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Decreto sottoprodotti: primi chiarimenti dal Ministero

Decreto sottoprodotti: primi chiarimenti dal Ministero

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

16/06/2017

La circolare 7619 del 30 maggio 2017 che fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 264/2016 sui requisiti per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto.


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Con una circolare esplicativa sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 264/2016, riportante criteri indicativi per la dimostrazione dei requisiti per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, in modo da consentire un'uniforme applicazione ed un'univoca lettura del regolamento.

 

Nella circolare sono esaminati tutti gli aspetti toccati dal decreto sotto il profilo interpretativo ed operativo, quali ad esempio l'attuazione delle disposizioni del regolamento, il rispetto di requisiti e condizioni, la compilazione della scheda tecnica, la piattaforma telematica di scambio e l'Allegato 1 "biomasse residuali per uso energetico".

In particolare viene ricordato che il decreto non modifica in alcun modo la normativa di riferimento.

Segnaliamo inoltre l'attivazione della piattaforma di scambio www.elencosottoprodotti.it

 

Indicazioni operative

Con la circolare n.7619/2017, il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente ha fornito diversi chiarimenti in merito ai contenuti ed all’applicazione del D.M.264/2016.

Innanzitutto viene ribadito e sottolineato che il D.M.:

  • non introduce nuovi criteri, ma si tratta di una guida non vincolante per dimostrare la soddisfazione dei criteri previsti dall’art.184-bis del D.Lgs.152/06. Il soggetto interessato può quindi scegliere strumenti e metodi diversi per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri. Inoltre gli strumenti proposti dal D.M. sono utilizzabili anche per residui diversi da quelli elencati. Alla non obbligatorietà dell’applicazione del D.M. consegue anche il fatto che tale applicazione non può essere considerata come condizione necessaria per poter svolgere un’attività di gestione di sottoprodotti, e quindi anche durante eventuali ispezioni non può esserne richiesta l’applicazione;
  • non contiene un elenco di materiali senz’altro qualificabili come sottoprodotti né un elenco di trattamenti classificabili a prescindere come “normale pratica industriale”, in quanto occorre sempre effettuare una valutazione del singolo caso specifico (“caso per caso”);
  • i requisiti previsti devono essere soddisfatti in tutte le fasi di gestione dei residui, dalla loro produzione fino al loro impiego finale come sottoprodotto. Pertanto se un residuo viene inizialmente qualificato come rifiuto non potrà essere successivamente poi qualificato come sottoprodotto;
  • il produttore iniziale del residuo deve provare che, sin dalla produzione del residuo, non ha intenzione di disfarsene;
  • ogni soggetto che interviene lungo la filiera è tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalle normative per la qualificazione come sottoprodotto, limitatamente a quanto è nella propria disponibilità e conoscenza;
  • la responsabilità della gestione del residuo come rifiuto ricade sul soggetto che se ne trova in possesso immediatamente prima che diventi rifiuto.

 

La circolare riesamina ed approfondisce le modalità di risposta ai quattro requisiti previsti dall’art.184-bis del D.Lgs.152/06 per la qualificazione di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanzaod oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso processo di produzione o nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

In particolare:

 

a) Lo scopo primario del processo di produzione non è la produzione di tale sostanza od oggetto: in merito alla definizione di “processo di produzione”, viene sottolineato che può riguardare non solo beni ma anche servizi e comprende non solo la fabbricazione dei componenti ed il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto come la manutenzione, il controllo di processo, la movimentazione dei materiali ecc…

 

b) Certezza dell’utilizzo: dev’essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al suo impiego.

A parte gli accertamenti specifici, caso per caso, la certezza è dimostrata con l’analisi del ciclo di produzione e delle caratteristiche / documentazione relative alle attività in cui si originano ed in cui si utilizzeranno, per dimostrare congruità di qualità e quantità dei residui con l’impiego finale.

L’impianto / attività in cui utilizzare i residui dev’essere individuato, o individuabile, al momento della loro produzione: ciò è dimostrabile tramite rapporti o impegni contrattuali oppure utilizzando la scheda tecnica dell’allegato 2. L’individuazione riguarda la tipologia d’impianti / attività in cui i residui possono essere utilizzati, non tanto uno specifico utilizzatore: all’origine può quindi esservi incertezza sul soggetto destinatario del residuo, mentre dev’esservi certezza sulla tipologia di impianto / attività in cui il residuo può essere e sarà impiegato. In questo caso, nella scheda tecnica dovranno essere inserite le informazioni relative all’attività o al settore di destinazione.

