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Alcune precisazioni sull’aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatori

Alcune precisazioni sull’aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatori
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Coordinatori

14/11/2018

Come al solito, in Italia, riusciamo a complicare le cose dove non ve ne è alcun bisogno; un mirabile esempio di questo italico approccio lo troviamo anche nelle modalità indicate per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e CSP/CSE.


Come noto agli addetti ai lavori, lo scorso 7 luglio 2016 è stato pubblicato l’ Accordo Stato-Regioni 128/CSR riguardante la “Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”.

In questi due anni, i contenuti dell’Accordo sono stati ampiamente sviscerati evidenziando i punti di forza e quelli di debolezza.

 

Andando a guardare quanto previsto a proposito dell’aggiornamento (par. 9), la prima novità è quella del completo cambiamento delle modalità di aggiornamento che, invece di essere collegato ai vari codici ATECO, adesso stabilisce un monte ore indifferenziato per RSPP e ASPP dove i primi devono completare un percorso di 40 ore ed i secondi di 20 ore nel quinquennio.

 

I corsi di aggiornamento devono rispettare il vincolo del numero massimo di partecipanti (35) e la tenuta del registro delle presenze dei partecipanti. Questi corsi possono esser svolti, per tutto il monte ore, in modalità e-learning.

 

L’Accordo ha introdotto la possibilità che il 50% delle ore di aggiornamento possa essere effettuato anche partecipando a convegni o seminari aventi contenuti coerenti con le tematiche previste dall’Accordo. L’aggiornamento effettuato con queste modalità non ha vincoli sul numero massimo di partecipanti ma richiede evidenza della partecipazione tramite la tenuta di un apposito registro.

 

Un’importante precisazione la si trova riguardo ad alcune tipologie di corsi che non possono essere considerati validi come aggiornamento per RSPP e ASPP come, ad esempio, i corsi per preposti e dirigenti (ex Accordo SR del 21/12/2011) ma anche i corsi per addetti al Primo Soccorso e Prevenzione Incendi nonché i corsi di specializzazione del Modulo B.

I corsi di formazione per formatori (ex D. I. 6/3/2013) e i corsi di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza, sono invece ritenuti validi per l’aggiornamento di RSPP e ASPP e viceversa.

 

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Il par. 9.1 dell’Accordo, invece, è riservato ad una modifica all’Allegato XIV al D. Lgs. n° 81/2008 riguardante l’aggiornamento dei coordinatori della sicurezza.

Qui viene eliminato il vincolo del numero minimo di partecipanti a convegni e seminari per l’aggiornamento e confermando la validità dello stesso purché il soggetto che organizza l’iniziativa tenga un apposito registro con i nominativi dei partecipanti.

 

Per quanto riguarda la decorrenza dell’aggiornamento (par. 10 dell’Accordo), questo deve essere quinquennale e calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per i soggetti esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento decorre:

  • dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Ovviamente, nel caso in cui i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non potranno continuare ad esercitare le loro funzioni. Ciò, ovviamente, non significa che dovranno rifare l’intero percorso formativo ma dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al completamento di tale integrazione formativa, potranno riprendere ad esercitare le proprie funzioni di RSPP o ASPP. Naturalmente, il quinquennio successivo decorrerà, dalla scadenza precedente.

Le modalità con cui i RSPP e gli ASPP potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente sono quelle previste dall’Accordo.

Ancora oggi, nonostante lo scorrere di fiumi d’inchiostro, l’italica abilità di complicare anche dove non ve ne è alcuna necessità, continua ad imperare.

 

Un mirabile esempio di questo approccio, lo troviamo proprio al par. 10, dove troviamo scritto:

<<In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero non inferiore a quello minimo previsto>>.

Ora appare evidente che la richiesta di dover dimostrare “in ogni istante” di avere nel quinquennio alle spalle, il monte ore di aggiornamento richiesto, complica notevolmente ad un RSPP o ad un ASPP, la gestione del proprio patrimonio formativo, visto che ciò li obbliga a mantenere continuamente sotto controllo il numero di ore con un inutile dispendio di tempo sottratto ad attività molto più impattanti ai fini del miglioramento reale del livello di sicurezza dell’azienda in cui queste figure operano.

