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COVID-19: come prevenire nelle aziende il rischio di quarantena

COVID-19: come prevenire nelle aziende il rischio di quarantena
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

23/11/2020

Una nota di Confindustria si sofferma sul DPCM 3 novembre 2020 e sul rafforzamento delle tutele per lavoratori e datori di lavoro per prevenire il rischio da quarantena. Le norme, il contact tracing e le misure attuabili nelle aziende.

 

Roma, 23 Nov – Nei giorni scorsi ci siamo soffermati sul tema generale, riguardo all’emergenza COVID-19, dell’isolamento e della quarantena per le persone infette o potenzialmente contagiate; un importante strumento per interrompere le catene di infezione del nuovo coronavirus e contenerne la diffusione.

 

Oggi torniamo di nuovo a parlare di quarantena ma da un punto di vista diverso, quello delle aziende che possono vedere nelle quarantene anche un rischio per le attività, un rischio da prendere in considerazione e, se possibile, da ridurre con misure di prevenzione maggiori di quelle previste dalla normativa.

 

A parlare di questo “rischio da quarantena” è una recente nota di Confindustria, la più rappresentativa organizzazione di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi in Italia, in merito agli aspetti di salute e sicurezza disciplinati dal DPCM 3 novembre 2020.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

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La nota di Confindustria e il rischio da quarantena

La nota di Confindustria, che si sofferma innanzitutto sul DPCM 3 novembre 2020, vuole offrire un “percorso di sicurezza” volto a mitigare il cosiddetto “rischio da quarantena”.

 

Si indica, infatti, che l’aggravamento della situazione e la presenza di un numero rilevante di soggetti positivi al virus ma asintomatici, “consigliano – e molte imprese lo stanno già facendo - di contrastare il rischio da quarantena, oggi particolarmente grave per l’impresa, soprattutto nel momento in cui la produzione è attiva e vi sono segnali di ripresa”.

 

In questo senso l’impresa soggiace al rischio che, pur avendo rispettato le disposizioni in vigore “un lavoratore risulti contagiato e, di conseguenza, l’Autorità sanitaria possa disporre, in tutto o in parte, la quarantena per i colleghi di lavoro, con conseguente blocco – totale o parziale - della produzione”.

 

E poiché la quarantena dipende poi in gran parte dagli effetti del contact tracing, e fa riferimento alla nozione di contatto stretto, “la logica della precauzione interviene soprattutto ad evitare che possano verificarsi contatti stretti”, nel senso indicato dal Rapporto ISS n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020”.  

 

Il contatto stretto e la discrasia tra norme e contact tracing

Dopo aver riportato diverse indicazioni e commenti sul DPCM 3 novembre 2020, che riprenderemo in un prossimo articolo, la nota di Confindustria ricorda che la situazione pandemica in Italia e nel mondo “va aggravandosi, tanto da rendere difficile il tracciamento dei casi, il principale strumento di conoscenza e prevenzione della diffusione esponenziale del contagio”.

 

Si indica poi che “nel ricordare che il distanziamento è la principale misura di sicurezza (cui si aggiungono sempre e comunque l’uso della mascherina e l’igiene personale”), è ormai evidente la “discrasia”, la mancanza di coordinamento, “tra le previsioni di legge, dei DPCM e dei Protocolli (che fissano in un metro la corretta distanza minima da mantenere) e il sistema del contact tracing, fondato sulla nozione di “contatto stretto” previsto dal Rapporto n. 53/2020 dell’ISS”.

 

Con riferimento al contenuto di questo Rapporto, ricordiamo ancora – ne abbiamo accennato anche in precedenti articoli – che per contatto stretto di intende:

  • “una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto”.

 

A questo proposito la Nota stessa sottolinea in grassetto le due ipotesi del “contatto a distanza inferiore di 2 metri per più di 15 minuti, faccia a faccia e la compresenza in ambiente chiuso senza mascherina”.

