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I quesiti sul decreto 81: il piano annuale della formazione

I quesiti sul decreto 81: il piano annuale della formazione
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: I quesiti sul decreto 81

17/01/2014

Il Piano annuale di formazione deve essere formalizzato e far parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Una risposta dell’avvocato Dubini ad un quesito relativo ai compiti del SPP e una guida alla progettazione formativa.

Milano, 17 Gen – Pubblichiamo una risposta dell’avvocato Rolando Dubini ad un quesito sul decreto legislativo 81/2008 che riguarda in particolare il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione e l’importanza della progettazione in ambito formativo. Una risposta che permette a PuntoSicuro di presentare una guida alla progettazione formativa.
 
Il quesito
Tra i compiti del SPP (come riportati all’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008, ndr) si legge che il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede: d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. In che modo consiglia di dare evidenza di questa attività? Può essere utilizzato lo strumento della riunione periodica (dato che alla lettera d) dell’articolo 35 viene indicato che il DL sottopone ai partecipanti l’esame dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute)?
 


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La risposta dell’avv. Dubini
Il Piano annuale di formazione deve essere formalizzato e far parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi: art. 28, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il documento di valutazione dei rischi come “strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
La formazione è una fondamentale misura di prevenzione, prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, e come tale va pianificata, con periodicità almeno annuale, in quanto pure correlata alla riunione periodica di prevenzione.
La Riunione Periodica è il momento durante il quale il piano formativo viene analizzato, discusso e approvato, ma non può essere “costruito” durante tale riunione, però dovrebbe essere predisposto come parte integrante del DVR, aggiornato annualmente, ed in base ad un metodo. Quale ad esempio il metodo riportato nel documento “Guida alla progettazione formativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
 
Il documento
Il documento “Guida alla progettazione formativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, a cura di Inail e Fondo Banche Assicurazioni ( FBA),  indica che la formazione sulla sicurezza come "processo educativo", “implicitamente comporta un approccio che deve tenere conto di alcuni elementi imprescindibili nella progettazione formativa:
- la visione di ‘processo’, mediante l'adozione di un modello progettuale basato sui processi tipici che caratterizzano il ciclo di produzione della formazione;
- trattandosi di formazione rivolta agli adulti già avviati o da avviare ad una attività lavorativa l'approccio metodologico più corretto deve essere di tipo ‘andragogico’, un approccio cioè che focalizza l'attenzione sui processi di apprendimento tipici degli adulti e sulle dinamiche socio-affettive che solitamente si accompagnano in tali processi;
- la formazione sulla sicurezza si inquadra a pieno titolo nell'ambito della formazione continua nell'arco della vita lavorativa come definita in ambito  comunitario e di conseguenza ogni percorso formativo non può essere concepito come azione una tantum ma inquadrato in un processo generale evolutivo di educazione permanente basata sul miglioramento e l'aggiornamento continuo”.
 
Il documento si sofferma ad esempio sulla necessaria analisi di contesto e del fabbisogno formativo. In particolare i risultati dell'analisi del fabbisogno formativo sono riportati in una relazione o rapporto che contiene:
- “le finalità e le esigenze che determinano l' azione formativa;
- il profilo dei soggetti destinatari dell'azione formativa, in termini di professionalità ruoli, competenze, responsabilità;
- le specifiche competenze che caratterizzano il profilo;
- le competenze disponibili e i requisiti di ingresso;
- il contesto organizzativo e le specifiche aree di attività in cui viene indirizzato il percorso formativo;
- gli obiettivi generali del percorso formativo”.
 
Inoltre una volta “definito il quadro del fabbisogno formativo, i profili delle figure professionali ed individuati i macro-obiettivi, il successivo processo è costituito dalla vera e propria ‘progettazione’ che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa”. Operativamente la progettazione formativa si sviluppa in due fasi: la macroprogettazione e la microprogettazione.
 
Scopo della macroprogettazione (progettazione di massima) è “quello di definire il quadro generale del percorso formativo che si intende realizzare.
Nella fase di macroprogettazione vengono definiti:
- l'obiettivo del corso di formazione;
- i risultati attesi;
- la strategia formativa;
- la struttura generale, la sequenza degli argomenti ( struttura in moduli ed unità didattiche) e la loro correlazione logica, i tempi e l'articolazione oraria”.
 
