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Anno 12 - numero 2314 di lunedì 18 gennaio 2010

Sull’applicazione del D. Lgs. 758/94 dopo una contestazione irregolare


Cassazione: la non regolare contestazione al datore di lavoro delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro costituisce improcedibilità dell’azione penale per la mancata applicazione delle procedure previste dal d.lgs. 758/94. A cura di G.Porreca.

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Cassazione Sezione III - Sentenza n. 12482 del 20 marzo 2009 (U. P. 8/1/2009) -  Pres. De Maio – Est. Franco – P.M. Ciampoli - Ric. Z. M. 

Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it)

Il D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 sulle “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, a distanza ormai di 15 anni, continua a far parlare ancora di sé. Discende da questa sentenza che una non regolare contestazione al contravventore da parte dell’organo di vigilanza delle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non costituisce, ai fini della applicazione del citato D. Lgs. n. 758/1994, motivo di estinzione dei reati commessi ma di improcedibilità dell’azione penale a causa della mancata applicazione delle precise procedure previste dallo stesso decreto legislativo e finalizzate  alla estinzione in via amministrativa dei reati.


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L’iter giudiziario.
Il giudice di un Tribunale con propria sentenza ha assolto un imputato dal reato di cui all’articolo 13 comma 2 del  D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 303 del 1956 per avere, quale datore di lavoro, adattato in parte un laboratorio a dormitorio e per non avere tenute sgombre le uscite di sicurezza motivando la propria decisione perché il fatto non costituisce reato. Il giudice aveva osservato che il provvedimento di prescrizione di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n. 758/1994 non era stato consegnato all'imputato, che non era presente al momento dell’ispezione, ma ad un lavoratore che si trovava sul posto, per cui aveva concluso che non vi era prova che l'imputato avesse avuto conoscenza delle violazioni accertate e che fosse stato messo in condizione di adempiere alle prescrizioni e quindi di evitare il procedimento penale.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per Cassazione, per violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto semmai determinare la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Secondo il Procuratore Generale, inoltre, il giudice non aveva accertato se l'assenza dal luogo delle ispezioni e l'inaffidabilità dell'indirizzo fossero interpretabili come volontà di sottrarsi o come colpevole negligenza.

Motivi della decisione.
E’ risultato pacifico, secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione che nel caso in esame non era stata effettuata né tentata alcuna notificazione sia sul luogo di lavoro che nella residenza dell’imputato. “La realtà è che”, prosegue la Sez. III, “come risulta dalla sentenza impugnata, la mancata comunicazione delle prescrizioni fu causata da una certa superficialità degli accertatori, i quali consegnarono il verbale con le prescrizioni ad un lavoratore dipendente rinvenuto sul posto ma che non era addetto né legittimato alla ricezione della corrispondenza, senza poi preoccuparsi di far notificare il verbale stesso al datore di lavoro”. Secondo la Suprema Corte inoltre “il giudice ha errato nel dichiarare che il fatto non costituisce reato per difetto dell’elemento soggettivo. E difatti, la mancata conoscenza delle prescrizioni e la mancata possibilità di seguire la procedura per l'estinzione del reato, non incidono sull'elemento soggettivo del reato stesso, che si era già perfezionato in precedenza, ancor prima del suo accertamento” per cui, come aveva fatto presente il Procuratore generale ricorrente, “il giudice avrebbe dovuto invece pronunciare sentenza di improcedibilità dell'azione penale, per il mancato verificarsi della condizione di procedibilità consistente nel regolare espletamento della procedura di regolarizzazione finalizzata alla possibile estinzione del reato”.

La suprema Corte, comunque, pur ritenendo fondato il motivo del ricorso presentato dal Procuratore Generale lo ha comunque dichiarato inammissibile per altri motivi essendosi lo stesso limitato soltanto a dedurre l'inesattezza giuridica della formula adottata dal giudice nella propria sentenza senza avere prospettato il vantaggio pratico e quindi l'interesse attuale e concreto sotteso alla impugnazione. “Anche l'impugnazione del pubblico ministero”, conclude la Sez. III, “per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale”.




Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza n. 12482 del 20 marzo 2009 (U. P. 8/1/2009) -  Pres. De Maio – Est. Franco – P.M. Ciampoli - Ric. Z. M. - La non regolare contestazione al datore di lavoro delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro non costituisce motivo di estinzione ma di improcedibilita’ dell’azione penale per la mancata applicazione delle procedure previste dal  d. lgs. n. 758/1994.
 



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