 

Sarebbe stato molto più semplice, invece, stabilire un monte ore minimo annuale per tali figure come, ad esempio, 8 ore/anno per i RSPP e 4 ore anno per gli ASPP. Scelta non solo attuata da altri Paesi UE per le figure equivalenti al nostro RSPP ma anche fatta dallo stesso legislatore per un’altra figura nodale del sistema prevenzionale aziendale come il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Infatti, per questa figura è previsto un aggiornamento di 4 ore/anno per i RLS delle imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore/anno per i RLS che operano all’interno di impresa che occupano più di 50 lavoratori (art. 37 comma 11 del D. Lgs. n° 81/2008).

Stabilire un monte ore minimo annuale per queste figure sarebbe stata una scelta semplice ma, come noto, nel nostro Paese, quando si parla di regole in materia di sicurezza sul lavoro, la semplicità e la chiarezza sono difficili da trovare in una norma.

 

Con questo approccio imperante in Italia, alle complicazioni, quando si parla di sicurezza sul lavoro, non c’è mai fine.

Infatti, periodicamente, salta fuori la questione se il CSP/CSE debba dimostrare l'aggiornamento delle 40 ore quinquennali "in ogni istante" come espressamente previsto dall'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli RSPP/ASPP.

Chi scrive è dell'idea che ciò non sia dovuto e reputa che quello che dicono o scrivono alcuni soggetti, anche istituzionali, sia una sciocchezza che complica semplicemente le cose.

 

Le motivazioni del perché si sostiene questo, sono le seguenti:

  1. Le modalità di aggiornamento di CSP e CSE sono state fissate dal legislatore con l’allegato XIV al D. Lgs. n°81/2008.
  2. L’art. 98 comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008 prevede che l’allegato XIV possa essere aggiornato con un Accordo Stato Regioni.
  3. L’allegato XIV è stato aggiornato dall’Accordo Stato Regioni 128/CSR del 7 luglio 2016 con il par. 9.1 (Modifiche all’allegato XIV del D. Lgs. n° 81/2008) come segue:

<< E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.>>

  1. Al par. 10 (Decorrenza Aggiornamento) dell’Accordo citato al p. 3, per il RSPP/ASPP è previsto che:

<<In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto>>.

Non vi è, invece, alcun riferimento alle figure del CSP e CSE.

  1. Nel par. 10 non essendoci alcun riferimento alle figure del CSP e del CSE che, come noto sono figure diverse e gravate da obblighi di legge differenti ed essendo vietata, in diritto penale, l’interpretazione analogica, visti i differenti profili di responsabilità tra CSP/CSE e RSPP/ASPP, i riferimenti di legge per l’aggiornamento sono quelli previsti dall’allegato XIV che non richiede di dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente si sia partecipato a corsi di formazione per 40 ore.

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

 



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Rispondi Autore: Riccardo Giusti - likes: 0
14/11/2018 (09:52:22)
Non condivido l'affermazione contenuta nell'articolo che recita "I corsi di formazione per formatori (ex D. I. 6/3/2013) e i corsi di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza, sono invece ritenuti validi per l’aggiornamento di RSPP e ASPP e viceversa".
Questo poiché l'accordo prevede che sono validi ai fini dell'aggiornamento per RSPP i corsi di aggiornamento per formatori , che sono cosa diversa dal corso di formazione per formatori, ossia il corso in didattica della durata di 24 ore. Quest'ultimo, a mio parere, non può considerarsi valido ai fini dell'aggiornamento per 2 ragioni. La prima, nell'accordo si esclude la validità ai fini dell'aggiornamento dei corsi finalizzati ad ottenere una qualifica specifica ed il corso per formatori costituisce uno dei tasselli necessari ad ottenere la qualifica di formatore alla sicurezza, in assenza di requisiti alternativi.
Secondo, difficilmente si possono far rientrare tutte le tematiche previste per il corso di formazione in didattica per formatori, tra quelle elencate dal punto 9 dell'accordo e sulle quali devono vertere gli aggiornamenti per RSPP.
Rispondi Autore: Paolo Battaglia - likes: 0
14/11/2018 (11:03:33)
Non è la sola incongruità. Per dire, l'aggiornamento RLS è previsto di otto ore/anno: contenuti? Boh! Amen! Il risultato è che ti fai il primo o l'ultimo giorno del corso completo iniziale di quattro giorni. Quindi l'aggiornamento è per forza di cose parziale, essendo limitato a ciò che viene trattato in quel giorno nell'ambito del corso più ampio.

