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L'approfondimento. ''Agenti chimici pericolosi: incidenti ed emergenze - Misure specifiche di protezione''

A cura di Rolando Dubini. ''Misure specifiche di protezione. Il piano di emergenza. Comportamenti da tenere in caso di incidente o contaminazione con sostanze chimiche.''

Incidenti ed emergenze: misure specifiche di protezione
Ai sensi degli artt. 4 c. 5, 12 e 13 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 tra le misure necessarie di tutela che il datore di lavoro deve adottare assumono particolare rilievo le misure generali di tutela indicate in modo gerarchicamente ordinato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 626/94.

Tali misure, per quanto attiene la prevenzione incendi, prescrivono l'obbligo generale di valutare i rischi lavorativi (e quindi anche di incendio), di perseguire la massima sicurezza tecnologicamente e organizzativamente fattibile, di ridurre i rischi alla fonte e di sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è (o lo è meno), di dare priorità alle misure di sicurezza collettiva su quelle individuali, di informare-formare-consultare-far partecipare -istruire i lavoratori, di adottare le necessarie 'misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato', di usare segnali di avvertimento e di sicurezza.

Inoltre, ed è un adempimento di grande importanza, il datore di lavoro 'designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza' (art. 4 c. 5 D. Lgs. n. 626/94).

L'art. 72-septies del D. Lgs. n. 626/94 prevede, per le tutte le aziende (classe A) che non rientrano nella classe (B) di rischio moderato, specifiche Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze: 'ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi'.

Quindi riemerge il tema dell'obbligo ineludibile di individuare specifiche ed 'adeguate' procedure aziendali di intervento.
Tali misure 'comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso' (art. 72-septies c. 1 del D. Lgs. n. 626/94), nonché l'adozione delle. 'misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza' (art. 72-septies c. 4 del D. Lgs. n. 626/94).

Dunque, anche dal punto di vista contenutistico la norma ci fornisce da subito elementi fissi e obbligatori di tali procedure, la definizione della periodicità delle esercitazioni di sicurezza e l'indicazione dei mezzi di soccorso messi a disposizione dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi.
Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro:
1) 'adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso';
2) 'ne informa i lavoratori';
3) e 'adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima' (art. 72-septies c. 2 del D. Lgs. n. 626/94).

La procedura deve sempre prevedere l'obbligo fondamentale di legge secondo il quale 'nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata' (art. 72-septies c. 6 del D. Lgs. n. 626/94).
Per le situazioni di emergenza, 'ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala' (art. 72-septies c. 3 del D. Lgs. n. 626/94).

Per situazione di emergenza si intende una qualsiasi situazione anomala causata da un pericolo reale o potenziale, nell'ambito della quale vengono a mancare parzialmente o totalmente le abituali condizioni di sicurezza.
Le cause possono avere origine all'interno o all'esterno dello stabilimento e precisamente :
- Cause interne (che qui interessano) connesse ai rischi propri dell'attività
--incendio o pericolo d'incendio .
--esplosione o pericolo di esplosione .
--spandimenti di sostanze infiammabili e/o corrosive
--sversamenti di sostanze inquinanti nelle fognature .

Il piano di emergenza
Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 approfondisce in modo più analitico le prescrizioni già contenute nella Circolare prot. n. P1564/4146 del 29/08/1995 del Ministero dell'Interno.
L'art. 5 e l'allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio punto 8.1 – Generalità del D.M. 10 marzo 1988 prevede l'obbligo di predisporre e tenere aggiornato il piano di emergenza.

In sintesi, le principali misure da adottare sono:
a) predisporre vie di esodo sicure, chiaramente segnalate e libere da ogni ostacolo;
b) assicurare la stabilità dell'edificio in caso di incendio, almeno per il tempo necessario per evacuare le persone presenti e consentire l'intervento dei soccorritori;
c) prevedere un'adeguata compartimentazione degli ambienti di lavoro in relazione ai fattori di rischio;
d) limitare la presenza o l'uso di sostanze altamente infiammabili;
e) realizzare a regola d'arte gli impianti tecnici, curandone la periodica manutenzione;
f) installare apparecchiature di lavoro tecnologicamente sicure;
g) installare ed assicurare la funzionalità' di adeguati sistemi di rivelazione ed allarme in caso di incendio;
h) installare ed assicurare il funzionamento di apparecchiature ed impianti di spegnimento;
i) affiggere negli ambienti di lavoro le istruzioni e la segnaletica di sicurezza ai fini antincendio;
l) predisporre un piano sulle procedure da adottare in caso di incendio, verificandone periodicamente la sua attuazione;
m) assicurare una corretta tenuta degli ambienti di lavoro, attraverso un costante controllo degli stessi al fine di prevenire l'insorgenza di incendi;
n) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale sui rischi di incendi, sulle misure predisposte per prevenirli e sulle procedure da attuare in caso di insorgenza di incendi.

L'art. 4 comma 5 lettere h) e q) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626,conformemente alle prescrizioni degli articoli 33 e 34 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, prevede che il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e le misure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, ovvero il piano d'emergenza.

L'insieme di tali misure costituisce il cosiddetto piano di emergenza.
Il piano deve contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;
b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco o dell'ambulanza e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le specifiche misure per assistere le persone disabili ;
e) l'identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

In relazione alle emergenze e agli incidenti derivanti dai agenti chimici pericolosi, 'le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998)', con la particolarità che 'nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo' (art. 72-septies c. 5 del D. Lgs. n. 626/94).

Comportamenti da tenere in caso di incidente o contaminazione con sostanze chimiche
1. Prodigare le prime cure, se necessario, nell'ambito delle proprie competenze e capacità.
2. Sostituire i mezzi di protezione contaminati.
3. Decontaminare la cute eventualmente esposta con acqua corrente, docce, lavaggi oculari, antidoti, neutralizzanti, ecc..., a seconda della sostanza, affidando l'operazione ad un esperto.
4. Non disperdere le sostanze contaminanti nell'ambiente.
5. Allontanare le persone non indispensabili.
6. Rimuovere la contaminazione dalle superfici con appositi materiali assorbenti indossando guanti compatibili con la sostanza chimica in questione.
7. Avvisare immediatamente la squadra d'emergenza, il servizio di prevenzione e protezione per qualunque situazione anomala rilevante per la sicurezza.

A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
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