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Anno 11 - numero 2280 di giovedì 12 novembre 2009
Sospensione dell’attivita': i chiarimenti del Ministero Una circolare del Ministero del lavoro fornisce alcune indicazioni in merito all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 relativo alla sospensione dell'attività: novità del correttivo, presupposti, effetti, revoca, ricorsi, inottemperanza, interdizione.
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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 33 del 10 novembre
2009, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche
apportate dal correttivo all’art. 14 del D.Lgs
81/2008 relativo al provvedimento di sospensione dell'attività
imprenditoriale.
La circolare fornisce un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tener
conto per una corretta interpretazione del provvedimento stesso e chiarisce che
“si devono ritenere superate le indicazioni già fornite in materia con
precedenti circolari”.
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I soggetti affidatari del potere
Il provvedimento di sospensione può essere adottato dagli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro e dalle AA.SS.LL.. Questi uffici esercitano
il loro potere mediante il personale ispettivo, che mai può adottare
direttamente il provvedimento interdittivo.
L’accertamento deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di
vigilanza”, quindi il personale ispettivo può agire esclusivamente “in quegli
ambiti in cui lo stesso personale ha competenza”:
- l’art. 13, comma 2 del D.lgs. 81/08 indica gli ambiti di competenza del Ministero
del Lavoro;
- il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all’art. 46, agirà in materia
di prevenzione incendi;
- il personale ispettivo delle AA.SS.LL., avrà competenza sull’accertamento
“della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro” e, in virtù di una competenza di
carattere generale in materia, riguardo “ogni altro ambito o settore
merceologico.”
Discrezionalità del provvedimento
Nonostante nel D.lgs. 81/08 venga utilizzato il termine “possono adottare provvedimenti di
sospensione”, con la circolare n. 33 viene precisato che l’interruzione
dell’attività “debba essere di norma ogni qual volta ne siano accertati i
presupposti”.
Solo in caso di circostanze particolari va attentamente valutata l’opportunità
di non adottare il provvedimento:
- “laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una
situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è
opportuno non emanare alcun provvedimento”;
- “in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare
funzionamento di una attività di servizio pubblico” con esclusione dei casi in
cui la sospensione “sia funzionale alla tutela del primario diritto
costituzionale alla salute” dei cittadini.
Nel caso di sospensione
dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori irregolari, la
circolare indica l’opportunità di non adottare il provvedimento:
- “quando lo stesso rechi un grave danno agli impianti e alle attrezzature
ovvero ai beni”
- “nel caso in cui il lavoratore in nero risulti l’unico occupato
dall’impresa”, come indicato dal nuovo comma 11bis dell’art. 14. In questo caso
il lavoratore, inteso come qualsiasi prestatore di lavoro a prescindere dalla
tipologia contrattuale, verrà allontanato fino alla sua completa
regolarizzazione.
I presupposti per l’adozione del
provvedimento
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è prevista
qualora venga riscontrata:
a) la presenza di lavoratori “in nero”: “l’impiego di personale non risultante
dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, calcolato sul totale
dei lavoratori presenti in azienda, regolari e non.
E’ irregolare il lavoratore:
- “impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro”
- “tutti i soggetti comunque riconducibili alla ampia nozione di cui all’art.
2, comma 1 lett. A) del D.lgs. 81/08 rispetto ai quali non si è provveduto a
formalizzare il rapporto”, compresi i soci lavoratori, i lavoratori autonomi
occasionali, i tirocinanti
e gli stagisti.
b) il caso di “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro.
Le gravi violazioni sono quelle individuate nell’Allegato I al D.lgs. 81/08 e in
futuro, con un decreto del Ministero del lavoro.
Il D.Lgs. 106/09 ha inoltre stabilito che “si ha reiterazione quando, nei
cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione
dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione
accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni
della stessa indole”, cioè della “medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse individuate, nelle more della adozione del decreto citato,
nell’allegato I”.