Il problema vero però è che in Italia della sicurezza sul lavoro (e della sicurezza in generale) non importa nulla a nessuno: altrimenti, con una legge come quella che abbiamo, non potrebbero esserci ancora 1000 morti all'anno! Il fatto è che non ci sono né sanzioni (vere!) né controlli. E se capita un incidente serio (a fronte del cui rischio l'interessato ha lucrato economicamente molto, ma molto) la pena è comunque relativamente leggera seppure si riesca ad arrivare in fondo al processo. Insegnano Thyssen-Krupp (9 anni al massimo a fronte di sette bruciati vivi per "colpa cosciente", che non verranno mai scontati essendo comminati ai due tedeschi che se ne stanno belli tranquilli a casa loro) e Viareggio (7 anni a sei mesi nel massimo in primo grado, ma finirà quasi certamente prescritto).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1
14/11/2018 (20:25:33)
Ringrazio i colleghi per i commenti.

Sono d'accordo sul fatto che l'aver previsto per i corsi d'aggiornamento una validità trasversale tra le varie figure non sia stata una buona scelta. Infatti, sono sempre stato dell'idea che l'aggiornamento di RSPP e ASPP debba essere tarato in funzione delle specificità del contesto in cui queste figure operano. Un RSPP che opera per un'industria del settore chimico farmaceutico, ha esigenze diverse dal collega che opera per un'industria del settore metalmeccanico. Pensare che l'aggiornamento per i formatori alla sicurezza possa costituire aggiornamento per i RSPP, a mio parere, è una forzatura.
Ci sono colleghi che si aggiornano con continuità perché ne sentono il bisogno e sono consapevoli di tale necessità al fine di operare in modo professionale nel proprio contesto ed altri colleghi che si aggiornano con qualunque cosa gli passi a tiro.

In merito agli RLS, queste figure sono state citate solo per evidenziare che, nel loro caso, il legislatore ha optato per un monte ore / anno minimo.
La stessa scelta poteva essere fatta per RSPP/ASPP e CSP/CSE.
Da nessuna parte ho scritto che le 8 o 4 ore/anno previste per i RLS potessero essere considerate come valide ai fini dell'aggiornamento dei RSPP/ASPP e, tantomeno, dei CSP/CSE.

Infine, riguardo la situazione in Italia, è palese che dietro i proclami fatti quando si verificano fatti gravi, non ci sia un'effettiva volontà d'intervento.
In Italia, come ho anche già scritto su Puntosicuro, il nostro sistema prevenzionale è da "manutenzione a guasto"; in altre parole, ci si attiva solo sotto spinte emozionali - emergenziali dopo che succede qualcosa di grave.
Il salto di qualità lo faremo, se mai lo faremo, quando il nostro sistema prevenzionale diventerà un sistema prevenzione da "manutenzione preventiva".

