare rischio. Secondo tale comma 2, infatti:
 
  “2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
    a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
    b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
    c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.
 
Il legislatore con lo stesso art. 55 ha poi previsto una graduazione delle sanzioni per quanto riguarda la mancanza nel DVR degli elementi indicati nell’art. 28 comma 2 dalla lettera a) alla lettera f), gli ultimi tre dei quali risultano innovativi rispetto a quanto previsto dal corrispondente art. 4 comma 2 dell’abrogato D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.. In particolare le sanzioni sono state distribuite secondo quanto indicato nel prospetto che segue:
 
ARTICOLO VIOLATO
OGGETTO
DELLA VIOLAZIONE
SANZIONE
Art 28 c. 1 lettera a)
Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 
arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art 28 c. 1 lettera b)
Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 
arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art 28 c. 1 lettera c)
Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 
ammenda da 3.000 a 9.000 euro
Art 28 c. 1 lettera d)
Mancanza della individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 
arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art 28 c. 1 lettera e)
Mancanza della indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 
ammenda da 3.000 a 9.000 euro
Art 28 c. 1 lettera f)
Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
 
arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
 
E’ opportuno a proposito ricordare che con il decreto integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 il cui schema, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri, è passato al vaglio della Conferenza delle Regioni ed è attualmente in discussione al Parlamento, è stata proposta una modifica dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 nella parte relativa all’obbligo della data certa sul documento di valutazione dei rischi il quale, secondo quanto si legge nell’art. 16 dello stesso schema, d’accordo anche la Conferenza delle Regioni, potrebbe essere sostituito, in alternativa, con la “sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori  per la sicurezza territoriale e da parte del medico competente ove nominato”. Purtroppo, però, per un mancato allineamento delle scadenze per l’obbligo della data certa, entrato in vigore il 16/5/2009, e dell’emanazione del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008, che dovrebbe avvenire entro il 16/8/2009, si è verificata una situazione davvero anomala in quanto a partire dal 16/5/2009 è entrato in vigore un obbligo, quello della data certa appunto, per il quale è prevista ad agosto 2009 l’abolizione e tutto ciò con il sorgere conseguentemente di notevoli ripercussioni e disagi se solo si pensa che tale obbligo  è supportato, così come sopra indicato, da sanzioni penali anche rilevanti.
 
Nel caso poi di una mancata valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, di cui alla seconda parte del quesito, è analogamente applicabile a carico del datore di lavoro la sanzione prevista dall’art. 55 comma 1 lettera a), stabilita nell’arresto da quattro a otto mesi o nell’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, per la violazione dell’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare “per aver omesso di valutare e di riportare nel conseguente DVR l’esito della valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlati esplicitamente indicati fra i rischi da valutare obbligatoriamente nell’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008”.



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Rispondi Autore: Piero Santantonio - likes: 0
03/06/2009 (17:28)
con riferimento alla news ed alla relativa risposta, rilevo che quest'ultima sia non fedele al dettato normativo.
Infatti la sanzione di cui all'art. 55 comma 1, pure integralmente riportata nella risposta, non prevede mai un riferimento a quanto disposto all'art. 28 comma 2, avendo invece ben specificati gli elementi specifici e particolarmente pregnanti dell'art. 28 che richiedono l'applicazione di tale pena. L'art. 55 comma 1 prevede infatti la sanzione per il Datore di lavoro che "omette la valutazione dei rischi" o che lo adotti in maniera incompleta, privo cioè degli "elementi di cui alle lettere a) b) d) ed f dell'art. 28".
Se la data certa (art. 28, comma 2) fosse da ricomprendere come elemento specifico per il quale si deve adottare tale pena, sarebbe esplicitamente citata tra gli elementi per cui tale pena è stata indicata.
Inoltre è fuorviante a mio avviso il riferimento all'art. 17, dal momento che in esso non si fa mai riferimento "ai requisiti dell'art. 28" come indicato nella vostra risposta in grassetto, ma c'è un richiamo al Documento di cui all'art. 28, che è un rimando generale e generico all'articolo che serve a qualificare la tipologia di Documento richiamato.
La interpretazione da voi fornita, infine renderebbe sproporzionata la pena per due situazioni di cui una è squisitamente formale (assenza di data certa) e le altre vanno dall'omissione parziale alla totale assenza della valutazione del rischio.
A mio avviso sarebbe necessaria una vostra rettifica o la pubblicazione di questa mia opinione.
Grazie ed a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Piero Santantonio

Rispondi Autore: mario sini - likes: 0
31/03/2012 (00:02:12)
lavoro in una struttura sanitaria da 22 anni sono stato sottoposto a visita soltanto due volte 2009 20012 ho svolto lavoro di corsia con turni notturni l'azienda non mi ha ancora consegnato il dvr dei luoghi dove ho prestato servizio ho in corso con l'inail una malattia professionale per stress correlato .vi chiedo una consulenza in merito grazie PS non pubblicare su fb
Rispondi Autore: Roberto Merlini - likes: 0
15/02/2017 (13:56:09)
Vi faccio presente che nel prospetto delle sanzioni, nella prima colonna, viene sempre indicato il primo comma dell'art.28 anziché il comma 2.

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