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Dall’ente inutile una cosa utile

Dall’ente inutile una cosa utile
Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Altro

15/11/2017

Un bollino blu per i contratti di lavoro regolari evidenziando i 560 contratti “pirata”.



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La sorte del CNEL pareva segnata quale ente inutile. Non essendo stato abolito con una modifica costituzionale è stato ridimensionato, reso meno costoso e, forse, un po’ più utile. Nei giorni scorsi il nuovo Presidente Tiziano Treu (un passato da docente di diritto del lavoro, consulente sindacale e ministro del lavoro) ha rilevato come vi sia una vera e propria “giungla di contratti”.

 

Il numero dei contratti collettivi nazionali è in continua espansione: sono 868 quelli depositati nella banca dati del Cnel. Una prima analisi dimostra come siano solo 300 quelli considerati “regolari”. Vi sono quindi circa 560 contratti considerati “pirata” che come denuncia Tiziano Treu, Presidente del CNEL, “presentano condizioni economiche o normative al di sotto degli standard contrattuali dei settori di riferimento”. Questo fenomeno è preoccupante poiché oltre che giocare al ribasso, sono stipulati da associazioni datoriali non rappresentative con sindacati anch’essi privi di effettiva rappresentanza.

 

In questo contesto si colloca la formazione alla sicurezza sul lavoro svolta (non sempre in modo serio ed etico) da associazioni datoriali e sindacali che non hanno titolo.

 

Tutto comincia dalla semplicistica affermazione dell’ex. art. 8 bis del D. Lgs. 626/94 [1] in base alla quale i corsi di formazione sono organizzati “…dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o degli organismi paritetici…”. E da qui, estate del 2003, comincia la gran baraonda e la presa d’assalto alla formazione. Dato che, giustamente, l’associazionismo nel nostro paese è libero si è sviluppata la fantasia nel costruire nuove associazioni datoriali. Bastano tre persone, cui nessuno chiede se siano o meno imprenditori, per fare uno statuto e registrarlo all’Agenzia delle Entrate (rinunciando alle spese di un notaio) e subito si ha titolo per essere associazione datoriale. Allo stesso tempo datori di lavoro o parenti ed amici hanno costituito associazioni che si autodefiniscono sindacati di lavoratori. Tutto ciò è stato, ed è ancora possibile, in barba all’art. 39 della Costituzione che nel sancire la libertà di associazione sindacale (datoriale e dei lavoratori) ne dispone l’obbligo della registrazione in base alle norme di legge. Questa legge non è mai stata fatta, né se ne vede l’ombra di una proposta [2].

 

Negli anni successivi la situazione si complica e si ingarbuglia. Risulta evidente il proliferare di associazioni datoriali nate solo per fare business nella formazione. Imprenditori ed aziende venditori di attestati senza corsi o per corrispondenza. Il D. Lgs. n. 81/2008 non modifica questa situazione e la patata bollente viene, di fatto, lasciata nelle mani degli Accordi Stato-Regioni e del Ministero del lavoro. Si pensa di porre soluzione al problema introducendo e valorizzando il concetto che le associazioni sindacali debbano essere quelle più rappresentative ampliando la platea dei soggetti formatori agli “enti bilaterali”. Scelta quanto mai sbagliata e scellerata che anziché risolvere il problema è stata causa di ulteriori abusi [3].

 

Appunto con gli “enti bilaterali” si è sviluppata la fantasia formativa dell’illegittimità assurta a norma.

Come si sono costituiti sindacati datoriali si prosegue costituendo anche sindacati di lavoratori: torta sulla ciliegina i nostri due sindacati, quello datoriale e quello dei lavoratori, producono un nuovo pezzo di carta con cui danno vita (cartacea) all’ente bilaterale. Un perfetto imbroglio giuridicamente perfetto.