Rispondi Autore: Raffaele Scalese - likes: 0
15/11/2018 (06:51:06)
Seguo l'ottimo Carmelo Catanoso...da sempre.
Questa volta, però credo abbia perso una buona occasione di precisare, o dire la sua, sul fatto che per gli RLS in Aziende al di sotto dei 15 dipendenti comunque dovrebbe essere prevista una formazione annuale non potendo trascurare questa tipologia di Aziende estremamente diffusa in Italia.
Ringrazio per una eventuale precisazione.
Rispondi Autore: Pasquale Cantisani - likes: 0
25/11/2018 (17:28:56)
Un articolo un pò strano per chi come me segue con attenzione l'ottimo ing. Catanoso. Difatti anche i commenti finora fatti si sono soffermati su dettagli piuttosto che sul filo conduttore dell'articolo che ad un certo punto si incentra sull'obbligo di aggiornamento del coordinatore. Io non ho capito cioè la conclusione del discorso: il committente, prima di affidare l'incarico,o l'organo di vigilanza che tipo di aggiornamento devono chiedere al CSE/CSP: in ogni istante, settimana per settimana, mese per mese.... ????????? Cioè come lo calcoliamo il quinquennio?????
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/12/2018 (14:02:29)
Pensavo fosse già chiaro. Il mio articolo, invece, aveva come obiettivo chiarire che non era possibile per analogia trattare l'aggiornamento dei CSP/CSE come per i RSPP/ASPP. Comunque, in sintesi, per i CSP/CSE, se si è conseguito l'attestato di frequenza ante entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/2008, il quinquennio è fisso (2008/2013/2018/2023/ ecc.); se invece il citato attestato è stato conseguito dopo maggio 2008, i 5 anni si contano dalla data di conseguimento dell'attestato stesso.
Rispondi Autore: Pasquale Cantisani - likes: 0
10/12/2018 (17:05:59)
Mi dispiace ingegnere, ma Lei così confonde la decorrenza dell'obbligo dell'aggiornamento con la decorrenza del quinquennio di aggiornamento. Le due date non possono coincidere perchè non è scritto da nessuna parte che un neolaureato che ha fatto il corso CSP durante l'università faccia subito il CSP/CSE (anche perchè deve comunque fare il tirocinio) ma lo potrebbe fare dopo 20-30 anni dalla laurea. Tale problema è quello che il provvedimento conferenza Stato Regioni ha cercato di superare anche se non ha parlato espressamente di CSP/CSE. Con il suo articolo non facciamo quindi passi avanti?? Se faccio il CSP dopo trenta anni dalla laurea/corso devo farmi un conto trentennale alla rovescia??
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/12/2018 (19:05:06)
Cantisani, mi pare ovvio che, ad esempio, un neolaureato in ingegneria che beneficia dal non dover fare il corso perché rientrante nella tipologia di cui al comma 4 dell'art. 98 del D. Lgs. n° 81/2008, debba farsi l'anno di "tirocinio", prima di far partire l'orologio per far trascorre il quinquennio. Poi se io decidessi di fare il CSP/CSE dopo 30 anni dal conseguimento dell'attestato e del tirocinio, mi dovrò fare prima 40 ore di aggiornamento.
Rispondi Autore: Pasquale Cantisani - likes: 1
10/12/2018 (20:14:50)
Dico solo una ultima cosa e poi mi taccio perchè non posso competere con la Sua esperienza. Io speravo che l'articolo mi facesse chiarezza su come calcolare il quinquennio in modo da poter dimostrare, se richiesto, l'avvenuto aggiornamento , Perciò ero perplesso sui commenti che andavano su altri argomenti secondo me di minore rilevanza e ho espresso un parere sperando che Lei, così provocato, concludesse il Suo ragionamento. Purtroppo non sono capace di farmi capire e passo addirittura per grullo. E' ovvio che nel caso ipotetico proposto la prima cosa da fare è un aggiornamento di 40 ore. ma il problema è: queste 40 ore valgono per i successivi 5 anni, per i precedenti 5 anni o devo mettermi a fare i conti degli ultimi trent'anni per capire qual è l'inizio e la fine del quinquennio per le mie 40 ore????. Penso che a questo, e mi dispiace, non abbia voluto dare risposta.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1
