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Cantieri in sicurezza: come gestire le emergenze nei cantieri edili

Cantieri in sicurezza: come gestire le emergenze nei cantieri edili
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Gestione emergenza ed evacuazione

10/05/2016

Un documento Inail sulla progettazione della sicurezza si sofferma sulla gestione delle emergenze in caso di primo soccorso, lotta antincendio e evacuazione dei lavoratori. Gli obblighi normativi, la prevenzione incendi e il primo soccorso in cantiere.

 
Roma, 10 Mag – Tra le necessarie misure generali di tutela nei luoghi di lavoro (art. 15) - riportate nel Titolo I, Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008 - alla lettera u) sono indicate ‘le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato’.
 
Come applicare questa tipologia di misure in cantiere?

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Per dare una riposta a questa domanda torniamo a presentare i contenuti del documento Inail “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro. Un documento che non solo fornisce una guida all’applicazione della normativa vigente sui cantieri, ma propone anche una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri incentrata su un’attenta valutazione dei rischi.
 
Nel capitolo dedicato alle misure antincendio e di primo soccorso il documento ricorda che con il termine “emergenza” si definisce una “situazione anomala, rispetto alle normali condizioni lavorative, dalla quale possono derivare, o siano già derivate, incidenti o infortuni”.
E lo stesso D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) definisce alla Sezione VI (Gestione delle emergenze) del Titolo I, le disposizioni generali alle quali deve adempiere il datore di lavoro:
 
Articolo 43 - Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
 
Riguardo in particolare alla designazione dei ‘lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’ (art. 18),  i lavoratori designati “non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi della designazione; altresì debbono essere formati, in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate”.
 
In particolare nei cantieri ove operino contemporaneamente più imprese è “opportuno organizzare e disporre un sistema di gestione delle emergenze concordato con gli enti di soccorso 118 e 115. In tutti i casi è comunque doveroso organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, anche segnalando preventivamente la localizzazione del cantiere in modo che risulti agevole e tempestivo l'intervento dei soccorsi in caso di necessità”.
 
Riguardo alla prevenzione antincendio il documento indica che tra i molti pericoli generalmente presenti nei cantieri, “quelli originati dal fuoco risultano, spesso, sottovalutati”. E in realtà nel cantiere esistono “diverse lavorazioni la cui esecuzione può determinare un'importante fonte d'innesco; l'uso di fiamme libere, ad esempio, per la messa in opera di guaine impermeabilizzanti, le operazioni di saldatura, gli impianti elettrici, la presenza, più o meno sporadica, di fuochi accesi, incautamente e per i motivi più disparati, dai lavoratori, ecc.”. Inneschi che, se non efficacemente controllati, possono “provocare incendi con conseguenze anche disastrose”.
 
Si indica poi che nei cantieri, “a causa della specificità del luogo di lavoro e della generale compresenza di più imprese, e i lavoratori autonomi, è possibile che gli obblighi inerenti la gestione delle emergenze, a carico del datore di lavoro, vengano regolati a parte, nell'ambito delle previsioni contrattuali, dirottandoli a carico del committente (art. 104, comma 4 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.,). In tali casi si solleva il datore di lavoro dall'obbligo di designazione degli addetti e alla gestione delle emergenze, dovendo il committente stesso provvedere, garantendolo nei contratti d'affidamento dei lavori, all'organizzazione di un apposito servizio antincendio e di gestione delle emergenze”.
 
E in conseguenza di tale previsione, il Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione dell’opera (CSP) prevede, nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), “un sistema di gestione delle emergenze di tipo comune” (così come previsto nell'allegato XV del Testo Unico), “specificando il soggetto (l'appaltatore) che dovrà farsi carico di tale onere, sgravando tutti gli altri soggetti dagli obblighi di cui all'art. 18 c. 1, lett. b), cioè di designazione degli addetti ai compiti speciali e di gestione delle emergenze”. In ogni caso questo sistema di gestione presente nel PSC “risulterà inderogabile per le imprese e i lavoratori autonomi”.
Il documento ricorda poi che negli appalti privati è possibile “contrattualmente porre a carico dell'appaltatore la cura della gestione delle emergenze per conto dei subaffidatari (imprese esecutrici e lavoratori autonomi) e dei fornitori”.
Il documento fornisce poi alcune indicazioni sul piano delle emergenze e sottolinea, specialmente nei cantieri di grandi dimensioni, o che presentino significativi rischi di interferenza tra le imprese, l’importanza della predisposizione di una “specifica procedura operativa da adottare in caso di incendio, che vedrà il coinvolgimento di tutti i lavoratori del cantiere” e che dovrà contenere “almeno i seguenti elementi:
- le azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio, suddividendoli in base ai ruoli specifici (per es.: capo cantiere, responsabile e addetto delle emergenze, lavoratore generico);
- le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro verso i luoghi sicuri, che debbono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei VV.F. e fornire loro le necessarie informazioni all'arrivo”.
 
La pubblicazione Inail indica poi che anche il tema del primo soccorso in cantiere è un tema spesso trascurato. E si sottolinea tuttavia che “una corretta gestione del primo soccorso, specialmente in cantieri con luoghi confinati, può risultare decisiva al fine di scongiurare conseguenze molto gravi per la salute dei lavoratori, ove sia in grado di determinare il pronto recupero dell'infortunato”.
 
Rimandando ad una lettura integrale del documento Inail, che si sofferma anche sulla normativa, concludiamo ricordando che nei cantieri “il datore di lavoro di ogni impresa, sia affidataria che esecutrice, ma non i lavoratori autonomi che resterebbero esclusi dal sistema di gestione”, deve rispettare gli obblighi già citati riguardo alla gestione delle emergenze, “in considerazione dell'attività svolta e della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva”.
Ma è evidente che tale sistema, nato per l'azienda o unità produttiva, “pone diversi problemi applicativi nel cantiere, primo fra tutti, la possibile inefficienza della gestione per carenza di coordinamento tra i soggetti presenti, che spesso si traduce in una molteplicità di sistemi di gestione delle emergenze, presenti spesso solamente in via teorica e, pertanto, del tutto inutili”. La previsione contrattuale che pone a carico dell'appaltatore un sistema di gestione delle emergenze, incluso il primo soccorso, di tipo comune “appare sicuramente più funzionale, essendo garantiti in ogni momento, anche a coloro che ne sarebbero sprovvisti, come i lavoratori autonomi e i fornitori, e quei soggetti strutturalmente meno preparati ad affrontare tali situazioni, come le piccole imprese artigiane”.
 
 
 
INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 48.38 MB).
Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).
 
 
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RTM
 
 

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