 

A nulla è mai servita la norma, pur presente, nell’art. 2, c. 1, lettera ee) in base al quale viene definito che detti organismi devono essere “comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”. La norma, però, cavillosamente interpretata riguarda gli organismi paritetici e non gli enti bilaterali.

 

Un po’ di ordine, come abbiamo visto, è stato raggiunto con l' RSPP: l’Accordo Stato-Regioni 07 luglio 2016 in pilloleche elimina gli enti bilaterali quali soggetti formatori. Nella realtà nelle settimane successive si è verificato un vero e proprio “miracolo”. Di colpo sono spartiti numerosi enti bilaterali che conservando loghi e colori si sono trasformati in organismi paritetici. Insomma andiamo avanti di furbata in furbata. L’Accordo, però, ha evidenziato un altro aspetto, del resto già presente e noto, laddove le associazioni sindacali che svolgono la formazione quali soggetti formatori debbano stipulare un contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Senza difficoltà le cosiddette “fasulle” organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, hanno prodotto altra carta. Pagine di testi e di firme inviati al casellario contratti del CNEL. Basta protocollare queste carte per essere in regola con la legge.

 

Ed è qui che entra in ballo il non abolito CNEL. Il Presidente Treu richiama l’attenzione sull’urgenza di una legge sulla rappresentanza che misuri sia le associazioni datoriali (e vi è pieno appoggio da parte di Confindustria e Confcommercio), sia quelle dei lavoratori.

 

In attesa della legge, il CNEL indicherà con un bollino blu, nel proprio sito, i circa 300 contratti regolari che rispettano gli indicatori quantitativi e qualificativi definiti dall’INPS considerati rappresentativi consentendo così agli ispettori (e a tutti gli operatori) di verificare quali sono anche i contratti (560) di fatto semiclandestini ed irregolari di cui molte associazioni fanno uso per essere considerate in possesso dei requisiti per svolgere la formazione.

 

 

Rocco Vitale

presidente AiFOS

 



[1] L’art. 8 bis è stato inserito nel D. Lgs. 626/94 a seguito del D. Lgs. 195 del 23 giugno 2003 pena una ulteriore condanna della Corte Europea all’Italia per non aver recepito nella legislazione italiana precisi requisiti professionali per lo svolgimento del ruolo di RSPP. Nel contesto dei requisiti veniva quindi indicato quali fossero gli enti autorizzati per attestarne la formazione.

[2] Mi si consenta una riflessione personale che vede nei principali sindacati italiani tra i responsabili di questa mancata legge: ciascuno con le mani libere sperando di non avere controlli e trarne proprie utilità marginali. Questo gioco simile a “tana liberi tutti”, credo e penso, sia una delle cause scatenanti della confusione della rappresentanza nel mondo del lavoro. Sul fronte dei lavoratori sono sorti sindacati e “sindacatini” con pochi iscritti ed associazioni datoriali solo di facciata. Insomma non essere intervenuti con una legge (che un sindacato serio e responsabile avrebbe dovuto pretendere e favorire) ha prodotto un sistema in apparenza libero e “democratico” ma nella realtà impazzito ed anarcoide che non ha nulla di democratico.

Dirigenti sindacali, datoriali e dei lavoratori, sanno e sono consapevoli che questo è il problema. Ma la piena ha già travolto gli argini e continuano ad affondare inesorabilmente. È stato lanciato qualche salvagente cui ci si può aggrappare come l’accordo sulla rappresentanza per risolvere questo problema. Peccato che questi salvagenti pian piano stiano tutti andando alla deriva. E poi non bastano un salvagente o piccole zattere. Ci vuole una grande e bella nave attrezzata (che batta bandiera della croce rossa) che porti tutti in salvo.

[3] Solo il 7 luglio 2016 con il nuovo Accordo Stato Regioni (Atto 128/CSR pubblicato in G.U. 19 agosto 2016, n. 193) gli “Enti bilaterali” sono stati definitivamente cancellati, da tutti i precedenti Accordi, quali soggetti formatori.



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