Al momento dell’individuazione del destinatario deve comunque essere effettuata una verifica di congruità, a livello qualitativo e quantitativo, tra i residui e l’impianto / attività di destinazione che deve avere caratteristiche e dimensioni adeguate per assicurare l’effettivo impiego del residuo.

La documentazione contrattuale permette di dimostrare solo il rispetto di questo requisito, mentre la compilazione integrale della scheda tecnica permette la dimostrazione di tutti i requisiti, compreso quello della certezza dell’utilizzo. Anche l’esistenza di un guadagno economico legato alla cessione del residuo può indicare la certezza dell’utilizzo: la pura presenza di un contratto di cessione a titolo oneroso potrebbe però non essere sufficiente, ed è quindi opportuno che l’operatore affianchi a questi contratti altri documenti a supporto della prova della certezza dell’utilizzo come, ad esempio, informazioni riguardanti l’esistenza di un “solido mercato” del sottoprodotto.

 

La documentazione contrattuale deve comunque consentire l’identificazione di tutti i soggetti coinvolti e le specifiche dei residui interessati: è comunque ammesso che non esista un contratto scritto tra gli operatori, ma che vi sia un semplice accordo. In questo caso, all’identificazione dei soggetti coinvolti dev’essere allegata la prova delle caratteristiche del residuo, risultando quindi utile anche in questo caso la compilazione della scheda tecnica.

c) Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale:

Nella «normale pratica industriale»:

- Non vi rientrano processi / operazioni necessari per rendere il residuo idoneo a soddisfare i requisiti dei prodotti o per la protezione della salute e dell’ambiente;

- Vi rientrano attività e operazioni costituenti parte integrante del ciclo di produzione da cui si origina il residuo, anche se con l’obiettivo di rendere idonee le caratteristiche ambientali del residuo.

Questi requisiti vengono dimostrati compilando adeguatamente il campo “Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto” della scheda tecnica, indicandovi quali trattamenti sono eventualmente necessari prima dell’utilizzo e se tale trattamento è effettuato direttamente, tramite un intermediario o presso l’utilizzatore.

Nell’allegato 1 al regolamento sono riportati alcuni esempi di “normale pratica industriale” applicabili a biomasse: tale elenco è comunque solo orientativo e non esaustivo.

 

d) Requisiti d’impiego e di qualità ambientale: la scheda tecnica (allegato 2) contiene anche le informazioni necessarie per la verifica delle caratteristiche del residuo e la sua conformità alla destinazione ed impiego previsti.

In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità alla scheda tecnica è da dichiarare nella «dichiarazione di conformità». In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o destinazione comportanti modifiche alle informazioni riportate, occorre sottoscrivere una nuova dichiarazione.

Nel caso in cui esistano norme regolamentanti l’utilizzo dei sottoprodotti, il non rispetto comporta la qualificazione del residuo come rifiuto. Un esempio di tali norme sono le disposizioni contenute nell’allegato X alla Parte V del D.Lgs.152/06 da applicarsi alle biomasse da utilizzare per la produzione di energia tramite combustione. Nella scheda tecnica è opportuno riportare la dimostrazione della rispondenza della destinazione agli standard merceologici ed alle norme tecniche di settore.

Se, diversamente, non esistono norme di riferimento, occorre comunque dimostrare che l’impiego non porterà comunque ad impatti negativi sull’ambiente o la salute umana.

 

Gestione dei sottoprodotti

Sono riportate specifiche indicazioni per il deposito e la movimentazione dei residui, per assicurarne il mantenimento delle caratteristiche necessarie a consentirne l’impiego:

  • Separazione da rifiuti, prodotti o oggetti con caratteristiche diverse e destinati a usi diversi;
  • Cautele per prevenire problemi ambientali / sanitari, combustioni o esplosioni;
  • Protezione per evitare alterazione delle caratteristiche chimico / fisiche;
  • Congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione con quanto indicato nella scheda tecnica.

La compilazione della scheda tecnica e della dichiarazione di conformità permettono il deposito ed il trasporto di sottoprodotti, con le medesime caratteristiche, provenienti da impianti / attività diversi.