Mentre successivamente con la microprogettazione (progettazione di dettaglio) vengono definiti con dettaglio “per ciascun modulo o unità didattica:
- gli obiettivi specifici;
- i risultati attesi;
- gli argomenti da trattare e i contenuti;
- la metodologia didattica;
- lo sviluppo crono pedagogico;
- la durata;
- gli strumenti didattici di supporto;
- il materiale didattico;
- le modalità di verifica dell’apprendimento”. 
 
Per concludere ci soffermiamo brevemente sulle metodologie didattiche.
 
La scelta della “metodologia didattica più idonea a raggiungere gli obiettivi e i risultati attesi è un punto cruciale di questa fase della progettazione formativa
In particolare la “lezione” frontale è lo “strumento privilegiato quando la finalità prevalente del momento formativo è il semplice trasferimento di concetti ed informazioni a partecipanti sprovvisti di elementi conoscitivi rispetto all’argomento trattato”.
Tra le metodologie didattiche attive “che possono rispondere più efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale possiamo annoverare:
- i lavori di gruppo;
- i casi di studio;
- le simulazioni;
- i role-playing”.
 
 
Inail e Fondo Banche Assicurazioni (FBA),  “ Guida alla progettazione formativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (formato PDF, 818 kB).
 
 
 



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Rispondi Autore: harleysta - likes: 0
17/01/2014 (08:53:46)
...e quindi? di 'sti tempi penso che tutta questa accademia sia quasi d'intralcio alla ripresa. forse basterebbe una buona, semplice ed economica formazione, unitamente ad attrezzature normate, per fare attivamente "sicurezza sicura". non è il caso vostro ma i posti di lavoro non vanno creati solo per i teorici formatori...
Rispondi Autore: gianluca angelini - likes: 0
17/01/2014 (10:25:59)
Tutto chiaro. Una domanda (spero che qualche illustre commentatore mi risponda): qual'è l'articolo del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, o di altra normativa che individua l'OBBLIGO DI PREDISPORRE UN PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE ("L'RSSP propone programmi di formazione e informazione" non vuol dire questo) e l'OBBLIGO DI INSERIRLO NEL DVR? No, perchè mi sembra l'ennesimo caso in cui qualche autorevole si inventa categorie che non esistono e, lo ribadisco per l'ennesima volta, questo è disdicevole e pericoloso in una materia complessa che ha bisogno di certezze e non di ulteriore confusione!!!
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
17/01/2014 (12:14:45)
Caro Angelini dubito che qualcuno le risponderà.
Mai sentito parlare e soprattutto mai letto di un piano "annuale" di formazione OBBLIGATORIO, legarlo poi alla riunione periodica cosa significa in relazione a chi non ha l'obbligo di farla almeno una volta l'anno? Interpretazioni di chi non ha mai fatto il RSPP (sia interno che esterno) e non sa nemmeno lontanamente cosa significhi relazionarsi con datori di lavoro a cui già poco importa di ciò che è obbligatorio figuriamoci di ciò che non lo è.
Questo non significa che non vanno fatti programmi di formazione e soprattutto poi darne azione effettiva, ma far passare obblighi inesistenti è fuorviante e tra l'altro conduce in spazi dove la formazione viene erogata dalle cosiddette "eccellenti" aziende che vivono di formazione. Argomentazioni che riguardano forse le aziende strutturate e di grandi dimensioni, che hanno vision, risorse e management disponibili. Provate ad andare nelle piccole aziende (anche qualche spa di 100 persone!!!) e vediamo cosa vi rispondono. L'approccio è sbagliato, l'Accordo del 21 dicembre 2011 è lacunoso e come al solito manca il controllo da parte degli OdV presenti spesso solo in fase di protezione (dopo l'infortunio) e non di prevenzione. Bisogna lavirarci nelle aziende piccole prima di sentenziare. Le aziende piccole rappresentano la percentuale maggiore di lavoratori è lì che manca la preparazione degli imprenditori.
Rispondi Autore: master formazione sicurezza - likes: 0
17/01/2014 (12:46:59)
Normativa di riferimento
L’art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 esplicita che il documento di valutazione dei rischi, redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni, su supporto informatico, e deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e inoltre:

