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MUD 2018: pubblicate le nuove istruzioni e la nuova modulistica

MUD 2018: pubblicate le nuove istruzioni e la nuova modulistica

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

22/01/2018

Un nuovo decreto, DPCM del 28 dicembre 2017, contiene le novità per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2018, riferito ai dati del 2017, da presentare entro il 30/4/2018.

Il “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)” costituisce un insieme di dichiarazioni annuali riguardanti la produzione, la raccolta, il trasporto ed il trattamento di rifiuti.

I dati raccolti tramite il MUD sono utilizzati per alimentare il Catasto dei rifiuti, che assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato in materia di produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Quest’anno è stato pubblicato il DPCM 28 dicembre 2017 con le nuove istruzioni e la nuova modulistica, che sostituiscono quelle utilizzate l’anno scorso.

Il nuovo provvedimento introduce alcune modifiche, anche se non sono particolarmente significative. Le novità introdotte sono messe in evidenza per ciascuna comunicazione.

 

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MUD: STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE E SOGGETTI OBBLIGATI

Il MUD resta articolato in 6 comunicazioni e restano immutati i soggetti obbligati:

  1. Comunicazione Rifiuti, che comprende la Comunicazione Rifiuti semplificata
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso (VFU)
  3. Comunicazione Imballaggi (composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio)
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)


Scheda anagrafica: Il MUD è costituito da una scheda anagrafica che consente di identificare il dichiarante e va compilata per tutte le Comunicazioni presenti nel MUD, salvo che per la Comunicazione Rifiuti Semplificata e per la Comunicazione AEE. Una prima modifica, introdotta nel modello, riguarda la scheda anagrafica autorizzazioni (SA-AUT), che richiede la compilazione di nuovi dati da parte di tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, che svolgono attività di recupero o smaltimento rifiuti, e non più solo da parte dei gestori di veicoli fuori uso, gestori di RAEE, impianti di incenerimento, impianti di coincenerimento e discariche. I nuovi dati da inserire sono ad esempio: tipo di autorizzazione; ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza; operazioni di recupero e smaltimento autorizzate; capacità complessiva autorizzata.

1) Comunicazione Rifiuti

Soggetti obbligati:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti [1] e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).

Ricordiamo, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche particolari di esclusione dalla presentazione della Comunicazione Rifiuti:

  • il “Collegato ambiente” (L. 221/2015), ha previsto l’esonero per i rifiuti pericolosi, compreso il CER 180103*, prodotti dalle attività del benessere (codici Ateco 96.02.01; 96.02.02 e 96.09.02) e per i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività agricole (art. 2135 c.c.), che assolvono l'obbligo del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto;
  • le imprese e gli enti, a prescindere dal numero dei dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che derivano da attività agricole e agro-industriali, di demolizione, costruzione e scavo, commerciali, di servizio, sanitarie;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno fino a dieci dipendenti derivanti da lavorazioni artigianali, lavorazioni industriali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti e produzione di fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento di fumi;
  • le attività non inquadrate in un’organizzazione di ente o impresa, produttrici iniziali di rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi;
  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, limitatamente alla parte conferita;
  • le imprese che producono sottoprodotti di origine animale (ai sensi del Regolamento UE 1069/2009) se avviati ad impianti di trasformazione e non allo smaltimento;
  • i soggetti iscritti in categoria 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali ai sensi del DM 65/2010 (distributori, installatori e centri di assistenza di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE), per la fase di raccolta, trasporto e raggruppamento presso il proprio esercizio dei RAEE;
  • ecc.

 

Come novità segnaliamo i dati relativi alle autorizzazioni al recupero o allo smaltimento di rifiuti, che i gestori devono comunicare con la scheda SA-AUT.

 

1 - bis) Comunicazioni Rifiuti Semplificata:

I soggetti obbligati sono esclusivamente i soggetti che producono, nella propria Unità Locale (U.L.), non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

Non è consentita per il produttore che trasporta i propri rifiuti o che compila il modulo RE (rifiuto prodotto fuori dall’U.L.) o per i nuovi produttori (che effettuano pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti).


La Comunicazione Rifiuti Semplificata è stata interessata da novità significative che riguardano la compilazione e trasmissione, infatti non è più possibile compilarla manualmente e spedirla per posta.


Compilazione
: va compilata esclusivamente inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo un file in formato PDF stampabile. L’accesso al portale avviene tramite credenziali che vengono rilasciate dopo essersi registrati e non è necessaria la firma digitale.

Dopo la compilazione occorre stampare la dichiarazione in formato pdf e il dichiarante deve firmare la comunicazione con firma autografa o con firma digitale.


Trasmissione
: è necessario predisporre e spedire un unico file in formato pdf contenente:

  • la copia della Comunicazione Rifiuti Semplificata firmata dal dichiarante e prodotta dal sito mudsemplificato.ecocerved.it,
  • la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria (15,00 Euro per ogni Unità locale del dichiarante) alla CCIAA competente,
  • la copia del documento di identità del dichiarante,
  • se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d’identità.

