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L'APPROFONDIMENTO: ''Il luogo di conservazione del registro infortuni''

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

20/11/2000

Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini. Norme di legge ed interpretazioni della giurisprudenza in materia di conservazione del registro infortuni.

L'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 comma 5 lettera o) ribadisce l'obbligo già previsto dall'articolo 403 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 del datore di lavoro di istituire il registro infortuni e conservarlo sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Il luogo di lavoro
La norma prevede che nel registro siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (il D.M. 5.12.96 ha chiarito che l'obbligo di registrazione sussiste quando l'infortunio comporta "l'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento"). L'ampliamento della registrazione (da tre ad un giorno) è finalizzato alla raccolta di dati statistici utili a fini prevenzionistici. Le nuove disposizioni hanno modificato solo per questo aspetto il contenuto dell'art. 403 del DPR 547/55 e delle altre norme preesistenti (DD.MM. 12 settembre 1985 e 10 agosto 1984).
La Comunicazione dell'Assessore per la Qualità della Vita della Regione Lazio dell'1 ottobre 1998 avente ad oggetto "Registro infortuni: obblighi di conservazione nel luogo di lavoro" fornisce alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di conservazione del registro infortuni nel luogo di lavoro, ricostruendo con precisione la disciplina vigente. Citiamo testualmente.
In relazione a quanto sopra si ritiene necessario fornire alcune precisazioni: l'art. 403 stabilisce l'obbligo di conservare il registro sul luogo di lavoro. Se l'applicazione di tale norma non presenta dubbi quando si tratti di imprese con sedi stabili, più difficile appare la sua osservanza, in senso letterale, quando si tratti di imprese che svolgono attività a carattere temporaneo, ovvero di imprese che operano su sedi distaccate, presso le quali si trovano solo pochi lavoratori, spesso con carattere di temporaneità e di mobilità, sprovvisti di adeguati supporti amministrativi. Rientrano nella prima fattispecie i cantieri edili e stradali ed i lavori in genere all'aperto, mentre possono essere ricompresi nella seconda molte imprese di manutenzione e di servizi che operano presso la sede dei propri clienti (pulizie, mense, conduzione impianti termici, ecc.).
In ordine a tali problematiche, già la circolare 537/59 del Ministero dei Lavoro aveva chiarito che quando si tratti di lavori di breve durata, caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi ove operano pochi lavoratori o sprovviste di adeguata struttura amministrativa... la norma dell'art. 403 va intesa nel senso che il registro degli infortuni debba essere tenuto nella sede della direzione dell'impresa, tenendo comunque presente che la validità del registro non deve andare oltre l'ambito provinciale nel quale ogni ispettorato è chiamato alla vidimazione ed al controllo di detto documento.
La stessa circolare affermava inoltre che nel caso particolare "di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo di tempo... o di imprese stradali i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe ed altri casi del genere... Il registro potrà essere tenuto nella sede dell'impresa, ancorché questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori". I medesimi orientamenti amministrativi sono stati recentemente ribaditi dalle circolari n. 28 del 5 marzo 1997 e n. 73 del 30 maggio 1997.
E' palese la motivazione espressa da tali orientamenti: la tenuta di un diverso registro in ogni singolo posto di lavoro determinerebbe un eccessivo frazionamento delle registrazioni, che toglierebbe alle stesse ogni valore statistico, con effetti sostanzialmente contrari agli intendimenti di un maggior controllo e valutazione dei fenomeno infortunistico che la modifica dell'art. 403 tende a rafforzare.
Alla luce di tali considerazioni si riaffermano gli orientamenti amministrativi ministeriali, ribadendo che:
* quando le attività si svolgono in un unico ambito provinciale, quale quello in cui ha sede l'impresa, è sufficiente l'istituzione di un unico registro infortuni da conservare presso la sede dell'impresa;
* quando le attività lavorative si svolgono fuori del l'ambito provinciale, purché però si tratti di cantieri edili, stradali, di installazione di impianti a carattere temporaneo, è sufficiente l'istituzione di un unico registro da conservare presso la sede dell'impresa.
In entrambi i casi la vidimazione spetta alla Azienda USL ove ha sede legate l'impresa. Nel registro - che nel caso di ispezione dovrà comunque essere messo a disposizione degli operatori di vigilanza - dovranno essere trascritti tutti gli infortuni avvenuti presso i cantieri temporanei o le sedi esterne, con la precisazione del luogo di infortunio.
La Cassazione ha espresso decisioni conformi a tale linea interpretativa [Cassazione penale, sez. VI, 5 maggio 1980, Valdameri, in Cass. pen. 1981, 1882 (s.m.)].
Tuttavia la Cassazione ha anche adottato una linea interpretativa più rigorosa, laddove sottolinea che "il registro degli infortuni deve essere tenuto, ai sensi dell'art. 403 d.P.R. n. 547 del 1955, sul luogo di lavoro, a disposizione degli ispettori. Rimane pertanto violata detta norma se il registro è tenuto, invece, nella sede ufficiale dell'impresa, distante dal luogo del lavoro" [Cassazione penale, sez. VI, 12 ottobre 1979, Chiarotti, in Cass. pen. 1981, 646 (s.m.)].
In ogni caso il registro infortuni non può essere tenuto presso il proprio commercialista (Cass. Sez. III pen., 7 dicembre 1991, n. 12403, PM in c. Ambroglini, in Guarinello, Repertorio di Sicurezza del Lavoro, Ipsoa, Milano 1994 p. 112), com'è invece accade.
Va infine ricordato che "ai sensi dell'articolo 4 comma 5 lettera o) e dell'articolo 89 comma 3 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 l'omessa tenuta del registro infortuni da parte del datore di lavoro è punita soltanto con la sanzione amministrativa, e, quindi, costituisce un fatto non più previsto come reato, a differenza di quanto precedentemente previsto dall'articolo 403 del D.P.R. 27 marzo 1955 n. 547" [Cassazione penale, sezione III; 15 febbraio 1999 n. 1929, Cordaro].

Attività diverse coesistenti nello stesso stabilimento
Nel caso di aziende che in uno stesso stabilimento esercitano due o più attività (caso tipico: molino e pastificio), tenuto presente che il posto di lavoro è unico, dette aziende potranno tenere un unico Registro nel quale per facilitare la consultazione e le rilevazioni statistiche, potrà essere richiesto di precisare, nella colonna 6, prima della indicazione del reparto, l'attività cui è addetto il lavoratore infortunato [Circolare n° 537 del febbraio 1959].

Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
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