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Formazione addetti antincendio: aspetti transitori e requisiti dei docenti

Formazione addetti antincendio: aspetti transitori e requisiti dei docenti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Formatori

20/10/2021

La nuova formazione antincendio prevista dal decreto del 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza antincendio. Focus sugli aspetti transitori relativi all’aggiornamento, sui requisiti e sui corsi dei docenti per la parte teorica e pratica.

Roma, 20 Ott – Il nuovo Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021, attuativo dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non solo presenta i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, ma fornisce anche precise indicazioni in materia di formazione e informazione.

 

Riguardo a questi temi il decreto, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, fornisce indicazioni su:

  • formazione e informazione dei lavoratori;
  • designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (addetti al servizio antincendio);
  • requisiti dei docenti peri i corsi degli addetti al servizio antincendio (‘oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco’, i corsi ‘possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6’).
  • aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.

 

A questo proposito ricordiamo che l’articolo 3 (Informazione e formazione dei lavoratori) del DM 2 settembre 2021 ribadisce che il datore di lavoro ‘adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività’. L’allegato I riguarda la “gestione della sicurezza antincendio in esercizio”.

 

Dopo aver presentato il decreto parlando di formazione, di gestione della sicurezza e di addetti al servizio antincendio, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

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Nuovo decreto: le indicazioni per il passaggio alla nuova formazione

Considerando che il decreto ministeriale porterà diverse novità in materia di formazione e entrerà in vigore l’anno prossimo, partiamo proprio con gli aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.

 

L’articolo 7 del DM (Disposizioni transitorie e finali) indica innanzitutto che i corsi di cui all'art. 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza), “già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”.

 

Inoltre (comma 2) “fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso”.

Si sottolinea poi (comma 3) che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998”.  

 

Nuovo decreto: i requisiti dei docenti per la parte teorica e pratica

Veniamo all’articolo 6 dedicato ai requisiti dei docenti.

 

Si indica che i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso di alcuni requisiti indicati dal decreto.

 

In particolari i docenti della parte teorica e della parte pratica “devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V” (Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio) al decreto;
  3. “essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  4. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento”.

 

Inoltre i docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V”;
  • “iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento”.

 

Si indica che alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra poco meno di un anno, “si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza”.

 

Veniamo ai docenti della sola parte pratica che “devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;
  3. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni”.

 

Si indica poi che (comma 6, articolo 6) i docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto dal già citato allegato V. Ed esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, “la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.  

 

Nuovo decreto: l’inquadramento didattico e i corsi per i docenti

Veniamo, infine, al più volte citato allegato V (Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio) del DL 2 settembre 2021.

 

Riguardo all’inquadramento didattico (5.1) si indica che il corso di formazione per docenti, “di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti”, moduli presentati nell’allegato con la tabella 5.1.

 

Dalla tabella riprendiamo, a titolo esemplificativo, le indicazioni per i moduli 3 e 4 relativamente al numero minimo delle lezioni in cui devono essere articolati, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna lezione:

 

 

Si indica poi che il corso si conclude con l’esame finale il cui superamento “abilita all’erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell’allegato III”. Ed è possibile acquisire le abilitazioni parziali:

  • “all’erogazione dei soli moduli teorici di cui all’allegato III previa frequenza del corso di tipo B e superamento di un apposito esame finale;
  • all’erogazione dei soli moduli pratici di cui all’allegato III previa frequenza del corso di tipo C e superamento di un apposito esame finale”.

 

Si indica poi che in relazione agli argomenti trattati “è previsto un test di verifica di apprendimento per tutti i moduli, a carattere didattico e non valutativo, ad eccezione del primo che riveste carattere introduttivo”.

La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non “possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato una quota di assenze superiore al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso”.

 

Concludiamo segnalando che nell’allegato sono riportate ulteriori dettagli e indicazioni relative a:

  • abilitazione alla erogazione dei corsi
  • contenuti minimi del corso
  • esami di fine corso
  • aggiornamento dei docenti.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell'interno - Decreto del 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

 