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
azioni da fare: fra queste misure di prevenzione troviamo appunto la formazione;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
azioni da fare: dovranno quindi essere individuate/elencate le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che necessitano di formazione e addestramento;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
azioni da fare: all’interno della programmazione/piano della formazione dovranno essere elencate tutte le tipologie di corsi di formazione che l’azienda ha in programma di realizzare, con l’indicazione dei tempi di attuazione, e in particolare per quelle mansioni sopra elencate che sottopongono i lavoratori a rischi specifici;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
azioni da fare: vi deve essere l’indicazione delle procedure che definiscono come vengono attuati i corsi di formazione e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere.
Rispondi Autore: master formazione sicurezza - likes: 0
17/01/2014 (12:48:09)
ps.
nota informativa "formazione aziendale in materia di salute e sicurezza" promossa dall'ASL di Bergamo
Rispondi Autore: master formazione sicurezza - likes: 0
17/01/2014 (13:09:53)
ps.
nota informativa "formazione aziendale in materia di salute e sicurezza" promossa dall'ASL di Bergamo
Rispondi Autore: gianluca angelini - likes: 0
17/01/2014 (15:46:25)
PER MASTER FORMAZIONE SICUREZZA: mi spiace ma le sue risposte non fanno altro che avvalorare la mia tesi e cioè che purtroppo in questa materia in troppi parlano e soprattutto interpretano (e male). La nota informativa dell'ASL citata è appunto una mera nota informativa con nessuna valenza di legge, valida per chi la vuole seguire e quindi non rappresenta un obbligo di legge, tantomeno l'obbligo di prevede un PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE. Il punto b) dell'art. 28 del DLgs. 81/08 che Lei cita, dove PARLA DI UN PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE? E' una sua fantasiosa deduzione in quanto la norma indica solo che nel DVR devono essere indicate le misure di prevenzione e protezione attuate. Certo tra queste anche la formazione, ma chi lo dice che devo predisporre un PIANO ANNUALE? Ha ragione attiliomacchi quando dice che spesso chi parla non ha mai fatto l'RSPP!!! Ma ancora peggio è quando persone "competenti ed esperte" in materia si inventano fuorvianti obblighi inesistenti.
Rispondi Autore: master formazione sicurezza - likes: 0
17/01/2014 (16:08:46)
0. prima di parlare conto fino al 10;

1. la nota informativa è una nota ma richiama direttamente la legge che non è facoltativa;

2.tolga pure piano, ma programma resta: il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
azioni da fare: all’interno della programmazione(/piano) della formazione dovranno essere elencate tutte le tipologie di corsi di formazione che l’azienda ha in programma di realizzare, con l’indicazione dei tempi di attuazione, e in particolare per quelle mansioni sopra elencate che sottopongono i lavoratori a rischi specifici;


3. l'ASL di Bergamo sanziona se mancano i programmi delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; sanziona se manca il programma di formazione;

4. questo perchè l'art. 28 è sanzionabile ed è una previsione normativa richiesta al datore di lavoro e non all'RSPP;

5. può l'ASL sanzionare per questo il datore di lavoro?

buona serata
Rispondi Autore: harleysta - likes: 0
17/01/2014 (16:36:31)
...in fondo tutti dobbiamo vivere e teniamo famiglia...
Rispondi Autore: Giuliano Palotto - likes: 0
17/01/2014 (16:39:00)
La "norma" tanto blasonata (e che tanto lavoro ha prodotto e continua a produrre per tecnici della prevenzione, pseudo tecnici della prevenzione e tutti quelli che fanno finta di fregiarsi di questo appellativo che dovrebbe nascondere reali competenze) è incentrata su un unico cardine: "la tutela della sicurezza e della salute di chi lavora". La responsabilità di questa tutela ricade in capo a quella persona che la norma stessa identifica come "Datore di Lavoro" il quale (cito letteralmente parte dell'art. 37 comma 1): "... assicura a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata ..."
Premesso ciò mi sembrerebbe che i commenti siano incentrati più sulla logica del "tirare a salvarsi" e del "pararsi il fondoschiena" più che del migliorare le condizioni di lavoro agendo, tra l'altro, sul miglioramento delle competenze del capitale umano aziendale; compito arduo ed in salita del quale l'avv. Dubini ha fornito una soluzione, non certo l'unica ma una di certo.
Chi lavora in questo settore dovrebbe incentrare i propri sforzi nel produrre soluzioni e lasciare da parte lagnanze sterili e "pressapochiste".
Credo che, vivendo in una democrazia, a chiunque debba essere concesso il diritto di replicare proponendo soluzioni alternative.
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
17/01/2014 (23:18:19)
Art 18 obblighi del DdL e del dirigente
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Art 25 obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche…………… all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Vogliamo parlarne per le aziende di piccole medie dimensioni?

