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L’ABC degli incendi: vie di esodo e uscite di emergenza

L’ABC degli incendi: vie di esodo e uscite di emergenza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Gestione emergenza ed evacuazione

14/01/2013

Le caratteristiche minime che devono avere le uscite di emergenza e i criteri generali di sicurezza per le vie di uscita. Le indicazioni per i percorsi di esodo e per le scale: lunghezza, larghezza e misure alternative.

Roma, 7 Gen – Una buona prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro non può funzionare senza la presenza di idonee vie di esodo, di uscite di emergenza che permettano un deflusso senza ostacoli verso luoghi sicuri, cioè verso luoghi dove le persone possano ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio.
 
Per avere precise indicazioni sulle vie di esodo e sui criteri generali di sicurezza per le vie di uscita è possibile sfogliare la nuova edizione della pubblicazione Inail “Formazione antincendio”, pubblicazione che riporta i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, con riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998. Ricordiamo, a questo proposito, che in assenza dei decreti previsti all’articolo 46 del Decreto legislativo 81/2008, il Decreto del 10 marzo 1998 è tuttora vigente.
 

Caratteristiche minime che devono avere le vie e le uscite di emergenza

Le vie di esodo consistono in un insieme di vie di uscita “disposte per garantire alle persone presenti l’abbandono in sicurezza del posto di lavoro”.
 
In particolare nell’allegato IV del D. Lgs. 81/2008 sono indicate le caratteristiche minime che devono avere le vie e le uscite di emergenza.
Devono essere:
  • “tenute costantemente sgombre per consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
  • in numero e dimensioni adeguate alla estensione del luogo di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso ed alle attrezzature installate, nonché al numero massimo delle persone che possono essere presenti in tali luoghi;
  • realizzate in modo che l’altezza minima non sia inferiore a 2,00 m e la larghezza minima sia conforme alla normativa vigente in materia antincendi;
  • evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle norme vigenti;
  • munite, quando necessario, di opportuna illuminazione di emergenza, che entri in funzione automaticamente, in mancanza di alimentazione elettrica”.
 
Inoltre “quando nel percorso delle vie e delle uscite di emergenza sono presenti delle porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo; e nel caso in cui tali porte devono essere tenute chiuse, queste devono potersi aprire facilmente”.
 
Ricordiamo a questo proposito due recenti circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante le emergenze in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante tornelli e vie di esodo con porte scorrevoli orizzontalmente.
 

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I criteri generali di sicurezza per le vie di uscita

Il documento dell’Inail presenta poi i criteri generali di sicurezza per le vie di uscita.
 
Infatti il punto 3.3 del DM 10 marzo 1998 riporta i criteri per stabilire se le vie di uscita sono adeguate all’uso.  
Si prescrive che:
  1. “ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio d’incendio medio/basso;
  2. ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
  3. dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai seguenti valori: 15 – 30 metri (tempo max di esodo 1 minuto) per aree a rischio d’incendio elevato; 30 – 45 metri (tempo max di esodo 3 minuti) per aree a rischio d’incendio medio; 45 – 60 metri (tempo max di esodo 5 minuti) per aree a rischio d’incendio basso;
  4. le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
  5. i percorsi di uscita in un’unica direzione (per quanto possibile) devono essere evitati; e nel caso in cui tale condizione non può essere soddisfatta, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano  o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere: 6 – 15 metri (tempo max = 30 secondi) per aree a rischio elevato; 9 – 30 metri (tempo max = 1 minuto) per aree a rischio medio; 12 – 45 metri (tempo max = 3 minuti) per aree a rischio basso;
  6. quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
  7. le vie di uscita devono disporre di una larghezza sufficiente, in relazione al numero massimo delle persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro; tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
  8. ogni locale, o piano dell’edificio, deve disporre di numero sufficiente di uscite di larghezza adeguata all’uso;
  9. le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e da porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di auto chiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita verso un luogo di lavoro sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
  10. le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
  11. ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo”.Ricordiamo che l’uscita di piano è un uscita che “consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto dagli effetti di un incendio e che può configurarsi come uscita che immette in un: a) luogo sicuro; b) in un percorso protetto; c) su di una scala esterna”.
 

