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Sicurezza in caso di incendio

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Con una nota informativa il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha illustrato i contenuti del D.M. 3 novembre 2004 sull’ l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. [Si veda anche PuntoSicuro del 22.11.2004].

Il decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale che si applicano alle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei VVF ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi quando ne sia prevista l’installazione. L’installazione di tali dispositivi può essere prevista da specifiche regole tecniche di Prevenzione Incendi o prescritte dal Comando VVF o da altri organi competenti (Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) oppure dallo stesso titolare (D.lvo 626/94). Non è prevista l’installazione di dispositivi per l’apertura di porte scorrevoli (anche con funzionamento elettrico) o per porte prive di sistemi di chiusura (es. porte girevoli o porte apribili nei due versi).

Ad esempio, riguardo ai criteri di installazione dei dispositivi la lettera circolare illustra le modalità previste dal decreto:

a. Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi di chiusura e fatto salvo il disposto di cui all’articolo 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1. L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2. L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.

b. Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi di chiusura e fatto salvo il disposto di cui all’articolo 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1. L’attività aperta è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2. L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone ;
b.3. I locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
Si precisa che nessun obbligo è previsto per:
a. attività non soggette a certificato di prevenzione incendi (salvo obblighi del datore di lavoro);
b. attività soggette a certificato di prevenzione incendi, non aperte al pubblico e la porta è utilizzata da meno di 10 persone;

c. attività preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
A tale riguardo sono state prese a riferimento le seguenti norme:
− Il D.L.vo 626/94 art. 4 comma 11
− Il D.P.R. 547/55 art. 14 comma 2 e 3 lett b)
− Il D.M. 10/3/98 art.5 comma 2 e alleg. III (vie di esodo in caso d’incendio).

Il testo completo della lettera circolare è disponibile in Banca Dati.
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