Art 28 oggetto della valutazione dei rischi
2…
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

E la formazione è di sicuro una misura di prevenzione.

Art 33 compiti di SPP
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;


Art 35 Riunione periodica.
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

E’ prevista obbligatoriamente solo per chi ha più di 15 lavoratori!!!

Più tutte le indicazioni presenti negli articoli dei titoli specifici…

Qui nessuno sta dicendo che non va fatta la programmazione della formazione, nessuno si sta parando le terga come qualcuno vuole far credere.
Qui si dice che per la stragrande maggioranza delle imprese italiane che sono sotto i 15 lavoratori non c’è un obbligo di fare un piano della formazione “annuale”, che è riferibile solo all’art 35, c’è invece l’obbligo di aggiornarla ad ogni minima variazione del sistema. Qui si dice solo che un conto è dare indicazioni per aziende con capacità di gestione culturalmente acquisita (e sono pochissime e sempre sopra le 15 unità!) ed un altro è andare a fare il porta a porta nelle piccole realtà, che continuo a ripeterlo rappresentano la percentuale maggiore dei lavoratori del nostro paese.
Qui si dice che è facile parlare quando i destinatari sono attenti o quando ci si appoggia alle associazioni di categoria.
Ma non si dice che queste stesse associazioni, sempre presenti sui tavoli di lavoro, poi nella realtà non sono in grado di intervenire direttamente con i loro associati, tanto gli attestati non si negano a nessuno.
Qui non si dice che associazioni che si interessano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro inviano al ministero lettera di “lagnanza” in cui riferiscono che la formazione è fatta in modo elusivo ed evasivo e poi sono state prese con le mani nel sacco pochi mesi prima!
Qui non si dice che la formazione va fatta in reparto, perché i pregiati componenti della CSR non l’hanno scritto,
Qui non si dice che la formazione finisce dove inizia l’addestramento dopo che si è sovrapposta con esso per un lasso di tempo sufficiente per verificare l’apprendimento, i comportamenti e i risultati.
Qui non si sta criticando il contenuto dell’articolo, a conoscenza di qualunque scarso formatore (attenzione a chiamarsi formatori che poi arriva qualcuno a sottolineare “ma ce li hai i requisiti definiti dalla CSR?” E chi non li ha, c’è spazio per tutti, anche per i preposti, giustamente, che se sono tali ne sanno di più di qualunque pseudoprofessionista che bazzica in giro) almeno a livello teorico (nulla di nuovo), qui ho solo rilevato che almeno le aziende con meno di 15 lavoratori fanno, sì, il programma di formazione, ma non hanno nessun obbligo di integrarlo annualmente soprattutto se non c’è nulla da integrare.
SGS e miglioramento continuo, cosa significa? C’è un punto in cui il limite del miglioramento tende a 0. Basta rispettare il programma fatto anni prima (se non sono nel frattempo stati introdotti altre situazioni che necessitano di formazione o altro), basta fare le verifiche degli impianti, la manutenzione programmata, le misurazioni, gli aggiornamenti,… Ammesso e non concesso che i datori di lavoro, ed in questo caso anche delle imprese più grandi, quelle iscritte alle associazioni pregiate che fanno seminari, formazione, corsi professionalizzanti e chi più ne ha più ne metta, abbiano rispettato l’art 2087 del codice civile!
In questi qualificati spazi del web è difficile trovare voci fuori dal coro, ma è risaputo le mandrie amano pascolare in gruppo!
“Lagnanze sterili e pressappochiste” leggo (Sig. Giuliano Palotto).
