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Garanzia dell’appaltatore per lavori subappaltati al di fuori della propria azienda

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Approfondimento

17/03/2008

La responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 626/1994 si estende anche alle attività svolte al di fuori della propria azienda allorché ricomprese nell’ambito del proprio intero ciclo produttivo. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
     
È questa una delle prime sentenze della Corte di Cassazione che si esprime in merito all’applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 nel caso di lavori affidati in appalto da un datore di lavoro al di fuori della propria azienda e l’insegnamento che ne discende è che nella espressione riportata nel suddetto articolo "all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" per cui scattano gli obblighi di prevenzione da parte dell’appaltatore  nei confronti delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, si deve ricomprendere come sfera di operatività della norma non solo e non tanto la struttura "fisica" in cui si svolge l'attività imprenditoriale, il che sarebbe addirittura ovvio, ma tutta l'intera area economico/geografica entro la quale l'attività stessa viene realizzata nel caso in cui questa consista nella prestazione di un servizio che abbia carattere diffuso sul territorio.
 
Il datore di lavoro, quindi, nel caso si avvalga di strumenti contrattuali per disarticolare il proprio ciclo produttivo aziendale rimane perciò sempre garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma imprenditoriale e ciò in virtù anche del principio di cui all’articolo 2087 del codice civile.
 
 Il caso in esame riguarda l’infortunio mortale occorso al titolare di una impresa nel corso del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani subappaltati da una ditta appaltatrice che li aveva assunti a sua volta in appalto da un comune. In particolare si era verificato che l’infortunato, fermato l'automezzo nei pressi di un cassonetto, in un tratto di strada a forte pendenza e privo di parapetti, era stato travolto dallo stesso, nel mentre, avvedutosi che il veicolo stava scivolando all'indietro a causa del cedimento della cordina di ferro del freno a mano, aveva cercato di risalirvi per riprenderne il controllo.
 
Per l’accaduto veniva tratto in giudizio, in qualità di legale rappresentante, il titolare della ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, insieme al sindaco del Comune ed all’assessore delegato al servizio di nettezza urbana, con l'accusa di aver violato l’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e di aver subappaltato il servizio alla ditta di pulizia di cui la vittima era il titolare, senza verificare l'idoneità tecnico-professionale della stessa e l'adeguatezza dei mezzi adoperati, e di averne quindi cagionato il decesso per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia.
 
Il Tribunale assolveva gli imputati per due ordini di motivi, uno per aver individuato nell’accaduto un comportamento imprudente della vittima che aveva cercato di risalire sull'autocarro, invece di lasciarlo cadere nel burrone individuando nello stesso comportamento una causa atipica, non prevista né prevedibile, idonea da sola a determinare l’evento, e l’altro per l’insussistenza di un “obbligo di garanzia” degli imputati nei confronti dell’infortunato  essendo questo un lavoratore autonomo e titolare della ditta subappaltatrice.
 
 
 


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Proposto dal P.M. ricorso alla Corte di Appello questa non ha invece condivise le decisioni prese dal Tribunale condannando il titolare della ditta appaltatrice perché ritenuto responsabile del reato ascrittogli. Secondo la stessa Corte di Appello, infatti, nell’accaduto aveva giocato un ruolo decisivo la vetustà dell'autocarro utilizzato dall’infortunato il quale era stato ceduto allo stesso dall’appaltatore ed era stato tra l’altro già dichiarato obsoleto dal Comune dal quale questi lo aveva a sua volta acquistato. Secondo lo stesso collegio, inoltre, l’imputato era a conoscenza che la ditta di cui l’infortunato era titolare, benché iscritta alla Camera di Commercio come impresa di pulizia, era in realtà carente di qualsiasi organizzazione aziendale, oltre che di dipendenti e di attrezzature, per cui era stato individuato nella circostanza un appalto di mera prestazione di lavoro.
 
Veniva affermata dalla Corte di Appello la responsabilità penale dell’imputato in quanto, in virtù del principio posto a base dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994, “è chiamato a rispondere dell'infortunio l'imprenditore che dia in subappalto un'opera o un servizio, quando il subappaltatore non abbia autonomia organizzativa e si avvalga di mezzi forniti dal subappaltante", ed in quanto in tema di infortuni sul lavoro vige “la regola per cui la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera comporta che l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore”. 
 
L’imputato, sostenendo la inapplicabilità dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994, non dovendosi i lavori subappaltati svolgersi all’interno dell’azienda dell’appaltatore e  ritenendo che nel rapporto con l’imputato non vi fosse una appalto di mera prestazione di lavoro ma che quest’ultimo rivestisse la figura si subappaltatore autonomo, ha successivamente proposto ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo a questa l’annullamento della sentenza per mancanza e illogicità della motivazione.
 
Nel confermare le decisioni assunte dal Collegio di secondo grado la Corte di Cassazione ha precisato che l’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994 estende gli obblighi di prevenzione dell'imprenditore ai rischi connessi ai lavori affidati ad imprese appaltatrici, subappaltatrici o a lavoratori autonomi sia all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, che nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. Precisa, infatti, la Corte Suprema che l’espressione che si legge nell’articolo 7 citato “con la non casuale disomogeneità dei termini utilizzati, si presta a ricomprendere nella sfera di operatività della norma non solo e non tanto la struttura "fisica" in cui si svolge l'attività imprenditoriale, il che sarebbe addirittura ovvio, ma, ove questa consista nella prestazione di un servizio e abbia, in quanto tale, carattere diffuso sul territorio, l'intera area economico/geografica entro la quale l'attività stessa è destinata a realizzarsi”.
 
Prosegue ancora la Sez. IV  sostenendo che “l'idea di fondo è insomma che il datore di lavoro, quand'anche disarticoli il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, contestualmente dislocandone, almeno in parte, i rischi, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma imprenditoriale avuto di mira, alla stregua di una lettura dinamica e costituzionalmente orientata del principio ispiratore dell'intera disciplina, icasticamente espresso dall'articolo 2087 cod. civ.” e richiamando, infine, il principio riconosciuto dalla giurisprudenza civilistica in base al quale i rapporti fra committente e appaltatore valgono anche in materia di subappalto, conclude che, in base all’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994, nella circostanza incombeva sull’imputato appaltatore l’obbligo di “verificare, attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, in relazione ai lavori che gli venivano affidati, fornendo allo stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sarebbe andato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza necessarie”.
 
 
CORTE DI CASSAZIONE – IV Sezione Penale – Sentenza n. 37588 del 12 ottobre 2007 (u. p. 5 giugno 2007) – Pres. Battisti – Est. Amendola – P. M. (Conf.) Iannelli – Ric. C. P. – Appalti e subappalti: responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 626/1994; obblighi di prevenzione da parte dell’appaltatore  nei confronti delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e dei lavoratori autonomi.



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