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Gestione delle discariche: modifiche al D.Lgs 36/2003

Gestione delle discariche: modifiche al D.Lgs 36/2003

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Economia circolare

12/02/2021

La disciplina riguardante la gestione delle discariche ha subito modifiche con il D.Lgs. 121/2020: alcuni errori e incongruenze.

Con il Decreto Legislativo n.121/2020, in vigore dal 29/9/2020, anche la disciplina riguardante la gestione delle discariche ha subito modifiche.

E’ comunque doveroso segnalare che le modifiche apportate contengono diversi errori ed incongruenze.

 

Per quanto riguarda i divieti ed i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, non ci sono stati cambiamenti a nostro parere significativi.

 

Con riferimento alla riduzione e divieto di conferimento in discarica vengono introdotte due nuove disposizioni:

  • a decorrere dal 2030, sarà vietato introdurre in discarica rifiuti riciclabili o recuperabili, fatta eccezione per quei rifiuti urbani il cui collocamento in discarica sia idoneo a produrre il miglior risultato ambientale (a tal fine sarà individuato un elenco anche se non esaustivo, con apposito decreto). Le Regioni dovranno conformare la propria pianificazione alle disposizioni introdotte e modificare tempestivamente gli atti che autorizzano lo smaltimento in discarica di rifiuti non ammessi, adeguandoli ai nuovi divieti entro il 2029.
    Con una modifica dell’art.6 del Decreto Legislativo n.36/2003 tale divieto è, di fatto, già applicabile fin da ora;
  •  a decorrere dal 2035, viene prevista la riduzione del 10% del collocamento in discarica dei rifiuti urbani.

 

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I rifiuti conferibili in discarica saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Viene inoltre vietato lo smaltimento in discarica di:

  • Rifiuti con caratteristiche riportate nel comma 1 dell’art.6 (es: esplosivi, comburenti, infiammabili, contenenti sostanze corrosive, sanitari a rischio infettivo HP9, PCB > 50 ppm, CFC o HCFC, PFU interi ecc…);
  • Rifiuti riportati nella tabella 2 dell’allegato 3 (es: 04 01 04, 05 01 06*, 05 01 12*, 06 13 01*, 07 01 04*, 08 03 19*, 09 01 03*, 10 01 23, 11 01 12, 13 01 09*, 16 01 03, 16 02 10*, 16 05 04*, 17 09 02*, 19 06 05, 20 01 31* ecc…).

 

Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità in discarica si prevede che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento, fatta eccezione per i rifiuti:

  • inerti, il cui trattamento non sia fattibile tecnicamente;
  • per i quali il trattamento non contribuisca a raggiungere le finalità imposte dal decreto in merito alla riduzione del collocamento in discarica;
  • riportati nell’allegato 8, previa scelta della Regione che autorizza la discarica e ritiene che il trattamento non contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei conferimenti in discarica. L’allegato 8 riporta i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non sia necessario per il conferimento in discarica dei seguenti rifiuti: 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), 20 03 99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) e 20 03 03 (residui della pulizia stradale).

 

L’ammissibilità dei rifiuti è accertata tramite la caratterizzazione di base, con oneri a carico del produttore/ detentore dei rifiuti.

La caratterizzazione dev’essere effettuata, tramite laboratori accreditati), prima del conferimento ovvero dopo l’ultimo trattamento.

Le caratteristiche della caratterizzazione sono riportate nell’allegato 5, con il quale di fatto sono ripresi i criteri del Decreto Ministeriale 27/9/2010, abrogato dal Decreto Legislativo n.121/2020. In particolare, viene disposto che la caratterizzazione di base sia effettuata:

  • al primo conferimento;
  • in occasione di modifiche del processo in cui sono generati;
  • comunque, almeno annualmente;
  • per ogni lotto in caso di rifiuti non regolarmente generati (cioè non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non facenti parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato).

 

Nell’allegato 5 punto 4 sono riportati i casi in cui non è necessario effettuare la caratterizzazione tramite prove analitiche come, ad esempio, il caso in cui tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti siano note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e gestione della discarica.

 

I rifiuti giudicati ammissibili in base alla caratterizzazione, sono successivamente sottoposti dal gestore della discarica alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti.

 

Interpreta®


 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

 


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