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MUD 2019: le istruzioni e la scadenza del 22 giugno 2019

MUD 2019: le istruzioni e la scadenza del 22 giugno 2019

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

05/03/2019

Pubblicate le nuove istruzioni e per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). La scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale MUD, quest'anno slitta al 22 giugno 2019.


Il “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)” costituisce un insieme di dichiarazioni annuali riguardanti la produzione, la raccolta, il trasporto ed il trattamento di rifiuti, così come definiti nel Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006, parte quarta).

I dati raccolti tramite il MUD sono utilizzati per alimentare il Catasto dei rifiuti, che assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato in materia di produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali.

La scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 30 aprile di ogni anno, tuttavia come previsto dalla legge che istituisce il MUD, qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni, le stesse sono disposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) entro la data del 1° marzo. In tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Il nuovo DPCM 24/12/2018 è stato pubblicato entro il 1° marzo, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD quest'anno slitta al 22 giugno 2019.

 

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Analizziamo di seguito i principali contenuti del nuovo DPCM, soffermandoci in particolare sulle novità e sulle modifiche, seppur limitate, introdotte nel MUD per l’anno 2019, riferito ai dati del 2018.

Restano immutati rispetto al 2018:

- la STRUTTURA, in quanto il MUD resta articolato in 6 Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti, che comprende la Sezione Intermediazione e la Comunicazione rifiuti semplificata
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, che comprende la Sezione Consorzi e la Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
4. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

- i SOGGETTI OBBLIGATI, che riportiamo sinteticamente:

Comunicazione Rifiuti
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti [1] [1]e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art. 184 co. 3 lett. c, d, g).
L’unica novità è rappresentata dall’adeguamento delle istruzioni alle modifiche introdotte dalla Legge n. 221/2015, in quanto il nuovo DPCM prevede che siano esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD le imprese agricole (dell’art. 2135 del c.c.), nonché i barbieri e i parrucchieri, gli istituti di bellezza, i tatuatori e piercing (Codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.09.02) per i rifiuti pericolosi.

Comunicazione rifiuti semplificata
Sono soggetti esclusivamente i produttori iniziali di rifiuti che producono, nella propria Unità locale non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

Sezione Intermediazione
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso
Soggetti che effettuano le attività di trattamento (autodemolizione, rottamazione, frantumazione) dei veicoli fuori uso, regolamentati dal D. Lgs. 209/2003, e dei relativi componenti e materiali.

Comunicazione Imballaggi
Sezione Consorzi: CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e produttori di imballaggio che hanno organizzato autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c).
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, compresa la messa in riserva (all. B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti di imballaggio identificati con i codici rifiuto (CER) del gruppo 15 e 19.

Comunicazione RAEE
Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali gli impianti di trattamento (messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione, stoccaggio) di RAEE e i centri di raccolta di RAEE domestici, istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, quali i Comuni e loro Consorzi e Comunità montane.

Comunicazione Produttori di AEE
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, iscritti al Registro Nazionale, e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
I produttori di AEE sono le imprese che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  • fabbricano e vendono AEE recanti il loro nome o marchio di fabbrica oppure commissionano la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializzano sul mercato nazionale apponendovi il loro nome o marchio di fabbrica;
  • rivendono sul mercato nazionale, con il loro nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; i rivenditori non sono considerati "produttori" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto precedente;
  • importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato UE nell'ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione;
  • stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo, vendono sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici

N.B.: per le AEE destinate all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini di alcuni obblighi, fra i quali la comunicazione annuale.

 

- le MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI: le Comunicazioni Rifiuti, Veicoli fuori uso, Raee e Imballaggi devono essere inviate telematicamente tramite il sito www.mudtelematico.it.
Il MUD semplificato va compilato tramite il sito https://mudsemplificato.ecocerved.it e poi inviato via PEC alla casella comunicazionemud@pec.it, insieme all’attestato di versamento dei diritti di segreteria.
La Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va compilata esclusivamente inserendo i dati nel portale www.mudcomuni.it mentre l’invio può essere effettuato sia telematicamente che tramite PEC.
La Comunicazione Produttori AEE va compilata e inviata telematicamente tramite il sito www.registroaee.it.

 

- i DIRITTI DI SEGRETERIA: 10 Euro per l’invio telematico e 15 Euro per l’invio via PEC.  Non è dovuto il diritto di segreteria per la presentazione della Comunicazione produttori di AEE.