Nella gestione ha particolare importanza il tempo massimo di deposito. Questa informazione dev’essere riportata nella scheda tecnica: superato tale limite si presuppone che il residuo perda le caratteristiche che ne permettono l’utilizzo, e dovrà quindi essere gestito come un rifiuto. Se però tali caratteristiche non dovessero alterarsi anche dopo il tempo massimo indicato, potrà essere compilata una nuova scheda, eventualmente riportante anche una destinazione diversa da quella inizialmente prevista.

 

Scheda tecnica

La completa compilazione della scheda tecnica permette la dimostrazione del rispetto di tutti i requisiti, compreso quello relativo alla certezza dell’utilizzo dimostrabile anche tramite la documentazione contrattuale.

È utilizzata:

  • Per dimostrare la certezza dell’utilizzo, per dimostrare l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra produttori, intermediari ed utilizzatori dei residui;
  • Per indicare tempistiche e modalità di deposito e movimentazione dei residui;
  • Per fornire informazioni necessarie alla verifica delle caratteristiche del residuo e la sua conformità al processo ed all’impiego previsti.

Le schede sono numerate, vidimate dalle CCIAA e gestite con le stesse modalità dei registri di carico / scarico dei rifiuti.

 

Struttura della scheda tecnica

La scheda tecnica ha la seguente struttura:

  • Anagrafica del produttore;
  • Impianto di produzione: indirizzo, descrizione processi e materiali / residui in uscita;
  • Informazioni sul sottoprodotto: tipologia e caratteristiche, conformità all’uso previsto;
  • Descrizione del sottoprodotto: attività / impianti idonei all’utilizzo, impianti / attività di destinazione, eventuali intermediari;
  • Tempi e modalità di deposito e movimentazione: modalità, luoghi e tempi massimi di raccolta e deposito, modalità di trasporto, tempo massimo di deposito;
  • Organizzazione e continuità del sistema di gestione: tempi e modi per assicurare l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

È ammesso che alcune parti della scheda non siano immediatamente compilabili, ma che lo siano solo in tempi successivi alla produzione del residuo. Nella circolare sono comunque individuati i campi della scheda che occorre obbligatoriamente compilare per dimostrare il possesso di tutti i requisiti. Inoltre è possibile che, in base a particolari circostanze, sia possibile dimostrare il possesso dei requisiti solo in riferimento a specifici lotti di residuo che presentano un’unitarietà per quanto riguarda il profilo funzionale e la destinazione.

Nell’allegato tecnico – giuridico alla circolare è riportato uno schema di riferimento, in cui in base ai diversi requisiti da dimostrare sono riportati i diversi campi della scheda da compilare.

Nella scheda tecnica è inoltre compresa la dichiarazione di conformità, riportante:

  • Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
  • Tipologia del sottoprodotto e descrizione
  • Tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
  • Eventuali riferimenti normativi disciplinanti l’impiego del sottoprodotto
  • Dichiarazione di conformità del residuo alla scheda tecnica.

La dichiarazione di conformità è da utilizzarsi in caso di cessione a terzi dei sottoprodotti, allo scopo di dimostrarne il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dei contenuti della scheda tecnica.

 

Piattaforma di scambio: www.elencosottoprodotti.it

Obiettivo è la creazione di una piattaforma volontaria e gratuita di scambio tra domanda e offerta. L’iscrizione da parte di produttori ed utilizzatori non è obbligatoria e non costituisce un requisito abilitante, anche per la qualificazione di un residuo come sottoprodotto.

Per l’iscrizione è necessario effettuare l’accesso tramite smart-card, mentre le ricerche di iscritti e sottoprodotti sono libere.

 

Allegato 1: primi esempi

Per specifiche categorie di residui sono riportati:

  • Norme sul loro impiego;
  • Operazioni ed attività costituenti «normali pratiche industriali»

I primi esempi riguardano biomasse, compresi sfalci e potature e residui agro -alimentari, per la produzione di energia mediante:

  1. Produzione di biogas;
  2. Combustione diretta: in questo caso possono essere utilizzate solo biomase elencate nella Parte V -allegato X del D.Lgs.152/06.

L’art.184-bis co.2 del D.Lgs.152/06 prevede un possibile ampliamento di questo elenco.

Le disposizioni del D.M. si possono applicare anche a residui diversi da quelli dell’allegato 1.

 

Interpreta®

 

 

 

Circolare prot.n. 7619 del 30/05/2017 del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente (pdf)

 

Ministero dell'ambiente - Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

  

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

 



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