Corso di formazione Rischio Alto 16 ore

Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 14/02/2018 da Costanza Bacci. Messaggi postati: 4.

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AutoreMessaggio
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Costanza Bacci
(scosky12)

Voto utente:
2,0 

Buongiorno,
desideravo sapere se il corso " Formazione di ingresso 16 ore prima" ha la stessa validità del corso "Formazione e Informazione Lavoratori Rischio Alto 16 ore", in quanto i contenuti non sono propriamente gli stessi.
Grazie

Postato il 14/02/2018 alle 11:26

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V_ gmb
(V-gmb)

Voto utente:
4,5 

In risposta al messaggio di Costanza Bacci:
Buongiorno,
desideravo sapere se il corso " Formazione di ingresso 16 ore prima" ha la stessa validità del corso "Formazione e Informazione Lavoratori Rischio Alto 16 ore", in quanto i contenuti non sono propriamente gli stessi.
Grazie
Armonizzazione con artt. 87 e 110 Ccnl comparto edile con il Testo Unico Sicurezza:
"Le parti concordano che le 16 ore di formazione in pre-assunzione previste nell’allegato 21 del verbale di accordo devono ricomprendere le ore di formazione di cui agli artt.87 e 110 del contratto collettivo, collegate al primo ingresso nel settore.
Tale previsione è inoltre in linea con quanto previsto dall’art.37 del T.U. sulla sicurezza nel senso che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e, fatti salvi eventuali adattamenti che potrebbero derivare dalla nuove statuizioni in materia da parte della Conferenza Stato – Regioni, cosi come previsto dal comma 2 del medesimo articolo."

L’art. 87 del vigente CCNL prevede che gli obblighi di formazione con riferimento all’art. 22 D.lgs 626/94 (da intendersi oggi con riferimento all’art. 37 del D.lgs 81/08) vengano assolti on la frequenza ad un corso di 8 ore “in occasione:

– del primo ingresso nel settore,

– del cambiamento di mansioni,

– dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi”.

Il testo dei “Chiarimenti tra le parti sociali” sopra riportato chiarisce in modo definitivo che la frequenza al corso di “16 ore” ricomprende le otto ore di formazione di cui agli artt. 110 87, “collegate al primo ingresso nel settore”. Ciò significa che la frequenza al corso di 16 ore permette di adempiere gli obblighi di formazione previsti al momento del “primo ingresso nel settore ovvero – art 37 D.lgs 81/08 – “in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”, ma NON anche gli obblighi di formazione previsti ai successivi due trattini (cambiamento di mansioni, introduzione di nuove..) per i quali resta in vigore la previsione contrattuale dell’art. 87 (8 ore di formazione in orario di lavoro, che possono essere svolte dall’impresa o dalla scuola edile).

Postato il 15/02/2018 alle 11:11

Salve a tutti,
sono un lavoratore italiano con contratto distaccato Italia ed India.
La mia sede di lavoro e' in India e mi e' stato detto che devo obbligatoriamente fare il corso sulla sicurezza del lavoro come dirigente essendo il responsabile del plant qui in India. In realta' io non figuro come dirigente nel mio contratto Italiano.
Devo veramente fare questo corso obbligatoriamente?
Grazie per i vostri feedback

Saluti

Massimiliano

Postato il 20/06/2018 alle 11:05

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di Massimiliano Pasini:
Salve a tutti,
sono un lavoratore italiano con contratto distaccato Italia ed India.
La mia sede di lavoro e' in India e mi e' stato detto che devo obbligatoriamente fare il corso sulla sicurezza del lavoro come dirigente essendo il responsabile del plant qui in India. In realta' io non figuro come dirigente nel mio contratto Italiano.
Devo veramente fare questo corso obbligatoriamente?
Grazie per i vostri feedback

Saluti

Massimiliano
articolo 2 comma 1 lettera d)
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

e)
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Ora la sostanziale differenza è che il dirigente ha pure un potere di spesa, mentre il preposto no ma ha più potere di iniziativa nei limiti a lui concessi.

poco importa il tipo di contratto. ma se lei nella sede-cantiere-stabilimento indiano può decidere se cambiare fornitore, se utilizzare più o meno personale per ogni singola commessa, pianifica interventi ecc, beh è un dirigente di fatto epr quanto riguarda la sicurezza.

se invece è un caporeparto allora è un preposto, ma ciò significa che per la sede indiana lei dovrà sempre fare capo a qualcuno in loco al di sopra di lei.

questo ad ordine indicativo di approccio alla valutazione del suo ruolo aziendale.

Postato il 20/06/2018 alle 12:58


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