 

- i CODICI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO: sono quelli in vigore nell’anno di riferimento della dichiarazione, quindi i Codici Ateco 2007.

 

-  i CODICI RIFIUTI: i CER indicati nella decisione 2014/955/CE, riportati nell’allegato D alla parte quarta del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006).

 

-  i CODICI TRANSFRONTALIERI: i codici del Regolamento CE n. 1013/2006 e successive modificazioni, relativo alle spedizioni di rifiuti.

 

Il nuovo DPCM introduce alcune limitate modifiche, evidenziate nel testo in corsivo.

Resta fermo che si compila e si presenta un MUD per ogni Unità Locale (U.L.).
Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività lì svolte: produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo. 
Per unità locale si intende anche la sede di un impianto di smaltimento, recupero / smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.
L’unità locale coincide con la sede legale, nei seguenti casi:
* soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto,
* attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. 

 

SCHEDA ANAGRAFICA e SCHEDA AUTORIZZAZIONI (AUT)

La scheda anagrafica consente di identificare il dichiarante. È unica e va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione del MUD.
Si compila un’unica anagrafica per tutte le Comunicazioni facenti parte del MUD, salvo per la Comunicazione semplificata, la Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione e la Comunicazione produttori di AEE che si presentano con la propria anagrafica tramite una specifica procedura.
La scheda anagrafica non ha subito modifiche.

La scheda autorizzazioni (AUT) va compilata da parte di tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, che svolgono attività di recupero o smaltimento rifiuti con una serie di dati relativi alle autorizzazioni. Anche la scheda AUT non ha subito modifiche.

 

Tuttavia, nelle istruzioni sono stati aggiunti i seguenti chiarimenti, già forniti tramite Nota del Ministero dell'Ambiente Prot. 3039 del 27/2/2018 in riferimento:
- all’Ente (Provincia, Regione, Ministero Ambiente) che ha rilasciato l’autorizzazione: nel caso l’Ente sia diverso da quelli previsti nella scheda AUT (es. ARPA, Comune, SUAP), il dichiarante dovrà indicare l’ente originario titolare della funzione di autorizzazione ai sensi della normativa vigente, che esercita le proprie funzioni attraverso altra amministrazione;
- alle attività autorizzate: nel caso in cui l’autorizzazione rilasciata all’impresa non riporti esplicitamente l’attività autorizzata attraverso i codici previsti (da R1 a R13 e da D1 a D15), il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione alla quale nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate.

 

COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA

La comunicazione semplificata si compila esclusivamente per i soggetti che producono, nella propria U.L. non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.
Non è consentita per:
- il produttore che trasporta i propri rifiuti o che compila il modulo RE (rifiuto prodotto fuori dall’U.L.)
- i gestori di rifiuti (che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto)
- i soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti.

 

Da quest’anno non è consentita anche per i produttori che conferiscono rifiuti a destinatari esteri che non possono più presentare la Comunicazione rifiuti semplificata, ma devono presentare la Comunicazione rifiuti.

 

COMUNICAZIONE RIFIUTI – Sezione Rifiuti

La Comunicazione rifiuti indica quanti e quali rifiuti i soggetti obbligati hanno prodotto, trasportato e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.
Le modifiche quest’anno hanno riguardato esclusivamente la Sezione Rifiuti e in particolare i gestori di rifiuti, mentre la Sezione Intermediazione non ha subito modifiche.

 

MODIFICHE PER I GESTORI DI RIFIUTI

Scheda RIF
È la scheda riepilogativa che identifica le operazioni effettuate su ciascun rifiuto (ricevuto, prodotto, conferito, trasportato, recuperato/smaltito, in giacenza al 31/12 presso il produttore) dal soggetto dichiarante e le corrispondenti quantità. 
A tale scheda, per ciascun rifiuto, sono allegati:
- il modulo RT (Rifiuto ricevuto da terzi)
- il modulo RE (Rifiuto prodotto fuori dall’unità locale)
- il modulo TE (Rifiuto trasportato da terzi)
- il modulo MG (Gestione del rifiuto)
- il modulo DR (Destinazione del rifiuto)
- scheda MAT (Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006)

 

La novità di quest’anno, specificata nelle istruzioni, si riferisce all’ipotesi che il dichiarante svolga, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto. In tal caso dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all’attività svolta sul rifiuto.

