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Definiti i criteri end of waste per carta e cartone

Definiti i criteri end of waste per carta e cartone

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

20/05/2021

Le indicazioni del Decreto n. 188 del 22 settembre 2020 che definisce i criteri end of waste per carta e cartone.

Il Ministero dell'Ambiente ha definito i criteri "end of waste" per la cessazione della qualifica di rifiuto per carta e cartone.

Questi criteri, in vigore dal 24 febbraio 2021, dovranno essere rispettati gli impianti che effettuano il recupero di carta e cartone, denominati "produttori di carta e cartone recuperati".

Questi soggetti dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento entro il 23 agosto 2021.

 

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Definiti i criteri end of waste per carta e cartone

Questi criteri, in vigore dal 24 febbraio 2021, dovranno essere rispettati dagli impianti che effettuano il recupero di carta e cartone, denominati "produttori di carta e cartone recuperati".

Tipologie di rifiuti ammessi: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali:

 a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
 b) 15 01 05 imballaggi compositi;
 c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
 d) 20 01 01 carta e cartone;
 e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
 f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.


Modalità di trattamento dei rifiuti: le operazioni di recupero devono essere conformi alla norma UNI EN 643.


Caratteristiche e possibili utilizzi dei materiali recuperati: i materiali trattati cessano di essere rifiuti se conformi alle caratteristiche riportate nell’allegato 1. Tale conformità è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 3), che dev’essere rilasciata per ogni lotto di materiale (pari ad una quantità massima di 5.000 tonnellate prodotte in un periodo massimo di 6 mesi ed in condizioni operative uniformi). La dichiarazione dev’essere inviata all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione al trattamento dei rifiuti o che ha ricevuto la comunicazione per attività operanti in forma semplificata, ed all’ARPA territorialmente competente. La dichiarazione dev’essere conservata, eventualmente in formato elettronico, presso la sede dell’impianto. Un campione di ogni lotto dev’essere conservato per un anno dalla sua produzione.

Questi materiali possono essere utilizzati nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

 
Sistemi di gestione: i soggetti che effettuano il recupero di tali rifiuti devono implementare un sistema gestione qualità conforme a ISO 9001 ed ottenerne la relativa certificazione.


Adeguamento: questi soggetti dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento entro il 23 agosto 2021, tramite presentazione di un aggiornamento della comunicazione (indicando la tipologia di cui all’allegato 1 del DM 5/2/1998 e la quantità massima di rifiuti trattati ai sensi dell’allegato 4 dello stesso DM) / autorizzazione. Fino a tale data, il rispetto dei requisiti dei materiali dev’essere dichiarato tramite la dichiarazione di conformità.

Criteri End of Waste carta e cartone: consorzio Comieco - chiarimenti

In merito all'applicazione del D.M. 188/2020 riportiamo una circolare del Consorzio Comieco.

 

In particolare segnaliamo la seguente procedura:

  • fintanto che l’impianto non ha modificato il proprio processo produttivo continuerà a produrre secondo le procedure già autorizzate e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di “materia prima seconda costituita da carta e cartone conforme alle norme di cui al d.m. 5 febbraio 1998”;
  • successivamente alla richiesta di aggiornamento della propria autorizzazione (che comunque deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 agosto 2021) potrà cominciare a produrre secondo i nuovi criteri indicati dall’articolo 3 e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di “carta recuperata ai sensi del d.m. 188/2020”, redigendo una dichiarazione di conformità per ogni lotto;
  • decorsi 180 giorni ed in assenza di una domanda di aggiornamento l’impresa non avrà titolo per garantire la cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone trattati e dovrà gestirli come un rifiuto a tutti gli effetti.

 

 

Interpreta® 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Decreto 22 settembre 2020, n. 188 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: VINCENZO MINELLI - likes: 0
31/08/2021 (12:58:01)
Cerco un corso di formazione sul DM 188/EW

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