Il file unico deve essere spedito esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo   comunicazioneMUD@pec.it

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La spedizione può essere effettuata anche da casella PEC non intestata al dichiarante (ad esempio associazione di categoria, professionista o consulente).

 

2) Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Sono obbligati i soggetti che effettuano le attività di trattamento (autodemolizione, rottamazione, frantumazione) dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Sono esclusi dalla Comunicazione VFU, in quanto compilano la Comunicazione Rifiuti, i gestori di veicoli diversi da quelli rientranti nel D.Lgs. 209/2003; i trasportatori dei veicoli fuori uso, soggetti e non soggetti al D.Lgs.209/2003; le Concessionarie, i gestori delle succursali di case costruttrici o di automercati che provvedono alla radiazione del veicolo in occasione della vendita di veicoli nuovi.

Come novità, nella scheda SA-AUT, i gestori di VFU devono comunicare anche una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso.

 

3) Comunicazione Imballaggi

Sezione Consorzi: i soggetti obbligati sono il CONAI e i produttori di imballaggio che hanno organizzato autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi (articolo 221, comma 3, lettere a, c).

La novità più significativa introdotta quest’anno riguarda una nuova scheda SBOP da compilare da parte del CONAI per comunicare le quantità di borse in plastica, suddivise per tipologia, immesse sul mercato.

 

Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: i soggetti obbligati sono gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, compresa la messa in riserva (all. B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti di imballaggio identificati con i CER dei gruppi 15 e 19. Questi gestori compilano la Comunicazione Imballaggi – Sezione Gestori e NON la Comunicazione Rifiuti.

Tra le novità segnaliamo i dati relativi alle autorizzazioni al recupero o allo smaltimento che i gestori di rifiuti di imballaggio devono comunicare con la scheda SA-AUT.

 

4) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Sono obbligati i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, quali gli impianti di trattamento (messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione, stoccaggio) e i centri di raccolta di Raee domestici, istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Gli impianti di recupero e smaltimento per i RAEE compilano la Comunicazione RAEE e NON la Comunicazione Rifiuti.

Ricordiamo, a titolo puramente esemplificativo, alcune casistiche particolari di esclusione dalla presentazione della Comunicazione RAEE:

  • gli Impianti di trattamento dei RAEE che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, che compilano la Comunicazione Rifiuti,
  • i trasportatori di RAEE, che compilano la Comunicazione Rifiuti,
  • i Comuni, per i RAEE domestici raccolti nei centri di raccolta da essi istituiti, che compilano la Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione,
  • i luoghi di raggruppamento preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita oppure presso altro luogo, per i quali non vi è obbligo di MUD.

 

Nella scheda SA-AUT i gestori dichiarano nuovi dati, come ad esempio la tipologia di autorizzazione / comunicazione alle attività di gestione dei RAEE e la data di rilascio o di presentazione della comunicazione.

 

5) Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Sono obbligati i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, quali i Comuni e loro Consorzi e Comunità montane.

 

La novità per questa comunicazione riguarda la trasmissione che può avvenire, oltre che via telematica, anche via PEC.

I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di segreteria adempiono all’obbligo con la seguente procedura:

- compilano la Comunicazione inserendo i dati nel portale www.mudcomuni.it,

- stampano la Sezione anagrafica prodotta automaticamente dalla procedura sul sito www.mudcomuni.it, firmata dal legale rappresentante del dichiarante o suo delegato. La comunicazione MUD in formato cartaceo dovrà riportare la firma autografa del dichiarante,

- trasformano il documento cartaceo firmato in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo PEC. L’unico file PDF che dovrà essere trasmesso a mezzo PEC, dovrà contenere:

  • la copia della Sezione Anagrafica firmata dal dichiarante,
  • la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
  • la copia del documento di identità del sottoscrittore,
  • se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d’identità

- trasmettono via PEC all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it  il file in formato pdf ottenuto. Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale dell’ente dichiarante.

 

6) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

Soggetti obbligati:

a) i produttori e gli importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale, ossia le imprese che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  • fabbricano e vendono AEE recanti il loro nome o marchio di fabbrica oppure commissionano la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializzano sul mercato nazionale apponendovi il loro nome o marchio di fabbrica;
  • rivendono sul mercato nazionale, con il loro nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; i rivenditori non sono considerati "produttori" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto precedente;
  • importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato UE nell'ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione;
  • stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo, vendono sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici

N.B.: per le AEE destinate all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini di alcuni obblighi, fra i quali la comunicazione annuale;

b) i sistemi collettivi di finanziamento (Apiraee - Cobat - Ecodom - Ecoelit - Ecoem - Ecolamp - Ecolight - Ecoped - EcoR'it - EsageRAEE - ERP - PvCycle - Remedia – Ridomus) e i produttori/importatori di AEE domestiche e professionali, non aderenti a sistemi collettivi o per i quali il sistema collettivo non invia i dati.

La Comunicazione Produttori di AEE va compilata e presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it/. Il portale non è al momento attivo.

 

Compilazione del MUD

Si compila un MUD per ogni unità locale.

Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività lì svolte: produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo.

Per unità locale si intende inoltre la sede di un impianto di smaltimento, recupero / smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.

L’unità locale coincide con la sede legale, nei seguenti casi:

  • soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto,
  • attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. 

 

Vanno seguite disposizioni particolari per individuare l’unità locale nel caso di attività che producono il rifiuto fuori dall’U.L., quali ad esempio le attività di manutenzione alle infrastrutture (ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs. 152/2006), le altre attività di manutenzione, le attività di bonifica dei siti contaminati effettuate dai soggetti iscritti nella categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali, cantieri, impianti di trattamento mobili, ecc.

 

CODIFICHE E CLASSIFICAZIONI

Nel MUD 2018 non hanno subito modifiche:

  • i codici delle attività economiche Ateco, che sono quelli in vigore nell’anno di riferimento della dichiarazione, quindi i Codici Ateco 2007,
  • i Codici Rifiuti, nelle istruzioni si fa riferimento alla normativa aggiornata, ossia alla decisione 2014/955/CE,
  • i Codici transfrontalieri del Regolamento CE n. 1013/2006.

 

DIRITTI DI SEGRETERIA

La presentazione del MUD è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria, che è fissato per ogni U.L. Come l’anno scorso è così determinato:

  • 15,00 Euro per la Comunicazione rifiuti semplificata, generalmente versato con bollettino di conto corrente postale (per le modalità verificare presso le singole CCIAA);
  • 10,00 Euro per tutte le altre comunicazioni, versato con carta di credito o Telemaco Pay, ad eccezione della Comunicazione produttori di AEE che non è soggetta al versamento del diritto di segreteria.

N.B. La CCIAA competente per territorio è quella in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Restano immutate le modalità di presentazione del MUD 2018 per le seguenti Comunicazioni:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli fuori uso
  • Comunicazione RAEE
  • Comunicazione Imballaggi

La presentazione per queste Comunicazioni deve avvenire esclusivamente via telematica e si effettua tramite il portale ( http://www.mudtelematico.it/); non sono ammessi supporti informatici diversi (es. supporti magnetici).

Lo stesso soggetto dichiarante che sia obbligato a compilare due o più delle suddette Comunicazioni relativamente alla medesima U.L. dovrà necessariamente presentarle creando un unico file, che può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere o con altri software che rispettino le specifiche dell’Allegato 4 del DPCM 28/12/2017.

Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla).

Più Comunicazioni incluse in un unico invio telematico, relative alla stessa unità locale dello stesso soggetto dichiarante, versano un unico diritto di segreteria complessivo pari a 10 Euro.

Per la trasmissione telematica i soggetti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

 

Le modalità di compilazione e presentazione delle altre Comunicazioni sono le seguenti:

  • Comunicazione rifiuti semplificata: a partire da quest’anno dovrà essere compilata mediante l'applicativo messo a disposizione da Ecocerved accessibile all’indirizzo mudsemplificato.ecocerved.it/ e spedita via PEC con firma autografa o digitale;
  • Comunicazione Produttori AEE: compilata e inviata tramite il sito www.registroaee.it;
  • Comunicazione Rifiuti Urbani e assimilati in convenzione: compilata e trasmessa telematicamente tramite il portale www.mudcomuni.it oppure, a partire da quest’anno, trasmessa tramite PEC utilizzando i moduli generati da procedura telematica;
  • Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi: compilata su apposito software da richiedere ad Ecocerved mediante una mail all’indirizzo softwaremud@ecocerved.it  e trasmessa telematicamente attraverso il sito www.mudtelematico.it.


TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

Resta invariata la scadenza prevista entro il 30/4 di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, pertanto quest’anno la scadenza è fissata al 30/4/2018, con riferimento ai dati del 2017.

Il nuovo modello sarà da utilizzare fino alla piena entrata in operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

 

Segnaliamo infine che:

  • sono disponibili nel portale di Ecocerved le informazioni aggiornate in base al nuovo DPCM 28 dicembre 2017;
  • il software per la compilazione del MUD 2018, realizzato da Unioncamere, verrà reso disponibile a metà febbraio 2018;
  • il sistema per l'invio telematico (http://www.mudtelematico.it/) verrà reso disponibile a partire dal 29 gennaio 2018.

 

 

 

Interpreta®

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2017 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018



[1] Il conteggio dei dipendenti va effettuato considerando l’impresa o l’ente nel suo complesso.

Si contano i dipendenti occupati a tempo pieno nell’anno cui si riferisce la comunicazione; il numero è aumentato delle frazioni lavorative annue, in dodicesimi, per i lavoratori stagionali e per quelli a tempo parziale e per i lavoratori a termine rientranti nel ciclo produttivo e nell’organigramma. I lavoratori part time sono computati in base all’orario di lavoro svolto. Il titolare e i soci si contano solo se dipendenti dell’impresa, cioè solo se a libro paga.

Non si contano apprendisti, collaboratori non dipendenti e familiari, lavoratori interinali (ora lavoratori somministrati), tirocini formativi e stages, contratti di inserimento e di reinserimento.



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