 

Le misure per prevenire possibili provvedimenti di quarantena

In definitiva se il rispetto della legge - DPCM e Protocolli - è finalizzato a “garantire distanze che sono ritenute adeguate nel contemperamento con le esigenze lavorative”, il concetto di contatto stretto è “maggiormente cautelativo in quanto finalizzato a riscontrare il maggior numero di soggetti coinvolti, soprattutto se asintomatici”.

 

Come indicato precedentemente ne consegue, dunque, che l’azienda, “pur avendo rispettato pienamente il dettato normativo, potrebbe andare incontro ad un coinvolgimento nel contact tracing (per la presenza di contatti stretti secondo il documento ISS) con conseguente potenziale adozione di misure di quarantena (individuale o collettiva) da parte delle Autorità sanitarie, con evidenti riflessi negativi sull’operatività”.

 

Insomma – continua la nota - la quarantena “diviene un rischio da prendere in considerazione e, se del caso, da mitigare con misure cautelative maggiori rispetto a quelle previste nelle disposizioni di legge e nei protocolli”.

 

Ed infatti molte aziende “stanno già applicando – ove possibile - misure restrittive, dirette a precludere il concreto verificarsi di ipotesi di contatti stretti”.

 

Si segnala che tra le misure finalizzate a prevenire possibili provvedimenti di quarantena “si potrebbe pensare, ad esempio:

  • adottare un sistema aziendale di monitoraggio continuo mediante la periodica somministrazione di tamponi antigenici rapidi (o, quando saranno disponibili, tamponi salivari) a tutti i lavoratori presenti in azienda, in modo da tenere sotto controllo la presenza e la diffusione del virus, prevenendo possibili contagi. Un investimento sicuramente oneroso, ma concreto strumento di prevenzione e testimone dell’impegno nel collaborare alla riduzione della circolazione del virus (in ambito aziendale ma anche sociale)
  • laddove possibile, tarare l’organizzazione aziendale, per la parte del lavoro in presenza, in modo da prevenire il contatto stretto (e non solamente il rispetto del metro di distanza). In questo senso, si potrebbe pensare di:
    • ampliare a due metri il distanziamento tra le persone/postazioni di lavoro ovvero (o in aggiunta) organizzare la disposizione dei posti di lavoro evitando il contatto ‘faccia a faccia’
    • disporre l’uso permanente della mascherina chirurgica, anche nei luoghi di lavoro (es. open spaces) che non sono spazi comuni
    • per le ipotesi maggiormente a rischio (contatti continuativi ravvicinati) prevedere l’uso dei DPI (mascherine FFP2)”.

 

Si indica, infine, che con il rispetto di queste misure – misure che “si aggiungono a quelle consuete (evitare contatti fisici o contatti diretti non protetti con le secrezioni di un caso COVID19) e a quelle più generali (igiene personale delle mani, degli ambienti e delle attrezzature, areazione dei locali) - si può dunque ridurre “la potenzialità che si verifichino ‘contatti stretti’ e, ancor prima, si riduce notevolmente la possibilità di diffusione del contagio”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Confindustria, “ Nota sul DPCM del 3 novembre 2020 e gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro” (formato PDF, 232 kB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

 

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Rispondi Autore: Lenny - likes: 0
23/11/2020 (09:07:55)
La Corte d'Appello portoghese ha emesso una sentenza dove ha dichiarato che il test PCR ha un livello di affidabilità del 3% (con 35 cicli).
Rispondi Autore: Marco - likes: 0
23/11/2020 (09:56:02)
Giudice = "peritus peritorum" :$
Rispondi Autore: Wolf - likes: 0
23/11/2020 (22:41:00)
Confindustria dimentica di specificare l'adesione volontaria dei lavoratori ai tamponi. O pensano ancora che l'azienda possa disporre trattamenti medici, esami o test sui lavoratori a sua discrezione?

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