Nell’articolo si ricorda che il
Medico Competente, quando evidenzi una malattia la cui eziologia potrebbe essere “professionale” o “lavoro-correlata”, deve compiere alcuni ben
precisi adempimenti medico-legali:
- “Primo certificato medico di malattia professionale o lavoro-correlata;
- Denuncia di malattia professionale;
- Compilazione del referto”.
In particolare il primo certificato “deve essere rilasciato al lavoratore al quale è stata diagnosticata” una delle malattie compresa nella
nuova tabella di cui sopra ed apre “la procedura di riconoscimento della
malattia professionale o lavoro correlata ai sensi degli articoli 52 e 53 del DPR 1124/652”.
Inoltre la
denuncia di malattia professionale, “ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 è obbligatoria ed ha soprattutto valenza a fini statistico-epidemiologici” e tale atto “”va inviato alla sede INAIL ed a quella dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio così come previsto dalla normativa vigente”.
Tuttavia “poiché la Legge 833/78 ha previsto la traslazione delle funzioni svolte dagli Ispettorati del Lavoro alla ASL, per quanto attiene la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, alcuni affermano che tale denuncia andrebbe inviata al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL competente per Territorio”.
Anche secondo gli autori tale ipotesi “è la più logica perché l’invio all’Ispettorato del Lavoro crea fastidiose sovrapposizioni e flussi informativi disomogenei”.
Riguardo alle nuove tabelle si rileva che la loro struttura ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore:
- nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale;
- nella seconda colonna sono comprese le lavorazioni che espongono all’agente;
- nella terza colonna “è indicato il PMI (periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione) che risulta diversificato per le malattie riferite ai singoli agenti”.
In questo caso si evidenzia “l’inserimento dell’espressione ‘lavorazioni’ in luogo del precedente ‘lavoro’, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali equivoci interpretativi”: è infatti evidente che il PMI “comincia a decorrere dalla data di abbandono della lavorazione che ha determinato l’esposizione a rischio e non dalla data di abbandono, per ragioni anagrafiche o di altra natura, dell’attività lavorativa genericamente intesa”.
L’intervento successivamente affronta, come in parte già fatto nei precedenti articoli segnalati da PuntoSicuro sul tema, l’introduzione di “nuovi agenti-malattie” o anche la trasformazione di alcuni sottocodici in distinte voci.
Ad esempio alcune nuove voci riguardano le malattie muscolo-scheletriche che ora si trovano:
- alla voce 76 “Malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio” con sottocodici a) b) e c);
- alla voce 77 “Ernia discale lombare”;
- alla voce 79 “Malattie da
sovraccarico biomeccanico del ginocchio” con sottocodici a, b, c, per quanto riguarda la tabella relativa all’industria.
Riguardo a queste novità nell’articolo - che vi invitiamo a leggere - gli autori svolgono alcune specifiche considerazioni rispetto all’attività di
sorveglianza sanitaria.
Dopo altre riflessioni sulle novità relative agli agenti chimici, alla definizione di bronchite cronica ostruttiva (sostituita con Broncopneumopatia cronica ostruttiva), ai
tumori professionali e agli agenti fisici, il documento ricorda che ad oggi non sono stati inseriti nella tabella le
malattie da agenti biologici per “l’ambiguità giuridica” che avrebbe potuto verificarsi “nell’applicazione concreta di un sistema binario fra ‘infortunio-malattia’ e ‘malattia professionale’”.
Secondo gli autori questa ultima decisione semplifica gli adempimenti “perché avrebbe potuto ingenerare difficoltà con il registro degli infortuni”.
In conclusione si sostiene che le nuove tabelle “permettono di individuare le malattie nosologicamente definite” (cioè idoneamente classificate) e la “tipizzazione delle patologie rende più efficace l’operatività della presunzione legale d’origine in ambito INAIL nel momento in cui viene richiesto il riconoscimento di una
malattia professionale”.
Inoltre per non produrre “un arretramento del livello di tutela per le patologie non nosologicamente definite, è stata inserita per alcuni agenti patogeni la voce “altre malattie causate dalla esposizione”.
In questo caso la presunzione legale si “ritiene raggiunta in presenza di un elevato grado di probabilità dell’idoneità casuale della sostanza indicata in tabella rispetto alla patologia denunciata, per come desumibile anche dai dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica”.
Due ultime considerazioni degli autori.
In tema di
malattie professionali l’aspetto da privilegiare dovrebbe essere la prevenzione rispetto agli atti formali e medico legali e la scelta migliore, “mai in effetti applicata, sarebbe che il
Medico Competente avesse un particolare spazio nell’analisi e nella valutazione dei rischi e soprattutto
la Sorveglianza Sanitaria, proprio in tema di prevenzione delle malattie professionali, dovrebbe essere estesa a tutti i rischi per la salute umana presenti nell’attività lavorativa”.
Riguardo alle capacità del
Medico Competente di riconoscere la
malattia professionale e quella lavoro correlata gli autori si sentono “abbastanza tranquilli”, ma in particolare solo per quei
medici che “provengono da un iter di studi approfonditi e specifici verso queste tematiche”.
“
L’elenco delle nuove malattie professionali e sorveglianza sanitaria: il ruolo del medico competente” di C. Giorgianni, R. Brecciaroli, C. Abbate (Sezione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio dell’Università degli Studi di Messina), E. Paino (UOS Controllo e Vigilanza SPRESAL, Messina), V. Mellino (INAIL sede di Messina) e G. Saffioti (Rfi Spa, Direzione Sanitaria - Unità Sanitaria Territoriale Reggio Calabria)., in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXX n°3, luglio-settembre 2008 (formato PDF, 77 kB).
Tiziano Menduto