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I quesiti sul decreto 81: sull’unione di più aziende

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

14/07/2011

Sugli adempimenti di sicurezza in caso di unione di due aziende e le analogie con il caso delle unioni di comuni. A cura di G. Porreca.

 
Bari 13 Lug - Sugli adempimenti di sicurezza in caso di unione di due aziende. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Due Comuni con meno di 10 dipendenti in totale, decidono di fare un’Unione di Comuni. I Comuni rimangono come entità distinte ma i dipendenti passano sotto questa nuova identità non individuabile come società o associazione. Essendoci un nuovo datore di lavoro pro-tempore (uno dei due Sindaci), va rifatta tutta la documentazione per la sicurezza con l’aggiornamento di tutte le certificazioni e relative verifiche e cambiando il nome del committente e datore di lavoro o rimane valida quella già esistente visto che i rischi già individuati per ogni singolo Comune sono gli stessi e che l’Unione non ha portato modifiche né al sistema di lavoro né nuovi strumenti di lavoro e neanche una nuova sede?
 

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Risposta
Il caso prospettato è assimilabile a quello di due aziende che si fondono per costituire una terza azienda utilizzando lo stesso personale, gli stessi locali, gli stessi impianti e le stesse macchine ed attrezzature delle aziende originarie. I Comuni che si sono uniti, per quanto segnalato, prima della fusione hanno provveduto ad ottemperare agli obblighi di sicurezza di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e quindi in particolare a provvedere ad istituire un servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi, a redigere il relativo documento di valutazione dei rischi o a compilare, probabilmente, l’autocertificazione della valutazione dei rischi considerato l’esiguo numero di addetti alle loro dipendenze, ed inoltre ad informare e formare i lavoratori, ad attivare la loro eventuale sorveglianza sanitaria, ad effettuare verifiche di impianti ed attrezzature se obbligatorie, ecc.
 
Ora dopo l’Unione è stata istituita di fatto, ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, una nuova organizzazione di lavoro che fa capo ad un nuovo datore di lavoro, individuato nella persona di uno dei due Sindaci, a carico del quale vengono trasferiti tutti gli obblighi del D. Lgs. n. 81/2008 posti a tutela dei dipendenti della nuova struttura. Quindi in ogni caso per la nuova azienda va redatto un nuovo documento di valutazione dei rischi a firma del nuovo datore di lavoro, adempimento questo che comunque nel caso prospettato risulta essere però di natura prettamente formale in quanto, essendo le due strutture di provenienza distinte e non interferendo minimamente fra loro, così come è stato indicato, può essere utilizzata tutta la documentazione già esistente facendo la stessa riferimento a rischi aziendali già individuati e valutati, agli stessi lavoratori che svolgono le stesse mansioni, agli stessi locali, alle stesse strutture ed agli stessi impianti di cui è stata già accertata la idoneità ai fini della sicurezza sul lavoro.
 
Sarà pertanto sufficiente in conclusione “unire” i due documenti di valutazione dei rischi, dei quali è comunque l’occasione di effettuare una revisione provvedendo ad individuare e valutare eventuali nuove situazioni subentrate, e mettere in evidenza nella nuova documentazione, al momento della descrizione della nuova organizzazione, l’unione che si è verificata allegando alla stessa i documenti di cui si è già in possesso.
 
 
 


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