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Decreto Sicurezza: prime indicazioni sui piani di emergenza

Decreto Sicurezza: prime indicazioni sui piani di emergenza

Pubblicata la circolare n. 3058 del 13 febbraio 2019 che fornisce i primi chiarimenti in merito alla redazione dei piani di emergenza interni ed esterni.

Con la circolare n. 3058 del 13 febbraio 2019 congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla redazione dei piani di emergenza interni ed esterni.

 

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In attesa del DPCM previsto dal co.9 dell’art.26-bis del DL 113/2018:

  1. È stato chiarito che sono esclusi dalle disposizioni dell’art.26-bis gli impianti rientranti nel D.Lgs.105/2015 (impianti a rischio d’incidente rilevante). Ciò in quanto questi impianti devono già rispondere ai requisiti previsti dal suddetto decreto, per quanto riguarda la redazione dei piani sia interni sia esterni. Pertanto il rispetto delle disposizioni dell’art.26-bis sarebbe ridondante;
  2. Viene definito un elenco esemplificativo, e non esaustivo, delle informazioni da fornire ai Prefetti per la redazione dei piani di emergenza esterni:
  • Ragione sociale ed indirizzo
  • Nominativo e recapito del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza
  • Descrizione delle attività svolta, dei processi e del numero di addetti
  • Elenco delle certificazioni / autorizzazioni ambientali e di sicurezza
  • Planimetria generale
  • Piante degli edifici e delle aree all’aperto
  • Relazione tecnica:
    • Quantità e tipologia rifiuti gestiti, massima capacità di stoccaggio consentita
    • Descrizione impianti tecnici
    • Descrizione misure di sicurezza e protezione
  • Descrizione possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente in seguito ad incendi, esplosioni o rilasci / spandimenti
  • Misure adottate per prevenire incidenti e limitarne le conseguenze
  • Misure previste per il ripristino ed il disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente
  • Disposizioni per avvisare le autorità competenti per le emergenze (VVFF, Prefettura, ARPA ecc…)

 

I Prefetti possono chiedere anche altre informazioni; inoltre possono decidere di non predisporre tale piano, se sulla base delle informazioni fornite non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto in seguito ad incidenti individuati nell’ambito della valutazione dei rischi.

 

 

Interpreta®

 

 

Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente - Circolare n. 3058 del 13 febbraio 2019 (pdf)



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