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Amianto nei rifiuti: come riconoscerlo e valutarlo correttamente

Amianto nei rifiuti: come riconoscerlo e valutarlo correttamente
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da amianto

21/09/2016

Informazioni riguardo alle fibre di amianto per i centri di raccolta, riciclaggio e smaltimento. I rifiuti e materiali di scarto contenenti amianto e il tenore di amianto. Focus sul trattamento dei pannelli leggeri e pannelli per soffitti.


Lucerna, 21 Set –  L’amianto - utilizzato in passato, per la sua resistenza al fuoco, al calore e all’azione di agenti chimici e biologici, per la costruzione di diversi prodotti - è una sostanza cancerogena il cui utilizzo è stato vietato in molti paesi. Ad esempio nel 1990 in Svizzera e nel 1992, con la Legge n. 257 del 27 marzo 1992, in Italia. 
 
Tuttavia, come ricordato in una recente intervista di PuntoSicuro, che stimava la sua presenza nell'80% delle attività edilizie di ristrutturazione e demolizione, è possibile trovare ancora oggi materiali che lo contengono. Si tratta spesso di materiali posati in opera prima che entrassero in vigore le norme sul divieto dell’amianto e che possono venire alla luce durante diversi lavori edili. 
 
E un comparto a rischio per l’inalazione di fibre di amianto, disperse nell’aria durante la presa in consegna e il trattamento di questo materiale, è sicuramente anche quello delle imprese di riciclaggio e smaltimento.

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Suva - istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni - ha pubblicato sul proprio sito diversi documenti che, pur facendo riferimento alla legislazione elvetica, contengono utili indicazioni sulle modalità di riconoscimento e valutazione dell’amianto.

Ed in particolare nel 2015 ha prodotto proprio un opuscolo dedicato ai centri di raccolta e alle imprese di riciclaggio e smaltimento.

 

L’opuscolo “Amianto: riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente. Informazioni utili per le imprese di riciclaggio”, nato dalla collaborazione di Suva con le associazioni VSMR, ADSR, Swico e la Fondazione SENS eRecycling, riguarda il ricevimento e il trattamento di rifiuti e materiali di scarto nell’area aziendale delle imprese di riciclaggio o dei centri di raccolta.

E indica:

– “in quali casi durante il trattamento dei rifiuti può avvenire un contatto pericoloso con le fibre di amianto;

– quali misure di protezione bisogna adottare;

– quando ci si deve rivolgere a una ditta specializzata in bonifiche da amianto”, chiaramente con riferimento alla normativa elvetica.

 

L’opuscolo “riguarda unicamente l’esposizione alle polveri di amianto”. Infatti nel settore del riciclaggio la “riduzione dell’esposizione totale alle polveri rappresenta tuttavia un compito arduo. Dato che oltre all’amianto le polveri possono contenere anche altre sostanze nocive, bisogna adottare misure generali al fine di ridurre tale esposizione”.

 

Come in altri documenti di Suva, l’opuscolo spiega innanzitutto cosa sia l’amianto, i suoi effetti sulla salute (a causa della loro lunga permanenza negli alveoli polmonari, le fibre di amianto possono “provocare diverse malattie, tra cui l’asbestosi, il carcinoma polmonare o il mesotelioma pleurico maligno”). E indica quali rifiuti e materiali di scarto normalmente non contengono amianto (vetro usato, carta e cartone, PET, batterie, latta bianca e alluminio, scarti di produzione, …) e quali rifiuti e materiali di scarto possono invece contenerlo e devono, dunque essere trattati adottando particolari misure precauzionali (rottami metallici, scarti di legno, rifiuti edili, apparecchi e quadri elettrici, autoveicoli, impianti tecnici, …).

 

Si ricorda poi che si possono avere:

- prodotti contenenti amianto fortemente agglomerato (matrice compatta): le fibre di amianto “sono fortemente legate in una matrice solida e stabile. Alcuni esempi: prodotti in fibrocemento (amianto in cemento) come pannelli piccoli e grandi su facciate, lastre ondulate, pavimenti galleggianti, canaline per cavi, condotte e canalizzazioni, fioriere; amianto nei rivestimenti in particolare rivestimenti fonoisolanti e anticorrosivi (guaine catramate e bituminose); amianto nelle guarnizioni di gomma (chiamate anche guarnizioni it)”.  Il tenore di amianto di regola è inferiore al 20% in peso;

- prodotti contenenti amianto debolmente agglomerato (matrice friabile): le fibre di amianto “sono libere o debolmente legate in una matrice. Alcuni esempi: isolamenti e guarnizioni di impianti tecnici (ad esempio in apparecchi elettrici e quadri elettrici vecchi); isolamenti di tubi e condotte; sbarramenti antincendio; pannelli leggeri o cartoni di amianto; pannelli per soffitti; amianto spruzzato”. Il tenore di amianto è di regola superiore al 40% in peso.

