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I quesiti sul decreto 81: sui lavori in ambienti confinati

I quesiti sul decreto 81: sui lavori in ambienti confinati
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

04/12/2013

Sull’applicazione del d.p.r. n. 177/2011 sulla sicurezza nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai locali centrale termica o ai locali macchina per ascensore condominiali. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 4 Dic – Sull’applicazione del d.p.r. n. 177/2011 sulla sicurezza nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai locali centrale termica o ai locali macchina per ascensore condominiali. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
I locali centrale termica ed i locali macchina per ascensori di un condominio, qualora privi di aperture e di ventilazione, data la possibile presenza di fumo-gas e quindi a rischio incendio-esplosione (centrali termiche), sono da considerarsi "ambienti confinati" per cui l’amministratore è soggetto agli obblighi del D.P.R. n. 177/2011 nei confronti dei lavoratori che vi operano (ad es. portiere e lavoratori di imprese incaricate all'accesso)?

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Risposta
Il quesito fa riferimento all’applicazione del D.P.R. 14/9/2011 n. 177, pubblicato sulla G.U. n. 260 dell’8/11/2011 ed entrato in vigore il 23/11/2011, contenente il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” con il quale, in attesa della definizione di un sistema complessivo  di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, è stato disciplinato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (nel testo del Decreto è stato riportato erroneamente il termine “confinanti” al posto di “confinati”) e sono state fornite le disposizioni minime di sicurezza dei lavoratori chiamati ad operare negli ambienti medesimi.
 
 
(…)
 
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Rispondi Autore: Roberto Zannoni - likes: 0
04/12/2013 (15:36:23)
Per il locale macchina degli ascensori è condivisibile quanto espresso nella conclusione, ma ritengo invece che i vani degli ascensori siano da considerarsi a tutti gli effetti "Spazi Confinati" e che l'Amministratore non debba assumere il ruolo di "Rappresentate" ai sensi del D.P.R. 14/9/2011 n. 177.
Rispondi Autore: Dario Deli - likes: 0
07/12/2013 (09:10:03)
Ogni volta che si presentano quesiti sugli ambienti confinati vado a leggerli per verificare se qualcuno commenta la disposizione più assurda inserita nel DPR 177 "Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attivita' lavorative, tutti i lavoratori impiegati, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attivita', devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. L'attivita' di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno". Questo significa che ogni volta che debbo entrare in un forno per verificare lo stato del refrattario debbo essere informato per un giorno intero nonostante la formazione, informazione ed esperienza di 3 anni acquisità? Sarei grato se qualcuno rispondesse al mio quesito ma soprattutto poter capire come mai nessun esperto abbia commentato questa assurdità. Grazie.
Rispondi Autore: Roberto pernechele - likes: 0
08/12/2013 (10:13:01)
Il periodo minimo di 1 gg. per acquisire le corrette informazioni per lavori da
effettuare in ambienti confinati, non solo lo ritengo corretto ma direi necessario.L'esempio portato da chi lo
ritiene esagerato,è specifico e riduttivo
rispetto alla casistica generale,dove la
conoscenza e l'approfondimento dell'inter
vento da effettuare è la prima regola per
agire in sicurezza.

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