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Anno 12 - numero 2406 di giovedì 27 maggio 2010
Sorveglianza sanitaria: le responsabilita' del datore di lavoro Le responsabilità in materia di sorveglianza sanitaria del datore di lavoro: le condanne della Cassazione. A cura di Anna Guardavilla. Prima parte.
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Rassegna di giurisprudenza di legittimità 2004-2009 sulle responsabilità del
medico competente e del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria
Selezione di importanti
sentenze emanate in attuazione del D.Lgs. 626/94, compatibili - in virtù del
principio di continuità normativa - con il D.Lgs. 81/08
A cura di Anna Guardavilla
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Cassazione Penale, Sezione
Terza, 16 dicembre 2004 n. 48406 (Pres. Est. Teresi, in Dir. e
prat. lav. 2005, 1118)
- Condanna a carico del datore di lavoro
- Norme di riferimento: art. 86 c. 2 lett. a) D.Lgs. 626/94 – ora art.
279 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08
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Commette il reato di cui all’art. 86, comma 2, lettera a) D.Lgs. 19
settembre 1994 n. 626 il Sindaco che, in qualità di datore di lavoro, e
in
assenza di delega rilasciata ad altri del relativo adempimento, non
provveda a
garantire la messa a disposizione di vaccini prescritti dal medico
competente per un lavoratore comunale mediante autorizzazione
all’ASL a
praticare le vaccinazioni e formale invito al lavoratore di presentarsi
alla
stessa ASL prima dell’ordine di servizio che dispone l’assegnazione del
lavoratore a mansioni comportanti le predette vaccinazioni.
Art. 86 c. 2 lett. a) D.Lgs. 626/94 (ora art. 279 c. 2 lett. a) D.Lgs.
81/08):
“Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure
protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi
sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra
le
quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che
non sono
già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a
cura del medico competente”.
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Cassazione Penale, Sezione
Terza, 21 gennaio 2005 n. 1728
- Condanna a carico del datore di lavoro
- Norme di riferimento: art. 5 L. 300/1970 e artt. 16 e 17
D.Lgs. 626/94 – ora
artt. 41 e 25 D.Lgs. 81/08
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Nel caso di specie, la
Cassazione Penale ha respinto il ricorso di un datore di lavoro
contro la sentenza di condanna al
pagamento di un’ammenda di mille euro per violazione degli articoli 5 e
38
della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che impongono il
controllo sulla
regolarità delle assenze dei lavoratori per malattia o infortunio solo
attraverso
i servizi ispettivi degli istituti previdenziali.
La Corte ha così sancito il principio per cui rappresenta un reato (di
natura
contravvenzionale, vedi la pena dell’ammenda) a carico del datore di
lavoro
l’impiego del medico competente per accertamenti sulle assenze per
malattia o
infortunio, anche nel caso in cui il lavoratore si sottoponga
spontaneamente
alla visita.
Nel far questo, la Cassazione ha sottolineato che non vi è alcun
rapporto di
contraddittorietà tra lo Statuto dei lavoratori e le norme poste a
tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (o addirittura,
come
voleva far valere erroneamente il datore di lavoro nel caso di specie -
sostenendo che l’art. 16 D.Lgs. 626/94 avesse abrogato l’art. 5 dello
Statuto
dei Lavoratori -, un rapporto di prevalenza di una norma sull’altra),
sottolineando la Corte che il rapporto che intercorre tra queste fonti
giuridiche deve essere di “complementarietà”.
A dimostrare la correttezza di tale impostazione vi è anche la
circostanza,
ricordata in sentenza, che la figura del medico competente era già
prevista
anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 (v. D.P.R. 303/56,
D.Lgs.
277/91, ora abrogati in quanto riassorbiti nel D.Lgs. 81/08), per cui il
D.Lgs.
626/94 si è limitato a “generalizzare” tale figura che è divenuta
così
quella di un “collaboratore necessario” del datore
di
lavoro.
Va poi considerato che mentre l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori,
facendo
riferimento a tutti i datori di lavoro, “ha portata generale”,
gli artt.
16 e 17 del D.Lgs. 626/94 (ora rispettivamente artt. 41 e 25 D.Lgs.
81/08)
hanno “portata settoriale”.
Secondo la Cassazione, dunque, se da un lato la normativa prevenzionale
impone che il datore di lavoro “si avvalga della collaborazione di un
medico
di sua fiducia”, tuttavia per l’accertamento relativo alle assenze
per
malattia o infortunio è invece necessario il “controllo imparziale di
medici
del servizio sanitario pubblico”, i quali soli “possono garantire
il
rispetto della dignità del lavoratore”.
In tale ottica, conclusivamente, anche “il consenso individuale
eventualmente prestato dal singolo lavoratore deve considerarsi viziato
dalla
sua condizione di inferiorità” e pertanto non è idoneo ad escludere
la
punibilità della condotta del datore di lavoro.
Massima estratta dalla sentenza.
“Com’è noto, l’art. 5 della legge 300/1970 (statuto dei
lavoratori)
limita il potere di controllo del datore di lavoro nei confronti del
lavoratore
assente per malattia o per infortunio, vietandogli di svolgere
accertamenti
diretti, attraverso medici di sua fiducia, e consentendogli
l’accertamento
soltanto attraverso medici del servizio pubblico. Gli artt. 2, 16 e 17
del Dlgs
626/1994 (ora artt. 2, 41 e 25 D.Lgs. 81/08, n.d.r.), invece, prevedono
l’istituzione, i requisiti professionali e i compiti dei medici
aziendali.
Orbene, il rapporto tra le disposizioni di cui agli artt. 2 lett. d), 16
e 17
del Dlgs 626/1994 e la disposizione di cui all’art. 5 della legge
300/1970 non
è di incompatibilità, ma di complementarietà, sicché non si può dire che
l’avvento delle prime abbia implicitamente abrogato la seconda [...].
Ora il D.Lgs. 626/1994 non fa che “generalizzare” la figura [del medico
competente, n.d.r.] limitatamente però a tutte le aziende per le quali
la sorveglianza
sanitaria è obbligatoria per legge.
Il medico aziendale viene così a configurarsi come collaboratore
necessario del
datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata, per coadiuvare
il
primo [...].
Per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori “a rischio”
il
legislatore acconsente, e anzi prescrive, che il datore di lavoro si
avvalga
della collaborazione di un medico di sua fiducia; ma per verificare la
regolarità delle prestazioni lavorative in caso di malattia o
infortunio, il
legislatore impone che il datore di lavoro ricorra al controllo
imparziale di
medici del servizio sanitario pubblico, che soli possono garantire il
rispetto
della dignità del lavoratore.
Se ne deve concludere che, anche nelle aziende in cui è obbligatoria la
sorveglianza sanitaria ed è stato nominato a tal fine un medico
competente,
continua a trovare applicazione il divieto di accertamenti sanitari
privati
sulle assenze per malattia o infortunio al lavoratore.”
La seconda parte dell’approfondimento verrà pubblicata la prossima
settimana.
Per gli abbonati è disponibile l’intero documento in banca dati:
Anna
Guardavilla
- Approfondimento - Rassegna di giurisprudenza di legittimità
2004-2009 sulle responsabilità del
medico competente e del datore di lavoro in materia di sorveglianza
sanitaria.
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