 

Modulo RT (Rifiuto ricevuto da terzi)
Indica da chi e da quale unità locale si è ricevuto il rifiuto e le corrispondenti quantità.

 

Le novità introdotte quest’anno si possono così sintetizzare:
1) I soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento su rifiuti CER del capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico del rifiuto) e sui rifiuti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e 190503 (compost fuori specifica) dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana, barrando la relativa casella.
Laddove il dichiarante riceva, dallo stesso mittente, rifiuti di provenienza urbana (ossia derivanti dal trattamento di rifiuti urbani) che di altra provenienza (ossia rifiuti dal trattamento di rifiuti speciali) dovrà compilare due moduli RT, distinguendo le relative quantità.
Qualora la distinzione dei quantitativi relativi ai due flussi (urbani e speciali) non possa essere effettuata agevolmente sulla base delle registrazioni riportate nel registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 D. Lgs. 152/2006), il gestore dovrà effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile.

2) Il soggetto che svolge attività di recupero e smaltimento che riceve rifiuti con CER 160601 a 160605, 200133 e 200134 dovrà indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili, barrando la relativa casella.
Qualora gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la suddivisione dei rifiuti di pile e accumulatori nelle tipologie specificate, la ripartizione dovrà essere condotta sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile.
Sono pile e accumulatori portatili le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile e accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli (art. 2 D. Lgs. 188/2008).

3) Il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento, ripartendo la quantità complessivamente ricevuta. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all’attività.

Dalle modifiche dei punti 1, 2 e 3 sono esclusi i soggetti che ricevono i suddetti rifiuti per svolgere attività di solo trasporto.

 

Modulo MG
Il modulo MG indica, per ogni rifiuto gestito, le operazioni di recupero/smaltimento effettuate e le corrispondenti quantità, nonché la giacenza al 31/12 di rifiuti non ancora avviati ad altre U.L. per il successivo recupero/smaltimento, compresi i rifiuti detenuti e non ancora trattati.
Si compila un modulo MG per ogni tipologia di impianto espressamente indicato nel modulo.

 

La novità è rappresentata dall’aggiornamento del riquadro “tipologia impianto” con la modifica di alcune descrizioni e l’inserimento di altre.
Le nuove tipologie di impianto presenti nel modulo MG sono:
- discarica (D1, D5, D12);
- inceneritore (D10);
- impianto di coincenerimento (R1);
- impianto di trattamento chimico-fisico e biologico e di miscelazione (D8, D9, D14);
- impianto che effettua una o più operazioni di smaltimento (D2, D4, D13);
- impianto di compostaggio (R3);
- impianto di digestione anaerobica (R3);
- impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3);
- impianto di recupero di materia che effettua una o più delle seguenti operazioni di recupero (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13);
- impianto per la messa in riserva (R13);
- impianto per il deposito preliminare (D15);
- impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbano;
- impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12).

 

MODIFICHE PER I DICHIARANTI

Modulo DR
Indica, per ciascun rifiuto, le quantità conferite a ciascun destinatario e i dati del destinatario.

 

La modifica riguarda i rifiuti destinati all’estero, per i quali il dichiarante deve riportare la quantità complessivamente conferita, specificando se destinata a recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica o altre operazioni di smaltimento. In tale ipotesi, il dichiarante dovrà compilare più moduli DR, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo destinatario, ma distinti per ogni attività.

 

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

La Comunicazione veicoli fuori uso è impostata diversamente dalla Comunicazione Rifiuti.
Ci sono tre schede - AUT (autodemolitori), ROT (rottamatori) e FRA (frantumatori) - strutturate per attività e NON per singolo rifiuto, che indicano in modo riepilogativo le operazioni svolte sui rifiuti (compresi quelli pre-impostati) e le quantità corrispondenti, nonché la giacenza al 31/12, a seconda dei casi, di veicoli fuori uso non ancora messi in sicurezza oppure di rifiuti non ancora avviati ad altre U.L. per il successivo trattamento, compresi i rifiuti detenuti e non ancora trattati.
Alle tre schede AUT-ROT-FRA sono allegati i moduli RT-VEIC; TE- VEIC; MG- VEIC; DR- VEIC.
Per la Comunicazione veicoli fuori uso, le novità riguardano solo il modulo RT-VEIC, che si compila per indicare le quantità di rifiuti che il dichiarante ha ricevuto per attività di smaltimento o di recupero e il soggetto che li ha conferiti.

