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Anno 13 - numero 2643 di lunedì 06 giugno 2011
Sulla negligente collaborazione del medico competente Condannato un medico competente per la sua negligente e insufficiente collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali così come richiesta dalla normativa posta a salvaguardia della incolumità dei lavoratori. Di G. Porreca.
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Commento
a cura di G. Porreca.
Bari,
6 Giu - E’ importante questa sentenza del Tribunale di Pisa in quanto bene si
innesta nel dibattito in corso circa le funzioni del medico
competente sia come collaboratore del datore di lavoro congiuntamente al
servizio di prevenzione e protezione nella effettuazione della valutazione dei
rischi aziendali che quale organizzatore e gestore della eventuale sorveglianza
sanitaria nel rispetto delle disposizioni vigenti contenute nel Testo Unico in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81.
Sembra che sia la prima volta che un Tribunale si esprima sull’argomento per
cui la sentenza stessa è destinata a
costituire un precedente significativo ed importante nella materia.
Il
caso riguarda un medico
competente di una società imputato della contravvenzione di cui all'art. 25
comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 perché nella sua
qualità ha omesso di collaborare attivamente con il datore di lavoro nella
valutazione dei rischi aziendali in quanto il documento di valutazione dei
rischi generali dell'azienda, sottoscritto dall'imputato, presentava
incongruenze e lacune rispetto alla organizzazione del primo soccorso e delle
emergenze, non tenendo in considerazione per l'attività di montaggio
dei ponteggi delle attrezzature e dei DPI necessari al salvataggio e delle
loro modalità di utilizzo e presentava altresì incongruenze in relazione
all'esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni
dei lavoratori. Lo stesso documento descriveva infine un livello di rischio da
movimentazione dei carichi modesto senza giustificare le motivazioni che
avevano resa necessaria la sorveglianza sanitaria per rischio movimentazione
dei carichi per tutti i lavoratori. Il medico, citato in giudizio, è stato
condannato dal Tribunale alla pena di mesi uno di arresto oltre al pagamento
delle spese processuali ed allo stesso sono stati concessi i benefici
della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna.
Nel corso delle
indagini condotte presso l’azienda gli ispettori della ASL avevano accertata la
violazione sopraindicata a carico dell'imputato, in qualità di medico
competente della ditta. In particolare il personale ispettivo aveva
verificato che il medico aveva omesso di collaborare attivamente con il datore
di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali, con specifico riguardo
all'organizzazione del primo soccorso e delle emergenze ed alla quotidiana
esposizione al rumore
e alle vibrazioni dei lavoratori. Nello specifico le unità ispettive avevano
verificato alcune incongruenze tra quanto risultava nel documento di
valutazione dei rischi aziendali rispetto al protocollo sanitario adottato
dallo stesso medico ed avevano accertato altresì che successivamente, con
riferimento alle prescrizioni formulate dalla ASL, la ditta aveva provveduto ad
inviare un documento che teneva conto esattamente delle indicazioni del
medesimo organo ispettivo, il che confermava l'esattezza delle prescrizioni
impartite.
Così accertati i
fatti, il Tribunale ha ritenuto l’imputato responsabile in quanto allo stesso
competeva, nella sua qualità di medico, lo specifico compito di assicurare il
rispetto della normativa di settore.
“ L'accertamento operato dall'USL”, ha così concluso il Tribunale, “ ha consentito di appurare le negligenze
nella collaborazione attiva circa la valutazione dei rischi aziendali, sotto il
profilo specifico in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, non avendo
l'odierno imputato provveduto a individuare esattamente il grado di rischio
connesso alla movimentazione
dei carichi, all'esposizione quotidiana dei dipendenti al rumore e alle
vibrazioni, con quelle incongruenze e lacune individuate dal personale
ispettivo, come richiesto e imposto in via normativa con finalità di
salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori”.
Commenti alla pagina.
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