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AIA: nuovi chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente

AIA: nuovi chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente

Autore: Sixtema Spa

Categoria: AIA, VIA, VAS

29/11/2016

La circolare n. 27569 del 14/11/2016 del Ministero dell'Ambiente che chiarisce diverse modalità applicative della norma riguardante l'Autorizzazione Integrata Ambientale.


 

Con una circolare, sono state definite e chiarite diverse modalità applicative della norma riguardante l'Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA.

In particolare, gli aspetti interessati sono:

- individuazione della capacità produttiva dell'installazione;

- chiarimento sulla terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (elenco delle attività sottoposte ad AIA);

- parti d'installazione gestite separatamente;

- fasi successive alla cessazione definitiva delle attività;

- siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento;

- non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore;

- avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT (migliori tecnologie disponibili);

- attività di produzione di farine per mangimi;

- obblighi vari;

- chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione.

 

 

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Indicazioni operative


Individuazione della capacità produttiva dell’installazione

A parte alcuni casi specifici in cui l’attività rientra sempre nel campo d’applicazione dell’ AIA, tale campo d’applicazione è determinato da soglie oltre le quali scatta l’obbligatorietà.

Per l’individuazione di queste soglie, quando sono determinate dalla capacità produttiva, occorre considerare la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell’impianto.
Nella circolare viene indicato che questa capacità può essere individuata:

- da un limite imposto alla capacità produttiva che non può essere superata (es: in base a vincoli autorizzativi);

- dalle caratteristiche tecnico – gestionali dell’impianto. A tale riguardo, per definire la capacità massima potenziale in base sono riportate indicazioni specifiche nei casi di discontinuità nella produzione o nei processi oppure di presenza di più linee produttive con diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneo.

 

Chiarimento sulla terminologia dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 (elenco delle attività sottoposte ad AIA)

Vengono riportati diversi chiarimenti in merito ai termini utilizzati per descrivere le attività ricadenti in AIA riportate nell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06.

In particolare segnaliamo:

- attività 2.6 – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc (es: trattamenti galvanici): definizione di “vasche di trattamento”. In queste vasche, il cui volume è il parametro di riferimento per verificare l’obbligatorietà dell’adesione all’AIA, sono comprese quelle usate per le fasi di processo riguardanti alterazioni della superficie in seguito ad un processo elettrolitico o chimico. Vanno quindi escluse le vasche utilizzate per lavaggi, ultrasuoni, granigliatura ecc…;

- attività 5.5. - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 (discariche) prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti: definizione di “accumulo temporaneo). Nella definizione di “accumulo temporaneo” e “deposito temporaneo” sono compresi gli stoccaggi preliminari e la messa in riserva definiti dalla Parte IV del D.Lgs.152/06. Pertanto è escluso dal punto 5.5 qualunque “accumulo temporaneo” effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, anche se classificabile come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo. In casi diversi, in cui sia difficoltoso definire la destinazione finale dei rifiuti e quindi escludere che possono essere destinati ad una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 o 5.6, se il deposito può superare i 50 Mg rientra nel campo d’applicazione AIA.
In riferimento al criterio temporale per definire la capacità totale, occorre considerare la quantità di rifiuti che istantaneamente possono essere presenti nell’impianto.

 

Parti d’installazione gestite separatamente

Nel caso di parti dell’installazione gestite da soggetti diversi, prime indicazioni erano state fornite con la circolare n.12422/2015. Viene ora ribadito che i requisiti previsti dalle norme devono essere applicati in tutte le parti.

 

Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività

Vengono definite quali azioni da attuarsi dopo la cessazione dell’attività devono rientrare in AIA e quali, invece, sono disciplinate da norme diverse.

In particolare sono esaminate le seguenti azioni:

- pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti;

- ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento;

- dismissione delle infrastrutture;

- bonifica del suolo e delle acque sotterranee.

 

Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento

Viene sottolineata l’opportunità che l’ente di controllo, durante le normali verifiche AIA, esamini anche la correttezza delle dichiarazioni dei gestori qualora attestino l’esclusione delle loro attività dall’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

 

Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore

I risultati di autocontrolli effettuati dal gestore che evidenzino possibili situazioni di non rispetto delle condizioni d’esercizio autorizzate non sono automaticamente da considerare come non conformità da sanzionare. L’individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell’AIA, e le conseguenti misure da adottare, è esclusivo compito degli enti di controllo previa valutazione e verifica delle comunicazioni inviate dal gestore.

 

Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT (migliori tecnologie disponibili)

Il riesame per la verifica dell’applicazione delle BAT dev’essere effettuato come un riesame complessivo dell’autorizzazione e non come una semplice verifica dell’applicazione di tali tecnologie.

 

Attività di produzione di farine per mangimi

L’utilizzo di scarti animali, derivanti dall’industria alimentari, per la produzione di mangimi rientra nella categoria 6.4 – fabbricazione di mangimi e non nella categoria 6.5 – recupero di residui animali.

 

Obblighi vari

Viene ribadito che l’AIA sostituisce solo le autorizzazioni elencate nell’allegato IX alla Parte II. Pertanto continuano ad applicarsi obblighi tecnici ed amministrativi previsti da norme non sostituite dall’AIA. Se questi obblighi sono espressamente e puntualmente riportati nell’articolare del provvedimento di AIA, devono considerarsi a tutti gli effetti come prescrizioni AIA, anche se previsti da altre normative, e pertanto gestiti, controllati e sanzionati.

 

Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione

L’allegato VIII alla Parte II esclude dal campo d’applicazione dell’AIA le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti e processi, mentre l’art.29-sexies co.9-ter permette deroghe temporanee ai livelli di emissione in caso di sperimentazione ed utilizzo di nuove tecnologie.

Con questa circolare è stato definito che:

- le deroghe previste dall’art.29-sexies sono applicabili nel caso di sperimentazioni effettuate all’interno di attività rientranti in AIA;

- le esclusioni si applicano invece nel caso di impianti la cui finalità è esclusivamente la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazioni di nuovi prodotti e processi e non la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio.  


Interpreta®


Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Circolare n. 27569 del 14 novembre 2016 - Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46.




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