Indicazioni sui percorsi di esodo

Riguardo ai percorsi di esodo la pubblicazione riporta ulteriori indicazioni in merito a:
  • lunghezza dei percorsi: “nella scelta della lunghezza dei percorsi delle vie di esodo, riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia: frequentato dal pubblico; utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di esodo; utilizzato come area di riposo; utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili”;
  • numero e larghezza delle vie di esodo: “in numerose situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano; dove ciò non è sufficiente il numero delle uscite deve essere in funzione del numero massimo delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi di piano stabiliti al punto 3.3 lettera c) del DM 10 marzo 1998”. Il documento, che invitiamo a visionare, riporta alcune eccezioni e una formula per calcolare la larghezza totale del sistema di vie di uscita di piano per luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso o medio;
  • numero e larghezza delle scale: “possono essere servite da una sola scala le strutture edilizie di altezza non superiore a 24 m in gronda (DM 30 novembre 1983), adibite a luoghi di lavoro con rischio d’incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. Per tutti gli altri edifici, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa”;
  • calcolo della larghezza delle scale: in particolare se le scale “servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito”. Se le scale “servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che s’immettono sulla scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all’affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento”.
 

Le misure alternative di esodo

Il documento Inail, ricco di disegni esplicativi (punti di raccolta, corridoi di esodo, ...), riporta infine le possibili misure alternative.
 
Infatti quando “per motivi architettonici o urbanistici le misure di sicurezza elencate non possono essere rispettate, il punto 3.7 del DM 10 marzo 1998 indica opportuni accorgimenti per limitare i rischi per le persone presenti nei luoghi di lavoro che comprendono:
  • ristrutturazione del luogo di lavoro e/o dell’attività in modo che le persone svolgano il proprio lavoro in posizione più prossima alle vie di uscita di piano e che i pericoli eventualmente presenti non possano interdire l’utilizzo delle vie di uscita;
  • riduzione dei percorsi totali delle vie di uscita;
  • realizzazione di ulteriori vie di uscita di piano;
  • realizzazione di percorsi protetti addizionali ovvero estensione di quelli esistenti”;
  • installazione di opportuni “sistemi automatici di rivelazione incendi collegati ad avvisatori acustici d’incendio”.
 
 
 
Inail, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Servizio Prevenzione e Protezione, “ Formazione antincendio”, a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP – Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – Ricerca INAIL), edizione aggiornata al febbraio 2012  (formato PDF, 4.64 MB).
 
