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Albo Nazionale Gestori Ambientali: la funzione di responsabile tecnico

Albo Nazionale Gestori Ambientali: la funzione di responsabile tecnico

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

22/06/2017

Pubblicate due delibere riguardanti i requisiti richiesti per le varie categorie d'iscrizione e le relative modalità di verifica per esercitare la funzione di responsabile tecnico in vigore dal 16 ottobre 2017.


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In attuazione del nuovo regolamento sono state pubblicate due delibere riguardanti i requisiti richiesti per le varie categorie d'iscrizione e le relative modalità di verifica per esercitare la funzione di responsabile tecnico.

In particolare:

> con la prima delibera:

    - per ogni categoria e classe d'iscrizione, sono definiti i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di RT;

    - vengono definite le materie oggetto della verifica d'idoneità, sia iniziale sia periodica;

> la seconda delibera definisce i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche d'idoneità.

 

Queste disposizioni entreranno in vigore dal 16 ottobre 2017.

 

 

Requisiti del Responsabile Tecnico

Per ciascuna categoria e classe, nell’allegato “A” alla Delibera n.6/2017 sono riportati i requisiti minimi, costituiti dal superamento della verifica, da anni di esperienza in base alla classe d’iscrizione e, per le categorie 8, 9 e 10 dal titolo di studio.

Gli anni di esperienza sono acquisiti svolgendo una o più delle seguenti funzioni:

- legale rappresentante di impresa operante nel settore d’attività per la quale si chiede l’iscrizione;

- responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore d’attività per la quale si chiede l’iscrizione;

- dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore d’attività per la quale si richiede l’iscrizione;

- dipendente in affiancamento al responsabile tecnico. In questo caso l’impresa interessata dovrà comunicare tale situazione alla Sezione Regionale dell’Albo utilizzando il modello riportato nell’allegato “B” alla Delibera n.6/2017.

Un ulteriore requisito è riportato nella Delibera n.7/2017, in quanto possono accedere alle verifiche solo persone in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Da tale obbligo sono dispensati i Responsabili Tecnici già in carica al 16/10/2017.

 

Verifiche d’idoneità

Le verifiche d’idoneità sono costituite da una verifica iniziale e da una di aggiornamento.

 

Domanda d’iscrizione alle verifiche

La domanda d’iscrizione dev’essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite il portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nel periodo compreso tra 60 e 40 giorni prima della data fissata per l’effettuazione della verifica. Nella domanda, il canditato deve anche indicare la data, la sede ed il modulo per il quale intende sostenere la verifica.
Per poter procedere con l’iscrizione occorre versare un contributo di 90 euro alla Camera di Commercio in cui si effettuerà la verifica.

Al canditato verrà inviata via mail la conferma dell’iscrizione, riportante anche la data e la sede, almeno 20 giorni prima l’effettuazione della verifica.

 

Contenuti e struttura delle verifiche

Nell’allegato “C” alla Delibera n.6 sono riportate le materie oggetto delle verifiche d’idoneità iniziale e di aggiornamento. I quiz, periodicamente aggiornati, saranno pubblicati sul sito internet dell’ Albo Gestori Ambientali.

La verifica è costituita da 80 quiz a risposta multipla, 40 relativi al modulo obbligatorio generale e 40 relativi al modulo specialistico. Per ogni risposta esatta è assegnato 1 punto, se la risposta è errata - 0,5 punti e se viene omessa 0 punti.

I punteggi minimi per superare le verifiche sono i seguenti:

- verifica iniziale: 32 punti per il modulo obbligatorio e 34 punti per quello specialistico;

- verifica di aggiornamento: 28 punti per il modulo obbligatorio e 30 punti per quello specialistico.

Le verifiche hanno una durata massima di 2 ore.

Nell’allegato “B” alla Delibera n.7/2017 sono riportate le modalità pratiche di svolgimento delle verifiche.

 

Validità della verifica ed aggiornamento

L’idoneità conseguita tramite la verifica iniziale ha una validità di 5 anni a partire dalla data di superamento della verifica.

La verifica di aggiornamento, tramite la quale il Responsabile Tecnico rinnova i requisiti necessari per ricoprire tale funzione, dev’essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità. La decorrenza del nuovo quinquennio di validità si calcola comunque sempre a partire dalla scadenza della verifica iniziale d’idoneità, e non dalla data d’effettuazione della verifica d’aggiornamento.

In caso di mancato superamento, la verifica può essere ripetuta dopo almeno 60 giorni dalla comunicazione del non superamento della precedente verifica.

 

Esenzioni dalle verifiche

Sono esentati da tutte le verifiche i legali rappresentanti di imprese che ricoprano anche l’incarico di Responsabile Tecnico e che, al momento della domanda (anche se non chiaramente indicato riteniamo si tratti della domanda di prima iscrizione o di rinnovo), abbia maturato un’esperienza nel settore d’attività di almeno 20 anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al 20% di tale periodo.

 

Disposizioni transitorie

I responsabili tecnici di imprese iscritte al 16/10/2017 potranno continuare a ricoprire tale ruolo fino al 16/10/2022, anche per altre imprese già iscritte o che intendono iscriversi nella stessa categoria, nella stessa classe o inferiore. Questi responsabili tecnici potranno sostenere la verifica d’aggiornamento a partire dal 2/1/2021.

 

Sedi e date delle verifiche

Con apposite delibere sono definite le sedi e le date di effettuazione delle verifiche. Con la Delibera n.7/2017 è stato definito il primo gruppo di sedi e le relative date.

 

 

Interpreta®

 

Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 6 del 30 maggio 2017 (pdf)

Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 7 del 30 maggio 2017 (pdf)



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