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Indicazioni per la sicurezza degli apparecchi a pressione

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

15/09/2010

Indicazioni operative e procedurali relative alla sicurezza degli apparecchi a pressione. Le verifiche periodiche, la verifica di messa in servizio, le procedure per la sicurezza e gli impianti di riscaldamento.

Concludiamo, con questo articolo, la presentazione del primo protocollo d’intesa firmato dall‘ISPESL e dalla Regione Lombardia dal titolo “Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del  D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti  inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro”.

Ricordiamo che il documento è un aggiornamento delle indicazioni operative e procedurali - alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/2009 - con riferimento a tre tipologie di attrezzature e impianti che sono oggetto di controllo e/o verifica da parte di ASL e ISPESL: impianti elettrici, apparecchi di sollevamentoapparecchi a pressione (PED).



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Nei precedenti articoli relativi a questo protocollo ci siamo soffermati sugli aspetti inerenti gli apparecchi di sollevamento e gli impianti elettrici.

Ci occupiamo ora delle indicazioni relative agli apparecchi a pressione.

Il protocollo ricorda che non sono previste nel Testo Unico “indicazioni sulle modalità e/o criteri per l’effettuazione delle verifiche periodiche, che sono demandate a successivi decreti ministeriali, come previsto dall’art. 71, comma 13, per le attrezzature di lavoro (sollevamento e pressione) e dal successivo art. 86, comma 2, per gli impianti elettrici”.

In attesa che si attuino le procedure di cui all’art. 71, commi 12 e 13 del Decreto legislativo 81/2008, il protocollo indica che:

- “le attrezzature e gli insiemi a pressione installati e assemblati dall’utilizzatore devono essere sottoposti alla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art.4 del DM 329/04. Tale verifica va richiesta all’ISPESL. Eseguita la verifica l’utilizzatore è tenuto all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme ad inviare una dichiarazione di messa in servizio all’ISPESL e alla ASL corredata dalla documentazione prevista dall’art.6 del DM 329/04;

- le richieste di verifica di primo impianto/messa in servizio/prima verifica periodica all’ISPESL dovranno essere corredate da quanto previsto dall’art. 6 del DM 329/04. La presentazione di tale documentazione, unitamente alle risultanze positive del verbale rilasciato dall’ISPESL di verifica di primo impianto/primaverifica periodica esonerano dalla presentazione all’ISPESL stesso della dichiarazione di messa in servizio. La dichiarazione di messa in servizio dovrà comunque essere presentata all’ASL territorialmente competente corredata di tutti gli allegati previsti dall’art. 6 del DM 329/04;

- per gli apparecchi esclusi dalla verifica di primo impianto, ma assoggettati alle verifiche periodiche (p.es. recipienti semplici e insiemi) sarà l’ISPESL ad effettuare la prima verifica periodica (per gli apparecchi denunciati entro il 15.05.2008 vi potrà provvedere anche l’ASL, applicando le proprie procedure tecniche per l’attribuzione del numero o codice identificativo)”. La frequenza delle verifiche è determinata dalle tabelle riportate nell’allegato VII del Testo Unico.

Riguardo alla verifica periodica (art. 71, comma 11 del Testo Unico) si afferma che:

- “per le attrezzature/insiemi con denuncia di installazione e/o richiesta prima verifica periodica successiva alla data di entrata in vigore del decreto correttivo (cioè dal 20/8/2009) l’ISPESL provvederà ad effettuare la prima verifica periodica entro 60 gg. dalla data di richiesta. La richiesta di intervento dovrà essere formalmente completa di tutta la documentazione, (comprensiva di allegati), necessaria all’effettuazione della verifica. In caso contrario l’ISPESL richiederà al Datore di lavoro l’integrazione della documentazione presentata;

- nel caso in cui venga richiesta una integrazione relativa alla documentazione presentata l’ISPESL provvederà ad effettuare la prima verifica entro 60 gg dalla data di presentazione della documentazione integrativa;

- l’ISPESL potrà comunicare al richiedente la propria disponibilità o indisponibilità ad effettuare la verifica. In quest’ultimo caso, ovvero decorso inutilmente il termine dei 60 giorni sopra indicato, il datore di lavoro potrà inoltrare richiesta all’ASL;

- per l’esecuzione delle successive verifiche periodiche il datore di lavoro può avvalersi dell’ISPESL o delle ASL. La decorrenza della prima scadenza per l’effettuazione della prima verifica periodica sarà riferita alla data della dichiarazione di messa in servizio, mentre la decorrenza per l’effettuazione delle verifiche successive alla prima sarà riferita alla data di quest’ultima”;

- “il principio della deroga alla periodicità prevista per le verifiche, se motivata dall’utente o indicata da specifiche linee guida, è da ritenersi ancora valido purché tale periodicità sia più restrittiva rispetto a quella stabilita dall’allegato VII” del Testo Unico;

- le attrezzature a pressione ricomprese tra quelle dell’art. 2 del DM 329/04 (esclusioni) ma rientranti nell’allegato VII, si devono considerare escluse dal regime di verifiche periodiche” previste dall’art. 71, comma 11 del Testo Unico. Nel protocollo - che vi invitiamo a leggere e che è presente nellaBanca dati di PuntoSicuro - sono presenti alcuni esempi di attrezzature esclude da questo regime. Naturalmente – continua il protocollo - queste attrezzature “dovranno essere considerate alla luce di quanto previsto dagli altri commi dell’art. 71 e da quanto più in generale previsto nel titolo III”.

Nel documento, che affronta anche il tema delle sanzioni, vengono poi date alcune indicazioni

per quanto concerne gli impianti di riscaldamento.

Ne riprendiamo alcune rimandandovi, anche in questo caso, alla lettura completa del protocollo:

- per gli impianti di riscaldamento richiamati dall’art. 1 del D.M. 329/04 si “conferma la procedura in uso per la loro denuncia e verifica (art. 18 DM 1.12.75 – Raccolta R - ISPESL), che prevede la richiesta di esame progetto e la successiva verifica di primo impianto”;

- gli impianti di riscaldamento “con generatori con potenzialità globale al focolare > 116 Kw indicati nell’allegato VII” del Testo Unico “sono soggetti a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nell’allegato stesso”;

- gli impianti di riscaldamento “certificati come insiemi ai sensi della Direttiva CE 97/23 dovranno essere sottoposti alla prima verifica periodica da parte dell’ISPESL”;

- ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Testo Unico il datore di lavoro “sottopone gli impianti di riscaldamento a verifiche periodiche, al fine di valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza”, con la frequenza indicata nell’allegato VII. Anche in questo caso il documento riporta le procedure idonee.

Il capitolo del protocollo dedicato agli apparecchi a pressione si conclude con uno schema riepilogativo delle procedure e competenze descritte.
 

ISPESL, Regione Lombardia - Maggio 2010 - Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti  inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro.

 
 
Tiziano Menduto


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