1) Nel 2011 inviaii ad un responsabile (alto dirigente) del MLPS una proposta per gestire i cantieri con risoluzione grafica (pubblicata pure ed in più puntate), ho ancora la mail di risposta, oltre che averlo visto di persona in un incontro tecnico dalle mie parti, ma ancora là sta. Forse a breve, dopo il solito ritardo, usciranno le indicazioni per PSC semplificati e pare contengano approcci grafici, resto in attesa con forti dubbi sui contenuti (non vorrei fosse un'altra procedura standardizzata per i cantieri che detterà legge ed abbasserà il livello di sicurezza generale).
2) Nel febbraio/marzo 2013 con gruppo di altri “professionisti” abbiamo messo in piedi con l’università di Varese un corso di 60 ore per tentare di qualificare la figura del responsabile dei lavori nei cantieri edili. Lo sta/stava organizzando anche la regione lombardia, ma chissà forse si è arenato in qualche commissione…
Quindi le “lagnanze sterile e pressappochiste” le rimando al mittente, ovviamente attendo di conoscere le sue soluzioni che sono certo non mancheranno a tardare.
Nota di servizio: Angelini, “ti” ho cercato in rete ma non ti ho trovato, se ne hai voglia cercami non dovrebbe essere difficile trovarmi, magari ne parliamo, visto che le voci discordanti pare siano le nostre.
Rispondi Autore: Alex Bombay - likes: 0
18/01/2014 (09:28:21)
..... sembra che nessuno ne tenga conto !
Rispondi Autore: gianluca angelini - likes: 0
21/01/2014 (06:50:38)
Non si tratta nè di lagnanze sterili, nè di tirare a campare, nè di pararsi bensì l'esatto contrario e cioè applicare le norme per quello che sono e per quello che dicono senza inventarsi ulteriori obblighi e responsabilità che non esistono. Perchè il risultato caro Sig. Palotto è che oggi gli RSPP, ad esempio, vengono sistematicamente condannati per responsabilità che sono solo del daore di lavoro. Evidentemente in questa materia la confusione giova agli incapaci e agli incompetenti che così possono più facilmente ... tirare a campare!!!
Rispondi Autore: gianluca angelini - likes: 0
21/01/2014 (07:01:28)
0. A volta non basta,
1. Appunto la nota rimane facoltativa e non vincolante quindi senza alcun valore precettivo.
2. Tolgo anche ANNUALE e rimane programma: verbale riunione periodica di sicurezza ex art. 35, formazione/informazne/addestramento: "le parti convengono per l'anno 2014 di effettuare la forazione specifica per tutti gli addetti alla saldatura e di aggiornare i corsi antincendio". E' un programma di formazione o no? Ho adempiuto alla norma di legge senza essermi inventato nulla che non esiste. Qualcuno provi a contestarmelo e a sanzionarmi.
3. ... abbiamo scoperto anora una volta l'acqua calda ... è brava l'ASL di Bergamo ... perchè le altre ASL non lo fanno forse? Ma una cosa è l'assenza di un programma di formazione un'altra è affermare che la norma impone l'adozione di un PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE. E se la formazione la faccio ogni due anni, un PIANO BIENNALE DI FORMAZIONE è sanzionabile?
4. e 5. ?
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
30/01/2014 (16:29:43)
Mi pare evidente che debba essere fatta una netta distinzione tra cosa chiede la legge (intesa come minimo da soddisfare per la legittimità dell'esercizio imprenditoriale) e ciò che si possa fare per la gestione dell'attività formativa.

Chi conosce i sistemi di gestione sicurezza e salute, sa bene che questi impongono una pianificazione, programmazione, erogazione e valutazione dell'efficacia della formazione (p 4.4.2 della BS OHSAS 18001:2007) ma sa anche che questi sono sistemi ad adesione volontaria e non certo cogenti.

