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I quesiti sul decreto 81: la formazione di datore di lavoro e preposto

I quesiti sul decreto 81: la formazione di datore di lavoro e preposto
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

02/04/2014

Un quesito sulla formazione del datore di lavoro e del preposto, con riferimento al caso di una società snc composta da due soci lavoratori e da due dipendenti. A cura di Gerardo Porreca.

Bari, 2 Apr – La risposta a un quesito sulla formazione del datore di lavoro e del preposto. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).

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Quesito
Nel caso di una società snc, composta da due soci lavoratori e da due dipendenti, che gestisce un’impresa edile i datori di lavoro, considerato che operano nel cantiere ed impartiscono direttive ai dipendenti, devono frequentare il corso di formazione da preposto?
 
Risposta
Sull’obbligo o meno da parte del datore di lavoro di formarsi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nel caso che lo stesso non provveda a nominare un preposto ci si è già espressi in passato nel riscontrare un altro quesito analogo pubblicato sul quotidiano del 10/4/2013 di questo stesso sito. Nel caso segnalato con il quesito che si riscontra abbiamo una società in nome collettivo che opera nel campo edile formata da due soci lavoratori e da due dipendenti e ciò che viene richiesto è se gli stessi, prestando i due soci la loro attività in cantiere per conto della società ed impartendo direttive ai propri dipendenti, siano obbligati o meno a frequentare un corso di formazione destinato alla figura del preposto.
 
Si premette che la s.n.c., società in nome collettivo, è una società di persone e l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela della integrità fisica dei lavoratori e quindi la responsabilità per eventuali violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro incombe su ciascuno dei soci della società stessa, a meno che  non risulti una espressa delega ad uno dei soci dotato di particolare competenza nel settore della sicurezza. I soci della s.n.c. infatti assumono una solidale responsabilità nella gestione dell’azienda, insita proprio nella natura della società stessa, e quindi anche dal punto di vista della sicurezza se non hanno provveduto ad affidare ad uno di essi alcuno incarico specifico per vigilare e sovrintendere in tale settore.
 
(...)
 
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Rispondi Autore: Claudio Nini - likes: 0
02/04/2014 (06:05:23)
Tanto per cominciare dovrebbero frequentare, eventualmente, un corso per dirigenti e non per preposti. E poi.....ma perché sottrarre risorse aeconomiche al collega, andatevi a leggere la risposta sul suo sito a pagamento, oppure chiamatemi....gratis
Rispondi Autore: Angelo Collamati - likes: 0
02/04/2014 (07:51:50)
Concordo con Claudio Nini per quanto riguarda le notizie da consultare previo pagamento. Eviterei a questo punto di indicarle su Punto Sicuro.
Per quanto riguarda però il dubbio del corso preposto, che come indicato sul quesito sembrerebbe infatti più ruolo da dirigente, ricordo che vi sono attività, che sotto indico, che richiedono la presenza e sorveglianza del preposto. Forse la domanda nasce da questo dubbio?
Vi sono casi in cui è obbligatoria la presenza e la diretta sorveglianza di un preposto, come per esempio per le operazioni di demolizione (art. 151 comma 1), di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi fissi (art. 136 comma 6), di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (art. 123), per la manutenzione e revisione dei ponteggi fissi (art. 137 comma 1), per la costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di paratoie e cassoni (art. 149 comma 2) oppure per alcuni lavori particolari quali quelli da eseguire in ambienti confinati o sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. 14/9/2011 n. 177 il quale richiede specificatamente (art. 2 comma 1 lettera c) la presenza di un lavoratore esperto in relazione al tipo di attività da svolgere ed al quale assegnare appunto la funzione di preposto.

Saluti
Rispondi Autore: Mauro Tripiciano - likes: 0
02/04/2014 (09:56:02)
bellissimo: commentiamo un articolo che nessuno ha letto. Comunque secondo me il preposto é una figura chiave, di cui non si può fare a meno se ci sono dipendenti o assimilati. Preposto é chi impartisce istruzioni operative, quindi entrambi i soci lavoratori lo sono e devono fare il corso. In più uno o entrambi i soci sono Datore di Lavoro e dovrà essere nominato un RSPP. Seguendo le indicazioni degli interpelli sull'argomento si potrà usare il buonsenso per evitare duplicazione della formazione.
Rispondi Autore: Emanuele Conversano - likes: 0
02/04/2014 (10:09:14)
La chiamerei molto volentieri perché avrei bisogno di chiarimenti in merito a questo argomento ma non ho il suo numero...come potrei fare ?
Rispondi Autore: ANdrea Castagneri - likes: 0
02/04/2014 (13:40:32)
a mio modesto parere proprio essendo una snc l'obbligo di formazione e aggiornamento c'è per i datore/i di lavoro nella misura in cui svolge/ono anche il ruolo di RSPP, ed in quanto presenti in cantiere sono alla stessa stregua di un DL presente all'interno della propria azienda che risponde agli obblighi di legge come DL... perchè fargli sconti !!!!! Io invece ho un altro interrogativo sul quale non ho trovato risposta da nessuna parte: I requisiti minimi previsti dalla legge per fare l'RSPP (diploma di scuola superiore) si applicano anche ai DL che svolgono il ruolo i RSPP ????? un DL di azienda artigianale non diplomato facendo i corsi di formazione per RSPP può farlo????
Rispondi Autore: rossano menichelli - likes: 0
10/04/2014 (16:42:02)
Caro Andrea Castagneri. Il DL che intende assumere direttamente l'incarico di RSPP deve frequentare l'apposito corso di formazione di contenuti e durate diverse (16,32 o 64 ore) in base alla classificazione della sua azienda rischio basso, medio o elevato). Per il resto può essere anche analfabeta. E' scritto nel D. Lgs. 81. (ovviamente non il fatto che può essere analfabeta!!!) Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Rossano Menichelli - likes: 0
10/04/2014 (16:43:42)
Chiedo scusa: 16, 32 o 48 ore.

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