 
RTM

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Rispondi Autore: David Rizzo - likes: 0
25/08/2017 (17:31:38)
Salvo sto per aprire un ristorante pizzeria a milano,volevo chiedervi essendo un locale con massimo 45 posti e due punti luce,Se per legge devo fare un uscita di sicurezza con maniglione anti panico.
Spero di aver reso il concetto
Grazie anticipatamente
Cordiali Saluti
David Rizzo
Rispondi Autore: GIULIANO AMOROSO - likes: 0
16/01/2019 (09:29:21)
Un uscita di emergenza, può essere anche un entrata?
Grazie
Rispondi Autore: vincenzo leggio - likes: 0
04/03/2019 (19:58:56)
Un uscita d'emergenza può essere sigillata con sigillo in plastica?
Rispondi Autore: marchisella francesca - likes: 0
16/04/2019 (13:56:32)
buongiorno una via di fuga in una scuola puo essere scala interna dove i bambini scendono da sopra,incrociando ne piano inferiore altri bambini?succede che in quel pianerottolo si bloccano per l'uscita di altri bambini
Rispondi Autore: Albini Ferdinando - likes: 0
06/07/2019 (10:37:27)
è possibile collegare dei magneti per bloccare le porte di emergenza, collegarle all'impianto di rivelazione fumo, nel caso di allarme incendio si sboccano automaticamente, come pure nel caso si prema un pulsante manuale di allarme incendio,
questo per non permetter nei centri commerciali l'uscita dei clienti dopo che hanno prelevato merce e uscire dalle porte di emergenza, grazie rimango in attesa di una risposta Albini Ferdinando.
Autore: Vins
26/03/2021 (13:00:19)
Le porte tagliafuoco e di compartimentazione, possono essere trattenute in apertura da dei dispositivi magnetici a sgancio automatico comandati, in caso di necessità dall' impianti di allarme e rilevazione incendi, come sovente viene utilizzati nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio, vedi ospedali, scuole, locali di pubblico spettacolo etc.
Rispondi Autore: Giuseppe Rap - likes: 0
01/11/2019 (10:25:32)
ho letto tempo fa, credo in una circolare, che è opportuno, ove possibile, utilizzare normalmente le via di fuga come regolari uscite al fine di abituare gli utenti all'uso delle stesse onde evitare che in caso di emergenza non si abbia la percezione immediata dell'esistenza della via di fuga. Mi aiutare a trovare il tale riferimento? Sono comunque certo di averlo letto. Grazie
Rispondi Autore: Cristian Contino - likes: 0
07/11/2019 (14:56:04)
Vorrei sapere, dopo che più volte si è detto al datore di lavoro che non siamo per niente in sicurezza, come ci si deve comportare visto che ci stiamo facendo male e potrebbe succedere di peggio. Grazie
Rispondi Autore: Martynova Svitlana - likes: 0
25/12/2019 (20:29:56)
Ho il ristorante di 80 posti , le porte di entrata che fanno anche come uscita di sicurezza devono avere maniglioni antipanico e aprirsi verso esterno? E se posti sono di meno e lo stesso?
Rispondi Autore: Siegfried Tasser / Bressanone / BZ - likes: 0
03/01/2021 (23:39:00)
Nel nostro garage con 20 parcheggi per macchine ci sono 4 porte d'uschita. di queste 4 porte solo una e aperta come via di fuga. Le altre 3 porte devono anche essere sempre aperte?
Rispondi Autore: Tommaso - likes: 0
08/02/2021 (17:16:05)
L'uscita di sicurezza di un'attività a basso rischio può collegarsi a un corridoio di fuga dall'interno di un laboratorio di un'altra attivita' commerciale altrettanto a basso rischio avendo il permesso di passaggio?
Rispondi Autore: Bruna Bonzi - likes: 0
11/06/2022 (23:55:46)
Nel caso in cui, le porte di uscita di sicurezza di un Cinema/teatro si aprano su un marciapiedi/strada in una via in zona ZTL, davanti ad esse puô essere collocato un dehor con tavoli, sedie e gente che consuma a meno di 3 metri dalle porte di emergenza stesse. Vi chiedo gentilmente di chiarirmi questo interrogativo . Grazie
Rispondi Autore: Peppe - likes: 0
07/10/2023 (19:42:22)
Buona sera.
Vorrei porre die domande:
1) in un uscita di sicurezza, pio essere collocato un cancello di ferro ad una distanza di due metti?
Oppure deve essere libero da barriere, e tanto altro?
2) posso chiedere la normativa di riferimento (articoli, comma ecc).
Grazie per l’eventuale risposta.
Rispondi Autore: romano dionisi - likes: 0
11/12/2023 (10:04:38)
in una via di esodo verticale ( scala) di un edificio adibito a uffici e di altezza cinque piani, può essere presentre un tratto di linea elettrica canalizzata in lamierino posta ad altezza tre metri dal piano di calpestìo ( gradino)?
Rispondi Autore: Claudio - likes: 0
09/03/2024 (18:25:07)
Salve, Le uscite si sicurezza devono essere controllate semestralmente da una ditta specializzata o basta la sorveglianza interna?
Rispondi Autore: donatella - likes: 0
16/03/2024 (10:29:26)
Buongiorno, devo inserire un'uscita di emergenza a distanza inferiore ( mt, 2.77) rispetto a quanto normato da Codice Civile e da DM.1444 peraltro con l'assenso del confinante ; esistono deroghe?
Grazie
Cordialmente
DS

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