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Anno 12 - numero 2441 di venerdì 16 luglio 2010
Ulteriori rinvii per il Decreto 81? Un altro passo avanti per il rinvio della valutazione del rischio stress, ma non solo: anche scuole, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, etc ... avranno più tempo per mettersi in regola con le disposizioni del D.lgs. 81/08.
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Prosegue l’iter di approvazione del maxiemendamento, interamente sostitutivo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica", che contiene, fra le numerose modifiche la
proposta di rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro
correlato per le imprese.
Il 14 luglio il Governo ha posto la questione di fiducia e il Senato ha in
seguito approvato l’emendamento con 170 voti favorevoli e 136 contrari.

Il provvedimento, entrato in vigore
con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 31 maggio scorso, ha iniziato l'iter parlamentare in
Commissione
al Senato (S.2228) il primo giugno scorso e dovrà essere approvato dalla
Camera
entro il 30 luglio.
Nel frattempo numerose le modifiche proposte, vediamo quelle che
riguardano
direttamente la sicurezza sul lavoro.
L’emendamento inizialmente modificava il comma 12 dell’art. 8 del
decreto legge
78/2010 proponendo il rinvio al 31.12.2010 dell’obbligo di valutazione
del rischio
stress
lavoro correlato per i datori di lavoro del settore privato,
differimento già previsto per le Pubbliche Amministrazioni.
Ora il nuovo testo conferma la nuova scadenza e propone il differimento
di 12
mesi del termine di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, primo
periodo del D.lgs.
81/08.
Quest’ultima novità introdotta in termini di rinvio consiste nel
differire al
15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze
armate,
Università, scuole etc... Ora quindi i "ventiquattro mesi"
potrebbero diventare 36.
“D.Lgs. 81/2008, Art. 3, comma 2
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei
vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di
protezione
civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie,
di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi
con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli
istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta
formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni
ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del
decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di
trasporto
aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle
per la
tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri,
nonché
dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonchè
dal
Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate
entro
e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri competenti
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute
e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché,
relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma
dei
carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a
livello
nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per
quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso
siano
sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e
culturali.”
Vediamo come verrà presentata la modifica alla camera:
“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti
delle
Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto
Legislativo n.
165 del 2001 e dei datori di lavoro del
settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di
cui agli
articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia
di
rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e
quello di cui all’articolo 3, comma 2,
primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi”.
Nessuna modifica è stata invece inserita al comma 1 dell’art. 7, che
propone la soppressione
ed
incorporazione di enti ed organismi pubblici e la riduzione dei
contributi a favore di enti: per ora è quindi confermato che “l’IPSEMA e
l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono
attribuite all’INAIL”.
Commenti alla pagina.
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