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Anno 12 - numero 2475 di venerdì 24 settembre 2010

Tenuta e vidimazione del registro infortuni


Chiarimento del Ministero del Lavoro circa gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni.

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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
 

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Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni?
(Risposta a quesito del 1 settembre 2010)
A riscontro del quesito su emarginato, per quanto di competenza della scrivente divisione, sentito il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, si rende noto che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro”, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.
 
In particolare, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari dello scrivente Ministero del 5 marzo 1997, n. 28 e 30 maggio 1997, n. 73 (che recepiscono la circolare 3 febbraio 1959, n. 537) è opportuno precisare che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.
Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall’A.S.L. territorialmente competente.
 
In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.
Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla A.S.L. competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. L’autorizzazione all’accentramento dovrà essere richiesta allo scrivente Ministero.
 
L’art. 53, comma 6, del T.U., poi, prevede che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale (previsto, come si diceva, dall`art. 8 del D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ( SINP).
 
 
 


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Commenti alla pagina.

Autore: avv. Rolando Dubini03/11/2010 (14:44:39)
Legge regionale Lombardia 2 aprile 2007 - n. 8 - Disposizioni in materia di attivita` sanitarie e socio-sanitarie.
art. 2 comma 1 - allegato A punto i)

Il documento è disponibile per gli abbonati in banca dati:
http://www.puntosicuro.it/it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view_bd/?iIdArt=53834
Autore: Francesco Volta25/09/2010 (09:39:09)
Esatto, la vidimazione del registro in Lombardia è stata abrogata, come previsto dalla LR n. 33 del 30/12/2009-BU 52 S.O. n. 3 del 31/12/09(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). In Allegato A lettera Q della LR citata è indicato proprio l'obbligo di vidimazione del registro. Cordialità. FV
Autore: Roberto G24/09/2010 (08:53:19)
Buongiorno, mi confermate che in Lombardia la vidimazione del registro è stata tolta? Grazie

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