 

Modulo RT -VEIC
Quest’anno il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento, ripartendo la quantità complessivamente ricevuta.
Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all’attività.

 

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI - Sezione consorzi

Assolve agli obblighi di comunicazione del Consorzio Conai e dei produttori che hanno messo in atto un sistema autonomo di gestione o un sistema di restituzione dei propri rifiuti di imballaggio, in merito ai quantitativi di imballaggi immessi sul mercato, suddivisi per materiale, e le quantità di imballaggi riutilizzati.
L’unica novità riguarda la scheda SBOP, utilizzata per comunicare la quantità di borse di plastica, suddivise per tipologia, immessa sul mercato.

 

Scheda SBOP
Il dichiarante dovrà comunicare in più il peso medio di ogni borsa.

 

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI - Sezione gestori

La Sezione Gestori della Comunicazione Imballaggi, analogamente alla Comunicazione veicoli fuori uso, prevede una scheda IMB, strutturata per attività e NON per singolo rifiuto, che indica in modo riepilogativo le operazioni svolte sui rifiuti (compresi quelli pre-impostati) e le quantità corrispondenti, nonché la giacenza al 31/12 di rifiuti non ancora avviati ad altre U.L. per il successivo trattamento, compresi i rifiuti detenuti e non ancora trattati.
Alla scheda IMB sono allegati i moduli RT-IMB; TE-IMB; MG-IMB; DR-IMB.

 

Le modifiche riguardano:
Scheda IMB
I gestori di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo tra “rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto ricevuto da superficie privata”. Questa nuova indicazione sostituisce il riferimento al “circuito CONAI “e “circuito extra CONAI”.
Vanno, inoltre, distinte la quantità di rifiuto prodotte dal gestore a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale.

Modulo RT-IMB
Anche nel modulo RT i gestori di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo tra “rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto ricevuto da superficie privata” in sostituzione del riferimento al “circuito CONAI “e “circuito extra CONAI”.
Inoltre, il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento, ripartendo la quantità complessivamente ricevuta.
Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all’attività.

 

COMUNICAZIONE RAEE

La Comunicazione RAEE, analogamente alla Comunicazione veicoli fuori uso e alla Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori, prevede due schede, TRA- RAEE (Impianti di trattamento) e CR-RAEE (Centri di raccolta), strutturate per attività e NON per singolo rifiuto, che indicano in modo riepilogativo le operazioni svolte sui rifiuti (compresi quelli pre-impostati) e le quantità corrispondenti, nonché la giacenza al 31/12 di RAEE non ancora trattati.
Si compila una scheda per ciascuna categoria di Raee (da 1 a 10) dell’allegato I del D. Lgs. 49/2014.
Alle due schede TRA-RAEE e CR-RAEE sono allegati i moduli RT-RAEE; TE-RAEE; MG-RAEE; DR-RAEE.

 

Le novità sono relative a:
- Tutte le schede e tutti i moduli
Sono state inserite due nuove categorie PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica), oltre alle 10 già esistenti. Per i pannelli fotovoltaici il dichiarante non deve indicare la categoria 4 ma barrare PF, lo stesso per le lampade a scarica per le quali barrerà solo la casella LS.

-
Modulo RT-RAEE
Il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento, ripartendo la quantità complessivamente ricevuta. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all’attività.

 

RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Per la Comunicazione rifiuti urbani e assimilati, i soggetti responsabili del servizio di gestione di tali rifiuti (es. i Comuni) dovranno fornire qualche informazione in più.

Scheda RU (Raccolta rifiuti urbani assimilati e in convenzione)
È stata modificata la scheda con l’inserimento di una serie di codici:
− nel riquadro “Raccolta non differenziata”:
− nel riquadro della “Raccolta differenziata”:
− nel riquadro della “Raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”:
Nel riquadro “Compostaggio” sono stati aggiunti due campi denominati rispettivamente “Rifiuti avviati a compostaggio di comunità” con la relativa quantità e “Rifiuti avviati a impianti di compostaggio autorizzati ex art. 214 comma7-bis” con la relativa quantità.

