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COVID-19 e Fase 2: quali sono le novità normative in Lombardia?

COVID-19 e Fase 2: quali sono le novità normative in Lombardia?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

19/05/2020

In Lombardia una nuova ordinanza indica le nuove misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-19. Focus sull’obbligo della mascherina, sulle attività lavorative permesse, sulla rilevazione della temperatura e sulle attività formative.

 

Milano, 19 Mag – Come abbiamo visto in passato, e con riferimento all’attuale ordinamento delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di “Tutela della salute”, le strategie regionali per affrontare il nuovo coronavirus - malgrado le norme nazionali, i protocolli e le linee guida comuni - continuano ad avere piccole e grandi differenze che si evidenziano nella moltitudine  di ordinanze regionali pubblicate in questi mesi.

 

Ci soffermiamo oggi, in particolare, su un’ordinanza della Regione Lombardia, l’Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”. 

 

La norma tiene conto delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenenti schede tecniche con “indirizzi operativi specifici validi per singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”. Tale documento è recepito “salvi gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, ad eccezione delle schede riferite a piscine e palestre per la cui riapertura si ritiene opportuno attendere i successivi monitoraggi sulla diffusione del contagio”.

 

Si dà poi atto che per ulteriori attività economiche e di servizi “sono state elaborate dalle competenti strutture regionali apposite linee guida” e si ritiene di prevedere “la ripresa delle esperienze formative anche attraverso la modalità del tirocinio in presenza e lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, a condizione che siano adottate opportune misure organizzative idonee di prevenzione e protezione”.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:



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L’obbligo della mascherina e di altre protezioni

Ci soffermiamo sulle misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia allo scopo “di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19” e partiamo (1.1) dall’obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni.

 

Si indica che “ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Non sono soggetti all’obbligo – continua l’articolo – “i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori”. E per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva “non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale”.

 

Le attività commerciali, le attività artigianali e la rilevazione della temperatura

Veniamo a quanto indicato per le attività commerciali, artigianali e di servizi.

 

Si indica che “sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1” dell’Ordinanza nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, “adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza”. Ricordiamo che nell’allegato sono riportate le schede relative a ristorazione, stabilimenti balneari e spiagge, strutture ricettive, acconciatori ed estetisti, commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali.

 

Sono poi consentite - nel rispetto delle indicazioni nelle linee guida regionali (allegato 2) e nel rispetto del punto 1.3 dell’Ordinanza - le seguenti attività:

  • Professioni della montagna, “di cui alla L.R. n. 26/2014, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle relative attività formative all’aria aperta, finalizzate alla professionale,
  • Guide turistiche, tenuto conto della ripresa dell’attività turistica,
  • Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) in quanto, pur con alcune specificità, rientrano tra le strutture non alberghiere di cui all’allegato 1,
  • Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, per le stesse motivazioni di cui al punto precedente,
  • Parchi faunistici, in quanto caratterizzati dallo svolgimento di attività quasi esclusivamente all’aperto”.

Inoltre:

- è consentita “l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale”.

Ed è consentito “l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”. 

Rimandiamo alla lettura dell’Ordinanza che riporta ulteriori indicazioni e permessi.

 

Ricordiamo che il punto 1.3 riguarda la rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro.

 

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

  1. “deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n. 81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.  Anche in questo caso l’ordinanza riporta ulteriori indicazioni.
  2. “Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
  3. In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo.
  4. E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della l’  app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”. I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza”. 

 

Le esperienze in tirocinio e le attività formative all’interno dei laboratori

Riportiamo un’ultima indicazione relativa ai tirocinii e attività laboratoriali.

 

Si indica che è consentita “la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n.7763”.

 

Inoltre “lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, compresi gli enti che erogano formazione di tipo musicale e artistico, è consentito previa organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal ‘ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione’ pubblicato dall’INAIL e eventuali successive modifiche e integrazioni, contestualizzate alle esigenze delle specifiche attività”.

 

Ricordiamo, infine, come riportato nel punto 1.5 (Attività sportive e ludico-ricreative) e come ricordato a inizio articolo, che in Lombardia continuano a non essere “consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia - Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

 

 

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Rispondi Autore: Mezzadri Maddalena - likes: 0
20/05/2020 (07:11:18)
Quando riapriranno tutti i mecati scperti con tutte le categorie non solo alimentari a Milano.e provincia?Grazie

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