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Albo Nazionale Gestori Ambientali: iscrizione nella cat.6

Albo Nazionale Gestori Ambientali: iscrizione nella cat.6

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

07/02/2017

Disposizioni transitorie e documentazione richiesta per l’iscrizione.


Con due circolari, il Comitato Nazionale dell’albo Gestori Ambientali ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’iscrizione delle imprese nella categoria 6 – trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

In particolare sono forniti chiarimenti in merito alla gestione di domande d’iscrizione rigettate o archiviate e sulla gestione della documentazione di cui ne è richiesta la traduzione in italiano.

 

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Gestione delle domande d’iscrizione rigettate o archiviate

Con la circolare n. 148/2017 viene chiarita l’applicazione della possibilità, per le imprese già in possesso al 15/10/2016 di ricevuta d'iscrizione, di presentare domanda in base alle nuove disposizioni entro il 15/05/2017. È stato ora indicato che nel caso in cui la domanda sia rigettata o archiviata, anche dietro richiesta dell’impresa, la competente Sezione Regionale dovrà procedere contestualmente anche alla cancellazione del richiedente dall’Albo.

 

Documentazione di cui è richiesta la traduzione

Con la circolare n. 149/2017 sono state riportate indicazioni riguardanti la presentazione di documentazione di cui ne è richiesta la traduzione in italiano.

Viene indicato che il D.P.R. n. 445/2000 prevede che le firme sugli atti ed i documenti prodotti all’estero da autorità estere devono essere legalizzati da rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, fatte salve esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali: occorre pertanto che il richiedente verifichi presso l’autorità competente del proprio Stato la necessità o meno della legalizzazione e le relative modalità d’attuazione.

Il D.P.R. n.445/2000 prevede inoltre che ai documenti redatti in lingua straniera sia allegata una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Anche in questo caso sono fatte salve le esenzioni previste da leggi o accordi internazionali.

 

Per più documenti redatti secondo lo stesso schema o modello (es: carte di circolazione) è sufficiente al traduzione di un solo documento per tutti quelli della stessa tipologia.

 

Per la traduzione giurata dei contratti di disponibilità dei veicoli è sufficiente tradurre la parte dei contratti attestante la disponibilità del veicolo. Nella circolare sono riportate le informazioni minime che devono essere presenti nella traduzione.

 

Viene infine prevista la possibilità di presentare un unico modulo di autocertificazione, in allegato alla circolare n. 149/2017, per dichiarare un insieme di informazioni elencate nella circolare. Questa autodichiarazione può però essere utilizzata solo da soggetti con sede legale nell’Unione Europea: soggetti con sede legale al di fuori dell’Unione potranno utilizzare questa autocertificazione solo se autorizzati a soggiornare nel territorio italiano.

 

Interpreta®

 

Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali - circolari n. 148 (1) del 2 febbraio 2017. (PDF)

 

 

Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali - circolari n. 149 (2) del 2 febbraio 2017. (PDF)

 





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