 

COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI AEE

La Comunicazione produttori di AEE assolve all’onere dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei sistemi collettivi di finanziamento di comunicare i dati delle AEE immesse sul mercato nel 2018, suddivise nelle classificazioni previste dalla normativa di riferimento, nonché i pesi delle AEE raccolte attraverso tutti i canali e avviate al recupero di materia ed energia.

Scheda IMM-AEE, scheda RTOT-SCF, Scheda R-PROD, Modulo DR-AEE
Le novità inerenti questa Comunicazione riguardano l’adeguamento delle istruzioni e della modulistica all’ampliamento del campo di applicazione della normativa RAEE (cosiddetto “open scope”), entrato in vigore il 15 agosto 2018. Conseguentemente, in tutte le schede e nel modulo DR-AEE tutti i riferimenti alle categorie e alle classificazioni delle AEE sono stati sostituiti con quelli attualmente vigenti: allegato III (elenco delle nuove 6 categorie di AEE), allegato IV (nuova classificazione dei prodotti in cui sono suddivise le 6 categorie dell’allegato III) del D. Lgs. 49/2014.
In particolare, segnaliamo che nella scheda IMM-AEE, che i produttori iscritti al Registro AEE utilizzano per comunicare l'immesso sul mercato, vengono richiesti i dati dei prodotti in base alla nuova classificazione di cui all’allegato IV.


Segnaliamo che sul sito di Ecocamere ( www.ecocamere.it), nella sezione “Adempimenti” dedicata al MUD:
- è disponibile una scheda di sintesi delle novità,
- sono stati pubblicati i tracciati record per la presentazione del MUD, che includono le specifiche tecniche per la compilazione del MUD realizzata con software diversi da quello Unioncamere,
- è disponibile il software per la compilazione del MUD (Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, RAEE) realizzato da Unioncamere, 
- Selezionando “Telematico”, “Semplificato” e “Comuni” si viene reindirizzati ai seguenti portali: "MUD telematico" per l’invio telematico delle Comunicazioni Rifiuti, Veicoli fuori uso, RAEE e Imballaggi; "MUD semplificato" per la compilazione della Comunicazione rifiuti semplificata; "Comuni" per la compilazione e l’invio della Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione, che saranno attivati entro il prossimo 15 marzo.

 

Interpreta®

 

 

DPCM 24/12/2018 pubblicato nel S.O. n. 8 della G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019 (PDF)

 

Sintesi MUD 2019 (pdf)

 



[1] Il conteggio dei dipendenti va effettuato considerando l’impresa o l’ente nel suo complesso.
Si contano i dipendenti occupati a tempo pieno nell’anno cui si riferisce la comunicazione; il numero è aumentato delle frazioni lavorative annue, in dodicesimi, per i lavoratori stagionali e per quelli a tempo parziale, nonché per i lavoratori a termine rientranti nell’ordinario ciclo produttivo e nell’organigramma. I lavoratori part time sono computati in base all’orario di lavoro svolto. Il titolare e i soci si contano solo se inquadrati come dipendenti dell’impresa, cioè a libro paga della medesima.
Non si contano apprendisti, collaboratori non dipendenti (es. co.co.co. e co.co.pro; associati in partecipazione; contratti di lavoro occasionale) e familiari, lavoratori con contratto interinale o di somministrazione, tirocini formativi e stages, contratti di inserimento e di reinserimento.

Anche se non espressamente previsto nel DPCM, riteniamo che
- non si contino anche i lavoratori assenti o sostituiti per particolari motivazioni (malattia, maternità, ecc.); i lavoratori cassaintegrati; i lavoratori del distaccante in distacco sindacale o distaccati presso altra impresa,
- i cessati in corso d’anno siano computati per frazioni di anno,
- i lavoratori intermittenti si calcolino in proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 18 D. Lgs. 81/2015).

 

 



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Rispondi Autore: valeria d'andrea - likes: 0
17/04/2019 (15:15:03)
ho un quesito da porre che fino ad ora nessuno è riuscito a chiarirmi: i rifiuti prodotti fuori unità locale provenienti da cantieri di attività edili/impiantistiche vanno annotati su registro aperto presso unità locale con assegnazione del cantiere di provenienza? mentre per quelli superiori a 6 mesi va aperta unità locale presso il luogo dei lavori? vi ringrazio in anticipo per la disponibilità

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