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Macchine movimento terra: la verifica periodica e la scheda tecnica

Macchine movimento terra: la verifica periodica e la scheda tecnica
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

22/07/2021

Un documento sulla verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile riporta indicazioni sulla scheda tecnica per le macchine movimento terra. Focus su termini temporali, stabilizzatori e dispositivi di sicurezza.

 

Roma, 22 Lug – Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( d.lgs. 81/2008) prescrive (art. 71) che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche per valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. E, come ricordato più volte nei nostri articoli, l’Inail è preposta alla gestione (diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati), della prima delle verifiche periodiche.

 

Proprio in relazione a questo ruolo l’Istituto ha pubblicato, attraverso il lavoro del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), diversi documenti che si soffermano sulle fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).  

 

Ci soffermiamo oggi in particolare sulla compilazione della scheda tecnica per le macchine movimento terra con riferimento al contenuto del documento InailApparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” curato da Sara Anastasi, Luigi Monica, Mauro Platania e Adalberto Sibilano.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Macchine Movimento Terra
Formazione degli operatori di escavatori, pale caricatrici frontali, terne ed autoribaltabili a cingoli (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art.73 e Accordo stato Regioni 22/02/2012 All. IX)

  

La compilazione della scheda tecnica per escavatore, caricatore e terna

Il documento ribadisce che la prima verifica periodica riguarda “l’attrezzatura nel suo complesso, e prevede la redazione di una scheda tecnica dell’attrezzatura, che costituisca un riferimento per le verifiche periodiche successive”.

 

La compilazione della scheda tecnica “è funzionale a consentire l’identificazione dell’attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima che nelle successive); prevede il recupero di tutte le informazioni necessarie ad individuare l’attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (istruzioni e dichiarazione CE di conformità) ovvero rilevabili direttamente sull’attrezzatura al momento della verifica (evenienza questa cui ricorrere solo in caso di mancata indicazione sulla documentazione e che per chiarezza dovrebbe essere specificata sulla scheda)”.

Laddove le informazioni non risultino “rinvenibili dalla documentazione né facilmente rilevabili direttamente sull’attrezzatura, il verificatore dovrà indicare ‘informazione non disponibile/non reperibile’”.

 

Si ricorda poi che per la compilazione della scheda tecnica è necessario “avere a disposizione le istruzioni in lingua italiana fornite dal fabbricante a corredo della macchina”.

Se il datore di lavoro non dispone di tali istruzioni o le stesse non sono in lingua italiana, “il verificatore non potrà procedere all’effettuazione della verifica e, pertanto, come previsto dalla circolare n. 11 del M.L.P.S. del 25 maggio 2012, i termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011 saranno interrotti, previo rilascio di verbale di sopralluogo a vuoto da cui siano rilevabili le cause che hanno determinato la mancata effettuazione della prestazione, fino a quando la documentazione mancante non sarà stata prodotta”.

 

Una volta recuperate le istruzioni dell’attrezzatura il datore di lavoro dovrà “procedere con una nuova richiesta di prima verifica periodica, a partire dalla quale decorreranno i termini dei quarantacinque giorni previsti”.

Altri casi di interruzione o sospensione dei termini temporali – con riferimento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 - sono riportati nella circolare citata e, in particolare, “si interrompono ove il verificatore non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell’attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili e adeguatamente documentate”.

 

Invece si sospendono i termini qualora nel corso della verifica periodica “si renda necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione. Il verificatore, in questo caso, dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie per completare la verifica, sospendendo i termini temporali sino a quando l’ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche”.

Si ricorda che in caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte di Inail, “qualora si determinino le condizioni per l’interruzione/sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione”.

 

Macchine movimento terra: la scheda tecnica e i dati richiesti

Il documento riporta poi un fac-simile della scheda tecnica con l’indicazione, esplicitata per ciascuna voce, di quanto richiesto e di dove indicativamente reperire l’informazione. In particolare la scheda presentata si riferisce alle diverse tipologie di macchine movimento terra, considerando gli aspetti comuni tra di loro ed evidenziando, ove possibile, le peculiarità delle diverse tipologie. 

 

 

A titolo esemplificativo ricordiamo che oltre a tipo, modello, numero di fabbrica e anno di costruzione, nella scheda si richiede anche: 

  • Portata massima nominale (kg): “indicare la portata massima in kg riportata nelle istruzioni (si intende il carico per il cui sollevamento in determinate condizioni di lavoro è stata progettata l’attrezzatura)”;
  • Data/numero di revisione delle istruzioni per l’uso: “riportare, ove presente, l’indicazione della data di revisione e/o il numero di edizione e/o un eventuale codice delle istruzioni in dotazione presso l’utilizzatore o il numero di fabbrica dell’attrezzatura, se indicato nelle istruzioni”;
  • Comunicazione di messa in servizio all’INAIL: “indicare l'unità operativa territoriale alla quale è stata presentata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione”.

 

Macchine movimento terra: stabilizzatori, dispositivi e check list

Altre indicazioni riguardano poi gli stabilizzatori principali (“riportare la tipologia degli stabilizzatori posteriori, ove presenti”, estraibili e/o fissi e gli stabilizzatori supplementari estraibili e/o fissi.

Laddove presenti è necessario riportare la tipologia degli stabilizzatori supplementari: “se la macchina movimento terra è dotata di una lama (che ha anche la funzione di spostare del materiale sul piano stradale) che può eseguire solo il movimento di abbassamento per poggiarsi sul terreno, indicare tale dotazione nella sezione ‘fissi’”. 

 

Altre indicazioni riguardano poi: scartamento stabilizzatori, interasse, distanza stabilizzatori, reazione massima sugli stabilizzatori, sfili idraulici, sfili manuali, …

 

Viene poi richiesto di indicare i principali dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante e riportati nelle istruzioni.

 

Si riporta “un elenco, non esaustivo, dei dispositivi di sicurezza previsti”:

  • “Dispositivo di segnalazione (visivo o acustico), per superamento della capacità limite di carico o del momento di ribaltamento limite corrispondente
  • Dispositivo di controllo dell’abbassamento del braccio
  • Dispositivo di bloccaggio di sicurezza dell’impianto idraulico (comandi) per inibire ogni movimento del braccio, della benna e la rotazione della torretta, in modo da consentire all’operatore di uscire in sicurezza dal posto di guida
  • Dispositivi acustici e luminosi (ad esempio il clacson e il girofaro) di segnalazione e di avvertimento durante la fase di traslazione
  • Avvisatore acustico (ove previsto)”: si indica che “tale dispositivo è previsto per esempio nelle terne”
  • “Dispositivo di avvertimento visivo in caso di attivazione di comando a distanza (ove previsto)
  • Dispositivo di supporto dei bracci (ove previsto)
  • Altri dispositivi di sicurezza eventualmente presenti”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che al documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, è allegata anche una scheda di controllo per le macchine movimento terra ( escavatori, caricatori, terne) che riporta un elenco non esaustivo degli elementi costituenti l’attività di verifica con riferimento a:

  • esame documentale
  • compilazione scheda tecnica
  • redazione verbale

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, Unità operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto), versione 2020 (formato PDF, 5.09 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - 2020”.

 


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