Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La prevenzione delle cadute dall'alto: ponteggi, ancoraggi e DPI

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

05/05/2010

Un documento si occupa della prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota con particolare riguardo alle opere provvisionali. La normativa, le cause delle cadute dall’alto, i ponteggi e gli ancoraggi.

google_ad_client

Il 12 marzo 2010 si è tenuto a Taranto il convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.”, un convegno organizzato dall’ISPESL in collaborazione con il CPT di Taranto interamente dedicato al settore delle costruzioni.

Il convegno, di cui abbiamo già presentato gli atti, si proponeva di fare il punto della situazione in merito ai principali obblighi del committente e dei datori di lavoro in relazione ai cantieri temporanei e mobili e alla attrezzature di lavoro con attenzione alle novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009.




Con riferimento ai molti articoli da noi pubblicati sui rischi dei lavori in quota, abbiamo deciso di soffermarci su uno degli interventi del convegno: “La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota con particolare riguardo alle opere provvisionali”, a cura  dell’Ing. F. Di Francesco, Responsabile del Servizio Ispezione della DPL di Taranto.
 
L’autore riporta le principali violazioni che espongono al rischio di caduta nel vuoto:  
- “aperture non protette nel suolo e nelle pareti;  
- scale fisse e portatili;  
- mancato utilizzo/uso improprio di cinture di sicurezza;  
- lavori ad altezza superiore a 2 m senza protezione;  
- mancanza di parapetti;  
- mancanza di ponteggi durante la costruzione di strutture in cemento armato;  
- andatoie e passerelle senza protezioni laterali;  
- assenza di Pi.M.U.S./progetto/disegno;  
- inidoneità di ponteggi ed opere provvisionali;  
- ponti su cavalletti non idonei;  
- ancoraggi non idonei;  
- montaggio e smontaggio del ponteggio secondo procedure non adeguate”.

Riguardo poi alla sospensione della attività lavorativa (art. 14 D. Lgs. 81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/2009) l’autore ricorda che al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni:
- se riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In attesa di tale decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I:
- “mancata elaborazione DVR;
- mancata elaborazione piano di emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata nomina RSPP e mancata costituzione Servizio di Prevenzione e Protezione;
- mancata elaborazione P.O.S.
- rischio di caduta dall’alto per mancanza di impiego di cintura di sicurezza e mancanza di parapetti;
- rischio di seppellimento;
- rischio elettrico (lavori in prossimità di linee elettriche, presenza di conduttori nudi, mancanza di protezione da contatti diretti ed indiretti (impianto di messa a terra, interruttori magnetotermici e differenziali) – allegato IX;
- rischio amianto”.

Riguardo al rischio di caduta dall’alto l’intervento sottolinea alcuni importanti articoli del Decreto legislativo 81/2008:

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
(…)
Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’ ALLEGATO XIX.
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 

L’autore ricorda inoltre che “in assenza (per necessità) di opere provvisionali di protezione collettiva (esempio ponteggi), si devono impiegare dispositivi di ancoraggio rispondenti alle norme UNI EN 795/2002 a cui agganciare i DPI (imbracature, ecc.)”.

Dopo aver ricordato le principali opere provvisionali in edilizia, l’autore si sofferma poi sui ponteggi, anche con approfondimenti e immagini esplicative che vi invitiamo a visionare nel documento originale.
In particolare quando l’esecuzione dei lavori prevede l’impiego di ponteggi “la normativa stabilisce a carico del datore di lavoro tre obblighi fondamentali:
- il rispetto della normativa già in vigore sui ponteggi, che viene ribadita, in particolare per tutto quanto disposto in materia dal DPR 164/56;
- la redazione, in funzione della complessità del ponteggio e a mezzo di persona competente, di un piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS),
- la formazione obbligatoria e specifica del personale che sarà addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio”. 
Il documento indica poi che gli “ancoraggi sono i vincoli del ponteggio che hanno la funzione di mantenerlo verticale trasmettendo, alla parete o alla struttura a cui è fissato, le spinte orizzontali derivanti, ad esempio da effetti di ribaltamento per non corretto montaggio o cedimento del terreno o della struttura o dall’azione del vento”. E gli ancoraggi autorizzati dal Ministero del Lavoro sono di quattro tipi, ma quelli maggiormente impiegati sono di due tipi:
ancoraggi a cravatta e ancoraggi a tassello ad espansione.

L’intervento si conclude con alcune indicazioni relative agli ancoraggi idonei, agli elementi      assorbitori di energia (sistemi di arresto della caduta dall’alto in sicurezza per evitare urti violenti alla colonna vertebrale), al dispositivo di arresto della caduta di tipo retrattile (sistema anticaduta autobloccante e con ritorno automatico del cordino) e al cordino (fune di fibra utilizzato per il collegamento tra l’imbracatura e il punto di ancoraggio).


La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota con particolare riguardo alle opere provvisionali”, a cura  dell’Ing. F. Di Francesco, Responsabile del Servizio Ispezione della DPL di Taranto, intervento dal convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.” (formato PDF, 841 kB).


Tiziano Menduto
 
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!