10/12/2018 (21:15:34)
Veramente la risposta glielo ho già data ma evidentemente non sono riuscito a spiegarmi. Riproviamo con un esempio. Ho fatto il corso nel 1997 già con 10 anni di esperienza nel settore delle costruzioni e quindi operativo da subito. Siccome mi sono reso conto che avevo troppo lavoro da progettista e direttore dei lavori, non ho mai fatto il CSP/CSE e né ho fatto alcun tipo di aggiornamento. La formazione acquisita con il corso da 120 ore è credito formativo permanente. Dopo 22 anni, siamo al 2019, mi trovo davanti ad un cliente che mi vuole affidare "a pacchetto" la progettazione, la direzione dei lavori ed anche il coordinamento. Siccome l'alternativa è “prendi tutto o niente”, mi trovo nei guai perché sono 22 anni che non mi aggiorno anche se da progettista e direttore dei lavori, ho collaborato con CSP e CSE. Guardo il calendario e vedo che siamo al 2 gennaio 2019. Entro il 31 gennaio devo dare una risposta al cliente. Decido di prendere tutto il pacchetto. Mi informo presso il mio ordine dove mi spiegano che, avendo conseguito i titoli ante D. Lgs. n° 81/2008, sono dentro il quinquennio maggio 2018 - maggio 2023. Quindi per esercitare come CSP/CSE in questo quinquennio devo avere le 40 ore di aggiornamento. Mi informo in giro e vedo che ci sono una serie di iniziative di aggiornamento nella mia provincia e nelle province limitrofe. Faccio un po' i conti e vedo che facendo 8 ore qua e 8 ore là, riesco ad arrivare a 40 ore appena un paio di giorni prima di giovedì 31 gennaio. Venerdì 25 gennaio sera completo il ciclo di 40 ore. Venerdì 1 febbraio mi presento dal committente e firmo per accettazione gli incarichi di progettista, direttore dei lavori e coordinatore. Visto che ho fatto le 40 ore sono a posto per il quinquennio maggio 2018 - maggio 2023. Se fare il CSP/CSE mi piacesse così tanto dopo l'esperienza e volessi continuare a farlo, entro metà maggio 2023, dovrò farmi altre 40 ore per poter fare il coordinatore nel successivo quinquennio, questo perché le prime 40 erano "di recupero" per poter esercitare come CSP/CSE e le seconde 40 sono propedeutiche all’esercizio delle funzioni nel quinquennio 2023 - 2028. In conclusione, piaccia o no, la vedo così. Questa grande confusione sarebbe stata evitata se i geniacci che ci hanno messo le mani (nessuno di questi ha mai fatto il CSP/CSE e mai lo farà), avessero fatta la scelta più semplice e cioè: obbligo di 8 ore/anno.
Rispondi Autore: Luca Mangiapane - likes: 1
11/12/2018 (07:44:00)
Chiarissimo!
Ringrazio ing. Catanoso per le sue spiegazioni semplici ed efficaci.
Rispondi Autore: linoemilio - likes: 0
13/12/2018 (20:09:01)
... soprattutto convido "8h annuali"
fare 40 h due mesi prima della scadenza quinquennale non mi sembra molto producente ed efficiente.
Per il modo di calcolare le scadenze direi che Carmelo Catanoso è stato ampiamente chiaro.
Rispondi Autore: Lorenza Colombo - likes: 1
28/12/2018 (10:14:51)
scusate ma mi sfugge ancora qualcosa non so se è già stato chiarito in altri commenti ma il dimostrare in ogni istante per RSPP che nel quinquennio precedente si è effettuata la dovuta formazione vuol dire che in qualsiasi data del 2018 io devo dimostrarlo per il quinquennio 2012-2017 o che devo partire a considerare i quinquennio precedente dall'istante in cui mi viene richiesto perchè alcuni lo considerano così ed è uno stillicidio.
Rispondi Autore: Matteo Gobbi - likes: 0
27/09/2019 (10:31:23)
Non ho capito se l'aggiornamento di 40 ore del CSP e del CSE si può svolgere in modalità e-learnig come peraltro previsto dall'Accordo Stato-Regioni per le figure del RSPP ed ASPP. In rete si trovano diverse offerte di corsi di aggiornamento in modalità e-learning per CSP e CSE ma nessuno mi ha sinora garantito che siano riconosciuti dagli enti di controllo

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