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0
03/11/2021 (12:58:38)
Tutto questo casino per poi svolgere dei corsi antincendio , che come pratica prevedono l' uso degli estintori ?
Rispondi Autore: Bellero Srl - likes: 0
28/03/2022 (11:50:20)
Buongiorno, nel caso di docente con possesso del requisito di documentata esperienza di novanta ore e oltre in materia antincendio sia teorico che pratico (articolo 6 comma 2a) è necessario ciò che è previsto all'articolo 4 e cioè documentata esperienza in materia teorica di 400 ore all'anno?
Grazie mille, buona giornata
Rispondi Autore: Alessandra Bilato - likes: 0
31/03/2022 (18:15:04)
come per il collega Bellero, anche a me non è chiaro il passaggio delle 400 ore all'anno di docenza (esclusivamente antincendio?) o docenza in generale (ad esempio 81/08)?
Rispondi Autore: Luca Frassi - likes: 0
26/08/2022 (10:52:14)
Mi sfugge qualcosa: 400 ore all'anno, diciamo per fare la parte teorica del corso medio/livello 2 (5 ore), significa dover dimostrare di aver effettuato 80 corsi antincendio in un anno, cioè più di un corso e mezzo a settimana! Se poi ci riferiamo alla parte teorica del corso basso/livello 1, i corsi a settimana diventano addirittura oltre due e mezzo. Siamo seri?!?
Tra l'altro questo non si pone in contrasto con il requisito delle 90 ore? Qualcuno ci ha capito qualcosa?
Autore: Fabrizio
29/09/2022 (18:48:15)
A un webinar era stato spiegato che il caso delle 400 ore di docenza è applicabile per chi non ha il diploma di scuola superiore (infatti è un paragrafo a parte "Inoltre, sono qualificati i docenti che...). Con il diploma si rientra nelle 90 ore ma io non ho capito se per erogare formazione teorica + pratica le ore devono essere minimo 90 +90.
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
09/09/2022 (12:00:18)
In effetti non è molto chiaro. Credo che il requisito delle 400 ore sia per coloro che non hanno il diploma di secondo grado (quindi dovrebbero dimostrare una esperienza molto forte) mentre per chi ha il diploma di maturità sembra vada bene il criterio delle 90 ore... ma è solo una interpretazione. Spero che chiariscano meglio
Rispondi Autore: Mario Venturini - likes: 0
12/09/2022 (10:29:33)
Il mio dubbio riguarda le insidie della lingua italiana, e dell'uso che se ne fa nella scrittura delle norme allo scopo di lasciare ampio spazio alle interpretazioni: 90h sia in ambito pratico che teorico significa 90+90 o 90 totali che comprendano entrambi (es. 87+3)?
Rispondi Autore: Fabrizio - likes: 0
29/09/2022 (10:35:10)
Per la docenza sia teorica che pratica, e' necessario aver svolto 90 ore di fornazione teorica e 90 ore di formazione pratica, o 90 complessive ? (Esempio: se ho erogato 70 ore di formazione teorica e 50 di formazione pratica, posso essere abilitato oppure no ?)
Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0
06/10/2022 (20:40:13)
I famosi "corsi di formazione con esame" si sa quando,come e da chi vengono erogati?Perchè di fatto abbiamo superato il termine,e nulla ancora si sa.
Rispondi Autore: walter - likes: 0
16/01/2023 (23:22:01)
Qualcuno ha novità su come devono essere conteggiate le 90 ore richieste per poter erogare formazione teorica+pratica, 90+90 o semplicemente 90? Non è assolutamente chiaro.


Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0
09/05/2023 (05:33:13)
Siamo quasi ad un anno dall'entrata in vigore e dei "corsi" nemmeno l'ombra...
Come per tante altre cose (Covid compreso) la sicurezza è un qualcosa grazie e cui qualcuno mantiene il suo suo status predicando dal pulpupito
e rimescolando le carte di tanto in tanto confondendo le idee ai più
e facendo passare questo per "progresso",
magari con cipiglio di "severità" e con la pretesa di far passare gli altri per "ignoranti".
Rispondi Autore: Gianfranco - likes: 0
09/05/2023 (09:57:33)
Ministero dell'Interno, VV.F., prot. 22 marzo 2023, n. 4351 - Richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021

Con riferimento al quesito pervenuto a questo Ufficio con nota DCPRIN prot. 4260 del 20/03/2023 in merito all'interpretazione del co. 2, art. 6 del DM 2/09/2021 relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, si formula il seguente chiarimento.
Come è stato già chiarito in altre occasioni, per «documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico» il legislatore intende che le 90ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico.
Rispondi Autore: rocco - likes: 0
30/11/2023 (17:40:25)
il dubbio che mi sorge è uno solo: il rapporto docente/discente è lo stesso? per la prova pratica ci vuole sempre 1 docente per 5 discenti?

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