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Sull’applicazione del D. Lgs. 758/94 dopo una contestazione irregolare
Cassazione: la non regolare contestazione al datore di lavoro delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro costituisce improcedibilità dell’azione penale per la mancata applicazione delle procedure previste dal d.lgs. 758/94. A cura di G.Porreca.
Commento a cura di Gerardo
Porreca (www.porreca.it) Il D.
Lgs. 19/12/1994 n. 758 sulle “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria
in materia di lavoro”, a distanza ormai di 15 anni, continua a far parlare
ancora di sé. Discende da questa sentenza che una non regolare contestazione al
contravventore da parte dell’organo di vigilanza delle violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non costituisce, ai fini della
applicazione del citato D. Lgs. n. 758/1994, motivo di estinzione dei reati
commessi ma di improcedibilità dell’azione penale a causa della mancata
applicazione delle precise procedure previste dallo stesso decreto legislativo e
finalizzate alla estinzione in via
amministrativa dei reati.
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L’iter giudiziario. Il giudice di un Tribunale con propria sentenza ha
assolto un imputato dal reato di cui all’articolo 13 comma 2 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e di cui
all’articolo 44 del D.P.R. n. 303 del 1956 per avere, quale datore di lavoro,
adattato in parte un laboratorio a dormitorio e per non avere tenute sgombre le
uscite di sicurezza motivando la propria decisione perché il fatto non
costituisce reato. Il giudice aveva osservato che il provvedimento di prescrizione
di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n. 758/1994 non era stato consegnato
all'imputato, che non era presente al momento dell’ispezione, ma ad un
lavoratore che si trovava sul posto, per cui aveva concluso che non vi era
prova che l'imputato avesse avuto conoscenza delle violazioni accertate e che fosse
stato messo in condizione di adempiere alle prescrizioni e quindi di evitare il
procedimento penale.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per Cassazione, per violazione di legge e
per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza
impugnata avrebbe dovuto semmai determinare la declaratoria di improcedibilità
dell'azione penale. Secondo il Procuratore Generale, inoltre, il giudice non
aveva accertato se l'assenza dal luogo delle ispezioni e l'inaffidabilità
dell'indirizzo fossero interpretabili come volontà di sottrarsi o come
colpevole negligenza.
Motivi della decisione. E’ risultato pacifico, secondo quanto sostenuto
dalla Corte di Cassazione che nel caso in esame non era stata effettuata né
tentata alcuna notificazione sia sul luogo di lavoro che nella residenza
dell’imputato. “La realtà è che”, prosegue
la Sez. III, “come risulta dalla sentenza
impugnata, la mancata comunicazione delle prescrizioni
fu causata da una certa superficialità degli accertatori, i quali consegnarono
il verbale con le prescrizioni ad un lavoratore dipendente rinvenuto sul posto
ma che non era addetto né legittimato alla ricezione della corrispondenza,
senza poi preoccuparsi di far notificare il verbale stesso al datore di
lavoro”. Secondo la Suprema Corte inoltre “il giudice ha errato nel dichiarare che il fatto non costituisce reato
per difetto dell’elemento soggettivo. E difatti, la mancata conoscenza delle
prescrizioni e la mancata possibilità di seguire la procedura per l'estinzione
del reato, non incidono sull'elemento soggettivo del reato stesso, che si era
già perfezionato in precedenza, ancor prima del suo accertamento” per cui,
come aveva fatto presente il Procuratore generale ricorrente, “il giudice avrebbe dovuto invece pronunciare
sentenza di improcedibilità dell'azione penale, per il mancato verificarsi
della condizione di procedibilità consistente nel regolare espletamento della
procedura di regolarizzazione finalizzata alla possibile estinzione del reato”.
La suprema Corte, comunque, pur ritenendo fondato il motivo del ricorso presentato
dal Procuratore Generale lo ha comunque dichiarato inammissibile per altri
motivi essendosi lo stesso limitato soltanto a dedurre l'inesattezza giuridica
della formula adottata dal giudice nella propria sentenza senza avere
prospettato il vantaggio pratico e quindi l'interesse attuale e concreto
sotteso alla impugnazione. “Anche
l'impugnazione del pubblico ministero”, conclude la Sez. III, “per essere ammissibile, deve
tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse
giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre
un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola
esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a
integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente
stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale”.