Pertanto, come datore di lavoro di un'azienda ho due scelte davanti: una obbligata ed un'altra volontaria.
Nulla mi vieta, però, di utilizzare gli strumenti tipici della scelta volontaria per soddisfare i requisiti correlati alla scelta cogente.
D'altra parte, nulla mi impone di adottare i requisiti tipici della scelta volontaria per soddisfare i requisiti cogenti.
Questo è quello che deve essere ben chiaro.
Altrimenti, a furia di ripetere le stesse cose, si finisce per credere che queste siano la "norma".

Detto questo, come già evidenziato da altri colleghi, l'ISTAT di dice che il 98,4% delle imprese italiane, ha meno di 10 dipendenti.
La cultura e l'approccio che ne consegue, quando si va a parlare di sicurezza e tutela della salute, è quella già evidenziata da Attilio Macchi e Gianluca Angelini.
Con questo tipo di aziende, nel particolare contesto industriale italiano e nella attuale situazione socio-economica, è già un grande risultato quando questi datori di lavoro, mandano i propri dipendenti a quei corsi che vengono spacciati per "corsi di formazione" anche grazie ai due recenti Accordi SR.

Ora, chi ha un minimo di competenza nell'ambito dei processi formativi, sa bene che quello che viene chiamato "corso di formazione alla sicurezza" altro non è che un semplice momento informativo dove viene presentato, più o meno in modo comprensibile, il panorama dei rischi e delle generiche misure di prevenzione e protezione da adottare in un'azienda.

La formazione alla sicurezza è tutt'altra cosa visto che dovremmo parlare di un processo tendente a far crescere l’individuo attraverso un cambiamento che opera a tre livelli:

- 1° LIVELLO - CONOSCENZE
Modifica della struttura conoscitiva delle nozioni possedute da ogni singolo individuo.

- 2° LIVELLO - CAPACITA’
Attivazione, miglioramento e sviluppo delle capacità di agire dell'individuo

-3° LIVELLO - COMPORTAMENTI
Creazione, nell’individuo, di atteggiamenti favorevoli agli obiettivi del processo formativo

Quindi, la vera formazione deve intervenire sulle variabili “individuo” e “gruppo”, al fine di influenzarne il comportamento organizzativo attraverso la modifica:
- delle conoscenze e delle informazioni sui rischi dell’ambiente fisico e sociale (sapere);
- dell’esperienza e delle abilità nello svolgere le proprie mansioni in modo sicuro e nel rispondere in modo adeguato alle variazioni delle condizioni di rischio (saper fare);
- dei principi, dei valori e degli atteggiamenti nei confronti della sicurezza in modo da favorire il cambiamento dei comportamenti (saper essere).

Detto questo (e se qualcuno non è convinto si vada a leggere qualche testo sull'argomento), potremmo pure parlare di Piani, Programmi, ecc., ma ciò tutto è meno che vera e propria Formazione.

Allora, il vero problema è quello di rivedere profondamente l'approccio che spacciamo per formativo e concentrarsi su interventi che mirino al cambiamento progressivo del “modo di essere” degli individui nei confronti della sicurezza e tutela della salute.
E' necessario far sì che ciascun individuo percepisca il problema del cambiamento come un suo problema personale.
Questo perchè, un individuo muta i propri atteggiamenti e, poi, i comportamenti, solo se percepisce nuove situazioni e nuovi principi e valori di riferimento.

E quelli che mancano oggi sono proprio gli specifici principi ed i valori di riferimento.
Ed è da qui dobbiamo ripartire.
Rispondi Autore: GIANLUCA aNGELINI - likes: 0
03/02/2014 (17:07:57)
Concordo assolutamente con quanto detto da Carmelo, ha centrato come meglio non poteva il problema. E' inutile che ci andiamo ad inventare obblighi che la norma non prevede e poi la formazione che l'attuale normativa (compresi proprio i due accordi stato regioni)costringe a fare in realtà andrebbe inquadrata come informazione (che è cosa ben diversa). Io nel mio piccolo quando faccio formazione ai lavoratori parto proprio dal concetto dell'atteggiamento e comportamento umano e sviluppo tutto il corso intorno a questo aspetto declinando ovviamente gli argomenti da trattare. Perchè se non cambiamo il modo di approcciare la sicurezza sul lavoro grossi passi avanti non ne facciamo. Grazie Carmelo per il tuo contributo.

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