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Istituito il registro per la raccolta e il trasporto di rifiuti metallici

Istituito il registro per la raccolta e il trasporto di rifiuti metallici

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

22/07/2021

In vigore dal 1° settembre 2021 la Legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2020 che prevede il registro che abilita alla raccolta ed al trasporto di rifiuti metallici destinati a specifiche attività di recupero.

Pubblichiamo una prima analisi delle disposizioni previste dalla Delibera n.4/2021 del Comitato Nazionale dell’ Albo Gestori Ambientali. Occorre comunque evidenziare che tale disposizione risulta essere, di fatto, un doppione di disposizioni già esistenti e che introduce semplificazioni limitate alla non necessità dell’attestazione delle caratteristiche dei veicoli (perizia giurata) e alla nomina, fino alla definizione delle caratteristiche, del legale rappresentante quale responsabile tecnico.

 

Soggetti interessati

Possono iscriversi al registro, a nostro parere come possibilità volontaria e non come obbligo, imprese italiane ed estere sia già iscritte all’Albo in altre categorie, sia precedentemente non iscritte. La volontarietà a nostro avviso è da leggere nel senso che il soggetto interessato, se già iscritto all’Albo può scegliere, a parte le iscrizioni d’ufficio, se iscriversi o meno anche al registro, mentre se non iscritto in precedenza all’ Albo può scegliere se avvalersi di questa procedura semplificata oppure iscriversi nelle consuete categorie d’iscrizione.

 


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Rifiuti e destinazioni

L’iscrizione al registro permette il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi destinati esclusivamente alle attività di recupero R4, R11, R12 ed R13:

- 02 01 10 rifiuti metallici

- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

- 12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

- 12 01 99 rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1, DM 5 febbraio 1998)

- 15 01 04 imballaggi metallici

- 16 01 17 metalli ferrosi

- 16 01 18 metalli non ferrosi

- 17 04 01 rame, bronzo e ottone

- 17 04 02 alluminio

- 17 04 03 piombo

- 17 04 04 zinco

- 17 04 05 ferro e acciaio

- 17 04 06 stagno

- 17 04 07 metalli misti

- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

- 19 12 02 metalli ferrosi

- 19 12 03 metalli non ferrosi

 

Requisiti

Analogamente all’iscrizione nelle altre categorie dell’Albo, le imprese devono essere in regole con le norme sull’autotrasporto, essere iscritte al registro imprese o al REA, dimostrare la disponibilità dei veicoli che si intendono utilizzare (dichiarazione riportata nel modulo d’iscrizione) e la seguente dotazione minima di veicoli e personale:

 

 

classe F

Classe E

Classe D

Classe C

Classe B

Classe A

Portata utile complessiva
 dei veicoli (t)

1

2

8

30

100

160

Personale addetto

1

1

1

3

9

16

 

Fino alla definizione dei requisiti necessari, l’incarico di responsabile tecnico è ricoperto dal legale rappresentante dell’impresa.

 

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione è sempre suddivisa in classi, in base alle quantità annue massime trasportabili. Le classi sono le medesime delle altre categorie per il trasporto di rifiuti. Se un’impresa è già iscritta all’Albo, l’iscrizione al registro avverrà nella medesima classe: in questo caso però i quantitativi complessivi trasportabili non si sommano, ma le quantità massime annue trasportabili rimangono le stesse e l’impresa avrà la facoltà di scegliere di quale iscrizione avvalersi per ogni trasporto (es: impresa iscritta in cat.4F, la quantità annua complessivamente trasportabile rimane di 3.000 t ma l’impresa può scegliere, ad esempio, di trasportarne 2.000 con l’iscrizione nella cat.4 e 1.000 con l’iscrizione al registro).

 

Le imprese già iscritte in forma ordinaria all’Albo (cat.4, 5 e 6) sono iscritte d’ufficio anche al registro. Per le imprese iscritte nella cat.6 – trasporti transfrontalieri, l’iscrizione d’ufficio è limitata al solo trasporto transfrontaliero.

Per le imprese iscritte in forma semplificata (cat.2bis, 2ter e 4bis) siamo in attesa di chiarimenti.

In allegato alla delibera è riportato il modello d’iscrizione, che dovrà comunque sempre essere presentato tramite lo sportello telematico dell’Albo.

 

Diritto annuale

Per il mantenimento dell’iscrizione è prevista la corresponsione di un diritto annuale con un importo compreso tra 150 euro (classe F) e 1.800 euro (classe A). Le imprese iscritte d’ufficio non devono versare tale contributo.

 

Validità iscrizione

L’iscrizione ha una validità di 5 anni.

 

Interpreta® 


Delibera Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n.4 del 3/6/2021


 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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