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Trasporto pubblico: linee guida per contenere la diffusione del COVID-19

Trasporto pubblico: linee guida per contenere la diffusione del COVID-19
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

28/09/2020

Un allegato del DPCM 7 agosto 2020 modificato dal DPCM 7 settembre riporta linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.

Roma, 28 Set – È evidente che in relazione all’emergenza COVID-19 e alla necessità di prevenire il contagio del virus SARS-CoV-2 siano necessarie, anche nell’ambito dei trasporti pubblici, specifiche linee guida che stabiliscano le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti. Linee guida che tengano conto che lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico è “indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private”.

 

A fornire queste linee guida è un allegato (allegato 15) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come modificato dal DPCM 7 settembre 2020, dal titolo “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”.

 

Ci siamo già soffermati nei giorni scorsi, in relazione alle novità introdotte dal DPCM del 7 settembre 2020, sia su quanto indicato dall’allegato 16 relativo al trasporto scolastico, sia su alcune novità dell’allegato 15 sulle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolare, lagunare, costiero e ferroviario.

 

Sempre con riferimento alle linee guida in materia di trasporto pubblico, ci soffermiamo oggi, invece, sui seguenti argomenti:


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Le misure di sistema: orari, responsabilità e informazione

Innanzitutto nelle linee guida si ricorda che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano “non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali ‘misure di sistema’” e si richiamano le principali misure, “fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi”.

 

Riguardo alle misure "di sistema" si indica, ad esempio, che “l'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini”. Ed è importante anche “la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado”. È poi raccomandata, quando possibile, “l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e bike, ecc.)”.

 

In ogni caso la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico “rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio”.

E si indica che una “chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto”.

 

Si richiamano infine le disposizioni di cui all’articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, “con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in deroga all’articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi ci cui all’articolo 82, comma 5, lettera b, del medesimo codice, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le procedure di semplificazione per l’affidamento dei servizi”. In questo senso l’aumento delle corse dei “mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, è fortemente auspicabile anche mediante gli strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate”.

 

Le misure generali per il contenimento del contagio da COVID-19

Dopo aver presentato le misure di sistema il documento si sofferma poi anche sulle misure di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID-19.

 

 

Si richiama dunque il rispetto delle seguenti disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

  • “La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.
  • Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
  • Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati, anche in modo graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
  • All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, è obbligatorio indossare una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca.
  • È necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici.
  • Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.
  • Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
  • Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
  • Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
  • Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
  • Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.
  • Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti”.

 

Si indica poi che per aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto “potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione”.

 

Le raccomandazioni per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

Concludiamo con alcune specifiche raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:

  • “Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
  • Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.
  • Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
  • Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.
  • Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti.
  • Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
  • Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.
  • Utilizzo dell’ App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus”.

 

Ricordiamo, infine, che le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” contengono anche un allegato tecnico relativo alle misure relative alle singole modalità di trasporto (settore aereo, settore marittimo e portuale, settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, settore del trasporto pubblico funiviario, settore ferroviario e servizi di trasporto non di linea).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, allegato al DPCM 7 agosto 2020 come modificato dal DPCM 7 settembre 2020 (formato PDF, 1.70 MB).

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

 

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