Effetti del provvedimento
Gli effetti del provvedimento vanno “circoscritti alla singola unità
produttiva” o al singolo cantiere (per l’edilizia)
interessati alle violazioni, e nelle ipotesi di lavoro irregolare decorre
“dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo (giorno di apertura
dell’Ufficio che ha emanato il provvedimento) ovvero dalla cessazione
dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non
si riscontrino situazioni di pericolo imminente o grave rischio per la salute
dei lavoratori o dei terzi”.
Adozione del provvedimento su
segnalazione
Le Amministrazioni pubbliche (per esempio INPS e INAIL) possono segnalare
la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale
secondo le rispettive competenze.
In questi casi il provvedimento può essere adottato “senza procedere ad
ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data
dell’accertamento”.
Revoca del provvedimento
Il provvedimento può essere revocato solo da parte dello stesso organo che
lo ha adottato, anche mediante personale diverso, nei casi indicati dall’art. 14,
comma 4 del D.lgs. 81/08.
Ai fini della revoca è necessario:
- la completa regolarizzazione dei lavoratori
in nero e dell’orario lavorativo dei lavoratori
- il ripristino delle regolari e sicure condizioni di lavoro
- procedere al versamento di una somma aggiuntiva (da 1.500 a 2.500 euro), a
prescindere dal numero e dalla gravità degli illeciti e fatta salva l’applicazione
delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti
La circolare precisa inoltre che “la regolarizzazione dei lavoratori effettuata
ancor prima della emanazione del provvedimento di sospensione determinerà
l’annullamento dello stesso in sede di autotutela”.
Provvedimento sospensione e sequestro
penale
Qualora emergano le condizioni per l’adozione del provvedimento/sequestro
penale di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p., il provvedimento di sospensione di
cui all’art. 14 del D.lgs. 81/08 non dovrà essere adottato.
Nel caso che “gli ambiti applicativi dei provvedimenti in questione siano
diversi ovvero nelle ipotesi in cui l’A.G. non convalidi il sequestro
cautelare, sarà possibile adottare il provvedimento di sospensione”.
Inottemperanza al provvedimento
L’art. 14, comma 10 del D.lgs. 81/08 stabilisce che “10. Il datore di
lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente
articolo é punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione
per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”
Il caso di sospensione per lavoro irregolare rientra “nell’ambito applicativo
della prescrizione obbligatoria di cui all’art. 301 del T.U.”, quindi una volta
proceduto con la regolarizzazione dei lavoratori interessati e al versamento
della somma aggiuntiva di euro 1.500 sarà possibile revocare il procedimento di
sospensione ed essere ammessi al pagamento di ¼ del massimo dell’ammenda, cioè
euro 1.500.
L’inottemperanza per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche non è
ammessa alla prescrizione obbligatoria. In questo caso sarà possibile
richiedere “l’applicazione della procedura agevolativa di cui all’art. 302” del
D.lgs. 81/08.
Ricorsi avverso il procedimento di
sospensione
Il provvedimento di sospensione può essere impugnato sia per vizi di merito
che di legittimità, facendo ricorso entro 30 giorni alla Direzione regionale
del lavoro e al Presidente della Giunta regionale.
Il mancato pronunciamento sul ricorso entro il termine di 15 giorni comporta la
perdita di efficacia dell’atto interdittivo.
Provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le PP.AA.
A seguito dell’adozione del provvedimento di sospensione, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti emanerà un “provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche” che farà riferimento “all’impresa nel suo complesso, quindi ad
ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di qualsiasi
Amministrazione pubblica."
La durata di questo provvedimento, che rappresenta un ulteriore strumento di
carattere sanzionatorio, potrà essere:
“- pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori
irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di
lavoro;
- incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata
della sospensione e comunque non superiore a due anni” nei casi considerati più
gravi.
Nel caso il provvedimento di sospensione venga revocato ancor prima del termine
iniziale, “la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta”.
Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per
l'Attività Ispettiva - Circolare n. 33 del 10 novembre 2009 - provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008
- modifiche apportate dall’art. 11 del D.lgs. 106/2009.
Federica Gozzini
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