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Indicazioni
secondo cui
la valutazione del rischio da
stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene
effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro
avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS/RLST). È,
quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che
permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress
lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discenda la
pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia
possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.
Riguardo
alla
metodologia il documento indica
che la
valutazione si articola in due
fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da
attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio
da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della
stessa, dal datore di lavoro, si
rivelino inefficaci.
A
questo proposito il relatore commenta che è necessario “esplicitare in modo
esaustivo il percorso metodologico!” Vi sono “schede identiche applicabili ad
ogni contesto? Ad ogni gruppo omogeneo? Con lo stesso criterio di pesatura? Non
è credibile che un unico strumento possa definire realtà aziendali molto
diverse tra loro”.
In
relazione alla metodologia e il
percorso operativo l’autore fa
riferimento anche alle “Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale
della Prevenzione nei luoghi di lavoro” (marzo 2010):
la valutazione dello stress lavoro-correlato (…)
è un compito del datore di lavoro, da
svolgere con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’aspetto della partecipazione
dei lavoratori, in questo caso, appare più decisivo rispetto agli altri rischi
lavorativi.
Dunque
la valutazione “deve imperniarsi sulla
partecipazione
effettiva dei lavoratori attraverso un processo di coinvolgimento dei
lavoratori e/o dei
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza che devono essere consultati dalle fasi iniziali
dell’intervento all’individuazione delle misure correttive”.
Le
indicazioni della
Commissione
Consultiva
dicono che
ove dalla valutazione preliminare
non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere
il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a
darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un
piano di monitoraggio…
Ma
se “emergono elementi di rischio, in
quale caso non sarebbe necessario ricorrere ad azioni correttive”?
E
la seconda fase, la
valutazione
approfondita
… “non è mai necessaria?” A giudicare da un lavoro di analisi di vari
DVR, “sembrerebbe di
no”!
Se
la valutazione si articola in due fasi
in cui la seconda si attiva nel caso in cui la valutazione preliminare riveli
elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione
adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci, le condizioni
di attivazione sono due:
-
“la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress
lavoro-correlato;
-
le misure di correzione adottate si rivelino inefficaci.
Non
si parla di una soglia basta che si
evidenzi anche un solo elemento di rischio”.
Il
relatore continua ricordando che la “maggior parte dei valutatori seguendo, in
modo meccanicistico, le indicazioni del metodo ISPESL - USSL Verona hanno
inteso, sbagliando, che se il rischio è basso (punteggio < 18) allora non si
fa nulla! In realtà con quel metodo si può rimanere tranquillamente sotto il
punteggio di 18 pur mettendo in evidenza uno o più “elementi di rischio da
stress lavorocorrelato” per i quali
è
necessario attuare misure di correzione. E nel caso tali misure si rivelino
inefficaci
è necessario procedere
con la c.d.
valutazione
approfondita.
Sono
le “Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei
luoghi di lavoro” (marzo 2010) ad affermare che
poiché il fine della valutazione è la prevenzione, la valutazione non
può limitarsi all’osservazione di indicatori oggettivi o soggettivi che dimostrino la presenza/assenza di stress lavoro
correlato, ma si deve addentrare ed analizzare proprio gli aspetti
dell’organizzazione del lavoro che possono essere affrontati e migliorati con
azioni correttive”.
Dunque “l’obiettivo non è quello di dimostrare che la propria organizzazione
del lavoro va bene com’è, ma occorre
essere
pronti a mettere in gioco la propria organizzazione. Quanti
datori di lavoro sono pronti a
mettersi in gioco?”.
Riguardo
agli
strumenti usati nella valutazione
del
rischio SLC (stress lavoro
correlato) è necessaria:
-
“una contestualizzazione che porti, caso per caso, all’integrazione degli
indicatori;
-
una verifica caso per caso sull’adeguatezza dei parametri di
valutazione;
-
l’interpretazione qualitativa necessaria alla lettura dell’organizzazione nella
quale lo strumento viene impiegato.
In
assenza di tali integrazioni e descrizioni, qualsiasi
strumento rischia di non
essere attendibile”.
Alcune
indicazioni specifiche:
-
eventi sentinella: “non possono
essere valutati solamente in funzione di una sequenza ‘diminuito, inalterato o
aumentato’, ma deve essere analizzato anche il loro valore assoluto. I dati
utilizzati devono essere riportati nel
DVR in modo da
renderli verificabili agli organi di controllo”;
-item: “l’uso di una metodologia di
analisi secondo liste di controllo/questionari si basa sulle risposte alle
domande formulate nei diversi items. Domande troppo ‘generiche’ e valutatori
troppo “condizionati” finiscono con l’inficiare gli esiti stessi della
valutazione”;
-crocette: “è possibile utilizzare
liste di controllo ma occorre un’interpretazione qualitativa dei valori
crocettati. Se si esprime un giudizio valutativo, per chiarezza di analisi e di
lettura, si deve spiegare il ragionamento che ha prodotto quel risultato
allegando, laddove pertinente, la relativa documentazione”.
Per
concludere riportiamo, riguardo agli items, alcuni esempi del relatore in
relazione alle domande mal formulate:
-
“
possibilità di
comunicare
con i dirigenti di grado superiore da parte dei lavoratori? Il concetto di
possibile non specifica con quale frequenza e con quali modalità tale
opportunità venga data (al personale) e se effettivamente tale possibilità si
realizzi;
-
adeguata
manutenzione macchine ed
attrezzature? Una risposta assoluta potrebbe già aprire un dibattito … adeguata
a quali fini ? Ai fini della sicurezza o della funzionalità o entrambe? A seconda
che la risposta venga dall’azienda o dall’organo di vigilanza potremmo avere
giudizi diversi, ma soprattutto dovendo valutare lo stress del lavoratore è la
sua percezione ad incidere maggiormente”;
-
“effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti/lavoratori: senza descriverne la
modalità con cui queste riunioni vengono realizzate, l’indicatore fornisce una
visione parziale”.
“
La valutazione dello
stress lavoro correlato”, a cura del Dott. Giacomo Porcellana, intervento al convegno «La centralità della
Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali» (formato PDF,
344 kB).
Tiziano
Menduto