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I quesiti sul decreto 81: rischi interferenziali fra affittuario e appaltatore

I quesiti sul decreto 81: rischi interferenziali fra affittuario e appaltatore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

03/07/2019

Sull’applicazione dell’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 al proprietario di locali concessi in affitto nei confronti dell’affittuario e di suoi eventuali appaltatori.

Quesito

Si applica l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 al proprietario di locali con annesse aree esterne concessi in affitto per uso commerciale nel caso in cui l’affittuario per effettuare dei lavori negli stessi si rivolge a una ditta esterna che a sua volta si avvale di ditte subappaltatrici? È tenuto in tal caso il proprietario a elaborare il Duvri per la gestione degli eventuali rischi presenti nelle aree di sua proprietà e dei rischi interferenziali fra affittuario e appaltatore?

 

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Risposta

E’ un interessante quesito questo formulato da un lettore che, essendo proprietario di locali concessi in affitto con annesse aree esterne con regolare contratto di locazione chiede se si applica nei suoi confronti l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui il suo affittuario per l’allestimento degli stessi si avvalga di ditte appaltatrici esterne e che chiede più in particolare se è tenuto a predisporre un Duvri per la gestione di eventuali rischi presenti nelle sue strutture e di quelli interferenziali fra l’organizzazione del suo affittuario e quella delle imprese subappaltatrici. Per rispondere al quesito è importante analizzare approfonditamente il citato articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al fine di individuare bene il suo corretto campo di applicazione.

 

Secondo i primi tre commi dell’art. 26:

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

    a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

     1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

    2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

    b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

    a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

    b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

 

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sull’applicazione dell’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 al proprietario di locali concessi in affitto nei confronti dell’affittuario e di suoi eventuali appaltatori.

 



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