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INAIL: accesso ai dati del “Cruscotto infortuni” da parte dei RLS

INAIL: accesso ai dati del “Cruscotto infortuni” da parte dei RLS

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Categoria: Approfondimento

05/12/2016

Pubblicata la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, che fornisce chiarimenti in merito alle figure deputate alla fruizione del servizio di accesso al “Cruscotto infortuni” per la verifica dei dati.


L’Inail ha pubblicato la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle figure deputate alla fruizione del servizio di accesso al “Cruscotto infortuni” per la verifica dei dati.

 

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L’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni” (vedasi circolari Inail n. 92 del 23 dicembre 2015 e n. 31 del 2 settembre 2016).

 

Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail www.inail.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.

 

In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, precisa che – gli RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/2015. Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

 

Grava, pertanto, sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.

 

Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera.

 

Inoltre, resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.

 

Fonte: DPL Modena

 

Circolare n. 45 del 30 novembre 2016Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).

 

Circolare n. 31 del 2 settembre 2016Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

 

Circolare n.92 del 23 dicembre 2015




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Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
05/12/2016 (14:21:40)
Oh, finalmente tutto si chiarisce!!! Semplificazione per i datori di lavoro!!! Abolizione della burocrazia!!!
Ah, si parlava di abolizione del registro infortuni? Scusate non avevo capito.
Abolito l'obbligo di tenuta di un registro la cui compilazione e gestione da parte del datore di lavoro non bloccava certamente il ciclo produttivo ma che costituiva strumento efficace per la gestione della sicurezza, ma obbligo di stampare la pagina del cruscotto infortuni per l'RLS e comunque obbligo di tenuta per i successivi 4 anni del cartaceo in caso di infortunio. Ecco si era capito subito che era stata fatta una cosa estremamente intelligente e utile con l'ablizione del registro infortuni.

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