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Sistemi di gestione della sicurezza e responsabilita’ amministrativa
Due documenti in rete presentano i sistemi di gestione della sicurezza e si occupano del ruolo dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla responsabilità amministrativa disciplinata dal D.Lgs. 231/2001.
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Sul sito della Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP) sono stati pubblicati alcuni
documenti tratti da un ciclo di seminari
per gli operatori dei Servizi di
Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della Regione Toscana.
Ricordiamo che questi servizi
raccolgono diverse professionalità (medici, tecnici, ingegneri, infermieri, …)
e hanno tra gli obiettivi la prevenzione, l’assistenza, la formazione/
informazione e la vigilanza e controllo
nei luoghi di lavoro.
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In particolare questi
seminari si sono occupati del sistema di gestione per la
sicurezza, introdotto con il Decreto
legislativo
81/2008 nella normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori.
L’autore ricorda che un Sistema di
gestione della Salute e Sicurezza Sul Lavoro (SGSL) “può essere
definito
come un sistema strutturato che permette di tenere sotto controllo i
risultati
aziendali in materia di sicurezza e salute del lavoro e garantire la
conformità
alla legge”.
In particolare il sistema
di
gestione “definisce le modalità per individuare, all'interno della
struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i
processi
e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di
prevenzione, nel
rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti, in modo da renderle
più
efficienti e più integrate nelle operazioni aziendali generali,
nell’ottica del
miglioramento
continuo” (Linee Guida UNI-INAIL
2001).
Ricordando che le organizzazioni
aziendali possono essere intese come:
– “complesso organizzato di beni e persone”;
– strutture “per svolgere attività (economica o di altra natura)
complessivamente orientate verso una finalità comune (p.es. produzione e
scambio i beni e/o servizi)”.
E il Sistema di gestione della SSL
(sicurezza e salute sul lavoro) è la “parte del sistema di gestione di
un'organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria
politica per
la SSL
e gestire i suoi rischi per la SSL”.
Con il D. Lgs. 81/2008 (art. 30) viene dunque previsto un sistema di
gestione
della sicurezza, “un’organizzazione in cui sono definite responsabilità,
competenze, funzioni ed azioni”.
Il documento opera una disamina della norma
OHSAS 18001-2007 (indicata espressamente all’articolo 30 del Testo
Unico).
Infatti la nuova norma OHSAS
18001:2007 (“Occupational health and safety management systems –
Requirements”) è “stata emanata e approvata ufficialmente alla fine di
luglio
2007 in sostituzione della norma OHSAS 18001:1999 sino ad allora in
vigore”.
Vengono affrontate le modifiche della OHSAS 18001:1999, inserite nella
OHSAS
18001:2007, modifiche che sono orientate alla stessa struttura della
norma ISO
14001:2004, “rendendo così quasi totalmente compatibili queste due
norme”.
Infine vengono presentate le correlazioni,
analogie, specificità e differenze tra i diversi modelli di SGSL,
che vi
invitiamo a visionare nel documento originale.
Nel documento “Ruolo
dei
Servizi PISLL in relazione al D.Lgs. 231/01 e all’art.30 del D.Lgs
81/08”,
a cura del Dr. Giuseppe Petrioli viene sottolineato che nel Testo Unico
il modello
organizzativo entra come “effetto esimente” ma è anche “efficace
sistema
aziendale per l’adempimento di obblighi previsti dai titoli e dai capi
specifici” del decreto.
E i modelli SGSL UNI-INAIL e OHSAS 18001:2007 “si
presumono conformi ai requisiti dell’art.30
nelle parti corrispondenti”.
Il documento riguardo ai sistemi di gestione raccoglie tre
elementi di chiarezza per i PISLL:
- “non è
prevista una sanzione specifica in caso di non adozione di sistemi
di
gestione della sicurezza;
- possono essere attivate iniziative dei servizi tese a favorire
l’adozione di SGSL
da parte delle imprese;
- è
necessario esaminare i modelli di organizzazione e di gestione in caso
di
indagini per reati di cui agli art. 589 e 590 del C.P. commessi con
violazione
delle norme sulla sicurezza del lavoro che configurano responsabilità
amministrativa”.
Ricordiamo che secondo il D.
Lgs.
231/2001 - disciplina la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni
anche prive di personalità giuridica - l’ente non risponde a titolo di responsabilità
amministrativa della persona giuridica per un reato commesso da
soggetti in
posizione di vertice se prova che l’organo dirigente ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione come è
definito all’articolo 30 del Testo Unico.
Ma in quali infortuni o malattie professionali con lesioni (artt. 589 e
590 del
C.P.) si può escludere che vi sia una responsabilità
amministrativa dell’ente di cui al D.Lgs. 231/2001?
L’autore ricorda che non si applica la
responsabilità amministrativa in questi casi:
- “la
tipologia dell’azienda è fuori dal campo di applicazione del D.Lgs.
231/2001;
- pur
essendo un’azienda che per tipologia rientra nel campo di applicazione e
in
presenza di lesioni gravi e gravissime, non c’è violazione di norme di
igiene e
sicurezza sul lavoro;
- non c’è
interesse o vantaggio;
- l’azienda
ha adottato e attuato un modello organizzativo di cui all’art. 30 del
D.Lgs
81/08, ma i soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs 231/01 hanno agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi o hanno evaso
fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione”.
Inoltre sono aziende escluse dal campo
di applicazione:
- “aziende
individuali;
- aziende
con datore di lavoro unico;
- aziende
familiari;
- enti
pubblici non economici;
- enti che
svolgono funzioni di interesse costituzionale;
- lo Stato;
- enti pubblici territoriali”.
Infine l’autore, rivolto sempre ai PISLL, ricorda che nei casi in cui si
applica il D.Lgs.
231/2001 “è necessario verificare (senza specifica richiesta
della Magistratura):
- se c’è un
modello organizzativo e di gestione della sicurezza;
- se il
modello ha i requisiti per avere effetto esimente;
- se è
stato efficacemente attuato”.