- prodotti contenenti fibre di amianto pure: le fibre allo stato puro si possono trovare, “ad esempio in forma tessuta (trecce, corde, cuscini) oppure sotto forma di cartoni”. Il tenore di amianto è del 100 % in peso.

 

Rimandando alla normativa italiana per il trattamento specifico dei materiali contenenti amianto, ricordiamo che il documento di Suva indica che “le operazioni di scarico e stoccaggio dei rifiuti nonché lo smistamento e il trasporto manuali o meccanici comportano sempre un’esposizione alle polveri”. E per ridurre questo rischio, “bisogna adottare misure tecniche e organizzative generali (evitare tutti i lavori che generano polvere, aspirare le polveri alla fonte, inumidire i materiali, confinare correttamente la zona di lavoro), soprattutto se si devono manipolare materiali contenenti amianto”.

 

Il documento si sofferma poi sul riconoscimento dell’amianto e sulle misure di sicurezza relative, con il supporto di diverse immagini esplicative, in relazione a diversi materiali con cui può avere a che fare un centro di raccolta, riciclaggio e smaltimento:

– Lastre per tetti, tubi di canalizzazione, canalette e fioriere – Fibrocemento;

– Pannelli leggeri e pannelli per soffitti - Coperture, elementi costruttivi, soffitti fonoassorbenti;

– Quadri elettrici, interruttori e accessori elettrici - Pannelli in fibrocemento/pannelli leggeri;

– Apparecchi elettrici come fornelli, lavatrici e forni ad accumulo - Pannelli e nastri isolanti in amianto;

– Isolamento di impianti tecnici come boiler, caldaie, cisterne - Materiale di riempimento contenente amianto, tappetini di amianto, rivestimenti di amianto termoisolanti;

– Isolamento di tubi e condotte - Malte e impasti di gesso contenenti amianto;

– Guarnizioni su impianti tecnici come impianti di riscaldamento, caldaie, pompe - Cordoni di amianto;

– Guarnizioni su impianti tecnici come impianti di riscaldamento, pompe, condotte - Guarnizioni per flange;

– Colori e vernici, rivestimenti - Colori e vernici contenenti amianto, rivestimenti;

– Finestre in legno - Stucco per finestre contenente amianto;

– Kit frizione, freni a tamburo e piastre inutilizzate di freni a disco - Materiale contenente amianto.

 

Riportiamo, a titolo esemplificativo, alcune delle indicazioni relative al trattamento dei pannelli leggeri e pannelli per soffitti:

- “attività generali: non intervenire sui pannelli contenenti amianto (ad esempio non smontare, non frantumare o non tagliare);

- separazione dei pannelli contenenti amianto dal resto (scossoni o vibrazioni, movimenti abrasivi o sfregamenti possono provocare il rilascio di fibre): garantire un sufficiente ricambio d’aria (ventilazione naturale o artificiale); usare una maschera antipolvere FFP3 e una tuta di protezione monouso di categoria 3 tipo 5/6; evitare scossoni, vibrazioni e sfregamenti, non danneggiare o non gettare i materiali;

- smaltimento: imballare ermeticamente i pannelli per non consentire il rilascio di fibre, contrassegnarli e smaltirli a regola d’arte”;

- pulizia del luogo di lavoro: non pulire a secco; pulire il pavimento a umido e/o con un aspiratore industriale; eliminare le maschere antipolvere, le tute di protezione e i sacchetti dell’aspiratore.

Chiaramente poi il documento di Suva indica che alcuni lavori, come lo smontaggio dalle altre parti o le lavorazioni di pannelli contenenti amianto “devono essere svolti esclusivamente da ditte specializzate in bonifiche da amianto” secondo la normativa elvetica.  

 

Concludiamo rimandando alla lettura dei molti articoli di PuntoSicuro che in questi anni hanno affrontato il trattamento e le bonifiche dei materiali contenenti amianto secondo la normativa italiana.

 

    

N.B.: I riferimenti legislativi contenuti nei documenti di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.

 

 

Suva, “ Amianto: riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente. Informazioni utili per le imprese di riciclaggio” (formato PDF, 905 kB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi da amianto

 

 

 

RTM



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