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Il recepimento delle direttiva Seveso III in vigore dal 29 luglio

Il recepimento delle direttiva Seveso III in vigore dal 29 luglio

Dal 29 luglio 2015 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Direttiva Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Roma, 24 Lug – Lungamente atteso e, come spesso capita, arrivato oltre i tempi previsti (l’Italia avrebbe dovuto conformarsi alla “direttiva Seveso III” entro il 31 maggio 2015), il 14 luglio è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la  Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (Seveso III) relativa al controllo del pericolo di  incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.  
 
Ricordiamo brevemente che la direttiva Seveso III è il risultato dell’aggiornamento della direttiva 96/82/CE (Seveso II), un aggiornamento dettato non solo dal nuovo sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche – il  regolamento CLP entrato completamente in vigore dal 1 giugno 2015 - ma anche dalle esperienze acquisite con le precedenti direttive Seveso.
La  Direttiva 2012/18/UE contiene diverse modifiche della normativa comunitaria relativa agli incidenti importanti:
- nuove definizioni e chiarimenti sul campo di applicazione della direttiva;
- adeguamento dell’Allegato I al regolamento CLP (reg. 1272/2008/CE), nuove sostanze e modifiche di soglia;
- ‘deroga’ per le sostanze non in grado di generare incidenti rilevanti;
- nuove disposizioni e tempistiche relative a: politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, effetto domino, piani di emergenza, controllo dell’urbanizzazione, incidenti, ispezioni, scambio delle informazioni;
- nuove disposizioni sulla partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia. 

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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

Veniamo al recepimento italiano, al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, un decreto composto da 33 articoli e da diversi allegati.
 
Riprendiamo alcune novità e aspetti significativi contenuti nel nuovo D.Lgs. 105/2015:
nuove definizioni: ad esempio di “stabilimento di soglia inferiore”, “stabilimento di soglia superiore”, “stabilimento adiacente”, “nuovo stabilimento”, “stabilimento preesistente”, “altro stabilimento”, “miscela”, “presenza di sostanze pericolose”, “deposito”, “deposito temporaneo intermedio”, “pubblico”, “pubblico interessato”, “ispezioni”, …;
classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose, in accordo con il Regolamento CE n.1272/2008;
- previsione di una specifica procedura per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (art. 4);
– l’obbligo del gestore di dimostrare in qualsiasi momento alle Autorità competenti e di controllo l’adozione di tutte le misure di cui al D.L.vo in esame (art. 12);
– svolgimento dei controlli (istruttorie ed ispezioni) e verifica delle informazioni contenute nella Notifica: ad esempio la semplificazione dell’attuazione delle misure di controllo degli stabilimenti interessati e la riduzione degli oneri amministrativi;
–un migliore accesso dei cittadini all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali, sui comportamenti in caso di incidente e un’efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante (artt. 23, 24, 25 e 26).
 
Con particolare riferimento all’allegato 1 - dove le sostanze sono classificate  ai  sensi  del regolamento CE n. 1272/2008 e secondo una strutturazione a colonne relative anche ai requisiti di soglia - riportiamo alcune definizioni:
- stabilimento di soglia inferiore: uno stabilimento  nel  quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità  pari  o  superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato  1,  ma  in  quantità  inferiori  alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella  colonna  3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove  previsto,  la  regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'al dell'allegato 1;
- stabilimento preesistente: uno stabilimento che il  31  maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno  2015,  rientra nell'ambito  di  applicazione  della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della  sua  classificazione  come  stabilimento  di  soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
- miscela: una miscela o una soluzione composta di  due  o  più sostanze;
- presenza  di  sostanze  pericolosela  presenza,  reale   o prevista,  di  sostanze  pericolose  nello  stabilimento,  oppure  di sostanze pericolose che e' ragionevole prevedere che  possano  essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese  le attività di deposito, in un impianto in seno allo  stabilimento,  in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1.
 
Questi sono invece i primi due commi dell’articolo 4 relativo alla “valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa”:
 
1.  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare, su proposta  del  gestore  o  di  altro  soggetto  interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea  di  cui al comma 6, se e' impossibile in pratica che una sostanza  pericolosa di cui alla parte 1,  o  elencata  nella  parte  2  dell'allegato  1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar  luogo  a  un incidente  rilevante,  sia  in  condizioni  normali   che   anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la  protezione  ambientale  (di seguito  ISPRA)  e  degli  altri  organi  tecnici  nazionali  di  cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.
2. Detta valutazione, effettuata  in  base  ai  criteri  e  con  le modalità definiti con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, della salute e dello  sviluppo  economico,  sentita  la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui  al  comma  4,  e  si  basa  su  una  o   più   delle   seguenti caratteristiche:    
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni  normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita  di  contenimento non programmata;    
b) le  proprietà intrinseche  della  sostanza  o  delle  sostanze pericolose,  in  particolare   quelle   relative   al   comportamento dispersivo in uno scenario di incidente  rilevante,  quali  la  massa molecolare e la tensione di vapor saturo;    
c) la  concentrazione  massima  della  sostanza  o  delle  sostanze pericolose nel caso di miscele.
(…)
 
Ricordiamo infine che il D.Lgs. 105/2015, che con l’articolo 33 abroga diversi altri decreti (tra questi anche il D.Lgs. 334/1999), entrerà in vigore il 29 luglio 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: luca re ferre - likes: 0
24/07/2015 (08:14:12)
Una modifica rilevante credo sia anche l'art.12 "obblighi generali del gestore" che sostituisce l'analogo art.5 della 334. Nella nuova versione è sparito l'obbligo per le aziende sotto la soglia inferiore di attuare le misure previste nel DM 16/03/1998 che è stato anche abrogato. Non so quante aziende rispettavano questo DM ma il fatto di non doverlo più rispettare è una agevolazione sicuramente.
Luca

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